Sentenza del 21/03/2016 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento notificato al liquidatore ed ai soci di una società estinta - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Veniva contestata la legittimità della notificazione di un avviso di accertamento effettuata nei confronti del liquidatore e dei soci di una società cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta. La contestazione si fondava, in sostanza, sull'assunto che l'estinzione della società impedisse la notifica di atti tributari o comportasse l'estinzione dei relativi debiti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notificazione dell'avviso di accertamento al liquidatore e ai soci della società estinta, poiché la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione della società, ma non estingue automaticamente i debiti sociali rimasti insoddisfatti, inclusi quelli tributari. Tali debiti possono quindi essere fatti valere nei confronti dei soggetti che, secondo la legge, ne rispondono.
Norme richiamate
Norme in materia di cancellazione ed estinzione della società dal Registro delle Imprese
La cancellazione comporta l'estinzione della società, ma non determina l'estinzione dei debiti sociali insoddisfatti.
Norme sulla responsabilità del liquidatore e dei soci per i debiti sociali residui
Il liquidatore e i soci possono essere destinatari di pretese relative a debiti della società estinta, compresi i debiti tributari, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla legge.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese estingue il soggetto giuridico, ma non cancella automaticamente i debiti maturati anteriormente.
- I debiti tributari della società estinta possono essere fatti valere nei confronti di liquidatore e soci, purché siano rispettati i presupposti normativi della loro responsabilità e le regole sulla notifica.
- La notifica di un avviso di accertamento a liquidatore e soci non è di per sé illegittima solo perché la società è stata cancellata.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la validità dell'accertamento, la corretta individuazione del destinatario, i limiti della responsabilità personale e l'eventuale beneficio patrimoniale ricevuto dai soci.
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