Sentenza del 06/03/2017 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di Registro nella cessione d'azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: la cessione dell’intero capitale sociale può essere qualificata, ai fini dell’imposta di registro, come cessione sostanziale dell’azienda. Ne consegue l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale, pari al 3%, anziché dell’imposta fissa prevista per il trasferimento di partecipazioni. Il ricorrente non ha quindi ottenuto l’annullamento della pretesa fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cessione dell’intero capitale sociale. Il ricorrente contestava che tale operazione potesse essere riqualificata ai fini dell’imposta di registro come una vera e propria cessione d’azienda. L’Amministrazione finanziaria riteneva invece che il trasferimento totalitario delle partecipazioni producesse, nella sostanza, il trasferimento dell’azienda sottostante, giustificando l’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986 e dell’imposta di registro in misura proporzionale, indicata nella misura del 3%.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
La norma prevede che l’imposta sia applicata secondo la "intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione", anche se non corrispondenti al titolo o alla forma apparente.
La disposizione è stata interpretata nel senso che l’operazione può essere valutata secondo la sua sostanza economico-giuridica. La cessione dell’intero capitale sociale, quando determina il trasferimento del controllo e della disponibilità dell’azienda, può quindi essere trattata fiscalmente come cessione d’azienda.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, la forma negoziale scelta dalle parti non è sempre decisiva: occorre considerare la natura e gli effetti giuridici complessivi dell’operazione.
- La cessione dell’intero capitale sociale può essere riqualificata come cessione d’azienda quando, nella sostanza, trasferisce il controllo integrale dell’attività economica e dei suoi beni organizzati.
- In operazioni di acquisizione totalitaria, è necessario valutare il rischio di applicazione dell’imposta di registro proporzionale prevista per la cessione d’azienda, anche se formalmente sono trasferite quote o azioni.
- La qualificazione fiscale dipende dalle caratteristiche concrete dell’operazione e dalla relativa giurisprudenza applicabile; non ogni cessione di partecipazioni comporta automaticamente una cessione d’azienda.
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