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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19888/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di un cliente bancario, di titoli obbligazionari emessi dallo Stato argentino nell'ambito di un rapporto quadro di investimento stipulato in precedenza. L'investitore aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto, con conseguente restituzione delle somme investite e dei titoli, deducendo l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo: 1) prescritta l'azione, perché il termine decennale decorreva dall'ordine di acquisto e non dal default argentino; 2) comunque infondata la pretesa, perché al momento dell'investimento il dissesto dell'Argentina non era ragionevolmente prevedibile e il cliente, per la sua esperienza imprenditoriale e finanziaria, non poteva essere considerato un investitore inesperto; 3) in ogni caso non era provato il nesso causale tra un'eventuale carenza informativa e il danno, dovendosi dimostrare che una più completa informazione avrebbe indotto il cliente a non acquistare i titoli. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha censurato: la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.; la qualificazione come operatore qualificato ai sensi della disciplina Consob; la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario; e la regola di riparto dell'onere della prova ex art. 23 TUF.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente che la sentenza d'appello fosse sorretta da una triplice ratio decidendi autonoma e sufficiente: prescrizione dell'azione; insussistenza, nel merito, di una carenza informativa rilevante in relazione al profilo del cliente; mancata prova del nesso causale tra l'eventuale inadempimento informativo della banca e la scelta di investimento. Poiché il ricorrente non aveva specificamente censurato una di tali rationes autonome, il ricorso è risultato inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca in liquidazione coatta amministrativa, richiamando il più recente orientamento sulla proseguibilità del giudizio risarcitorio quando sia già stata pronunciata sentenza di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è stata collegata dalla Corte d'appello al momento dell'ordine di acquisto; in sede di legittimità tale ratio non è stata efficacemente censurata.

  • art. 702-bis c.p.c.

    La lite trae origine da un provvedimento deciso in primo grado con rito sommario di cognizione.

  • art. 83, terzo comma, d.lgs. n. 385 del 1993

    È stata rigettata l'eccezione di improcedibilità collegata alla liquidazione coatta amministrativa della banca.

  • d.l. 25 giugno 2017, n. 99, conv. in l. 31 luglio 2017, n. 121

    Il provvedimento è richiamato per la disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete e per gli effetti processuali del trasferimento dell'attività bancaria.

  • D.M. 25 giugno 2017 n. 185

    Richiamato nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca.

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    È richiamato dal ricorrente come fonte degli obblighi dell'intermediario nei servizi di investimento.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    È richiamato dal ricorrente per la regola di riparto dell'onere della prova sull'adempimento degli obblighi dell'intermediario.

  • art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998

    È richiamato dal ricorrente per contestare la qualifica di operatore qualificato attribuita al cliente.

  • art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998

    È richiamato dal ricorrente quale norma sugli obblighi informativi dell'intermediario.

  • art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998

    È richiamato dal ricorrente quale norma che presuppone un'informazione specifica sull'inadeguatezza dell'operazione.

  • art. 330, primo comma, c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla notificazione dell'impugnazione al procuratore della parte.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato nel principio di ultrattività del mandato ai fini della notificazione della sentenza.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della perdita di capacità della parte e degli effetti sul mandato difensivo.

  • art. 96 l. fall.

    Richiamato per affermare che il creditore può essere ammesso al passivo con riserva sulla base della sentenza impugnata.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Richiamato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se una sentenza di appello è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a fondare il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, perché la ratio non impugnata rende comunque definitivo il risultato.
  • Nei giudizi relativi a servizi di investimento, la contestazione dell'inadempimento informativo dell'intermediario richiede non solo la deduzione della carenza informativa, ma anche la prova che tale carenza abbia inciso causalmente sulla decisione di investimento.
  • La valutazione del profilo del cliente rileva ai fini dell'adeguatezza dell'operazione e dell'intensità degli obblighi informativi, ma non esaurisce da sola l'accertamento dell'adempimento dell'intermediario, che va verificato in concreto.
  • In sede di legittimità, la censura che attacca solo una delle basi argomentative poste a fondamento della decisione di merito non può condurre all'annullamento della sentenza se un'altra base, non impugnata, resta autonoma e sufficiente.
  • L'apertura della liquidazione coatta amministrativa di una banca non determina necessariamente l'improcedibilità del giudizio risarcitorio già deciso con sentenza di merito, potendo il creditore insinuare il proprio credito con riserva e il giudizio proseguire in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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