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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/771

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

Normativa europea32024R0771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo sostanziale il regolamento (CE) n. 152/2009, riscrivendo i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali sui mangimi. Le modifiche recepiscono l’evoluzione scientifica e tecnologica, chiariscono alcune procedure, introducono regole specifiche per le vendite a distanza e per taluni additivi, e sopprimono o sostituiscono metodi non più adeguati. Vengono inoltre sostituiti integralmente gli allegati tecnici, con un coordinamento espresso con il regolamento (UE) 2017/625 e con numerose norme EN richiamate come metodi alternativi o pertinenti.

Modifica dei metodi UE di campionamento e analisi per i controlli ufficiali dei mangimi, con aggiornamento/sostituzione degli allegati tecnici del regolamento (CE) n. 152/2009.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali degli alimenti per animali nell’Unione europea e nello SEE, in particolare per il campionamento e l’analisi di mangimi, materie prime, mangimi composti, premiscele e additivi per mangimi. Riguarda operatori del settore dei mangimi e autorità competenti coinvolti nei controlli ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625; include anche i mangimi commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza. Sono espressamente esclusi dal campo del metodo di campionamento generale il controllo della contaminazione microbiologica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 sulla modifica dei metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali

Il regolamento interviene sul quadro tecnico dei controlli ufficiali dei mangimi, aggiornando il regolamento (CE) n. 152/2009 alla luce degli sviluppi scientifici e dell’esperienza applicativa. La Commissione sottolinea, nei considerando, la necessità di chiarire il campo di applicazione, introdurre regole per le vendite a distanza, sopprimere metodi non più affidabili o non più necessari e coordinare la disciplina con il regolamento (UE) 2017/625.

Finalità e coordinamento normativo

L’atto si fonda sull’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 e mira a garantire che i controlli ufficiali sui mangimi siano effettuati con metodi di campionamento e analisi aggiornati, rappresentativi e tecnicamente affidabili. La sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 152/2009 è giustificata dalla natura sostanziale delle modifiche e dall’esigenza di maggiore chiarezza normativa.

Ambito di applicazione e esclusioni

Il nuovo testo si applica al campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, in particolare per:

  • costituenti e composizione;
  • materiali contenenti, consistenti o derivati da OGM;
  • additivi per mangimi;
  • sostanze indesiderabili.

Il metodo generale di campionamento non si applica al controllo della contaminazione microbiologica. È inoltre espressamente considerato il caso dei mangimi commercializzati tramite tecniche di comunicazione a distanza, con regole specifiche per richiesta, ricezione, sigillo e verbalizzazione dei campioni.

Campionamento: principi generali, rappresentatività e lotti

L’allegato I sviluppa in dettaglio i principi del campionamento rappresentativo: il prelievo avviene mediante campioni elementari prelevati in punti diversi del lotto, riuniti in un campione globale e poi ridotti in campioni finali rappresentativi. Se, per controllo visivo o altre informazioni, una parte del mangime presenta qualità diversa dal resto del lotto, tale parte deve essere trattata come sottolotto distinto; in difetto di possibilità di suddivisione, il lotto è campionato come unità unica e lo si annota nel verbale.

Se un campione di un lotto omogeneo risulta non conforme, i risultati si presumono estesi all’intero lotto, salvo valutazione approfondita contraria. Questa presunzione è ribadita anche per i casi di campionamento di parti di lotti grandi, navi, depositi e sili.

Campionamento a distanza

Per i mangimi venduti a distanza, l’autorità competente richiede la merce tramite comunicazione a distanza e può non rivelare la propria identità ufficiale, usando un’identità di copertura. Il campione globale e i campioni finali devono essere prelevati da personale autorizzato immediatamente dopo il ricevimento della spedizione; il campione deve essere sigillato, identificato e accompagnato da verbale. L’operatore va informato del campionamento e della disponibilità del campione per la difesa in caso di controversia.

Requisiti quantitativi e procedure speciali di prelievo

L’allegato I contiene tabelle e formule per determinare il numero minimo di campioni elementari e la dimensione minima del campione globale e del campione finale. Le regole distinguono tra:

  • alimenti solidi alla rinfusa;
  • alimenti liquidi o semiliquidi;
  • alimenti in confezioni;
  • formellati e mattonelle di sali minerali;
  • foraggi grossolani/foraggio;
  • lotti superiori a 500 tonnellate;
  • navi, depositi, silos accessibili o chiusi, grandi contenitori chiusi.

Sono previste deroghe operative quando il campionamento rappresentativo non è possibile senza danneggiare il lotto in modo inaccettabile, purché il metodo alternativo sia descritto e documentato.

Preparazione dei campioni, analisi e criteri di risultato

L’allegato II disciplina la preparazione dei campioni di laboratorio, con riferimento alla norma EN ISO 6498, e stabilisce regole di manipolazione per evitare contaminazioni, alterazioni chimiche e variazioni di umidità. Vengono fissati principi generali per estrazione, purificazione, numero di determinazioni e correzioni analitiche, inclusa la gestione dell’incertezza di misura e del recupero.

Il testo distingue in modo analitico tra sostanze indesiderabili e additivi per mangimi. Per le sostanze indesiderabili, la non conformità si valuta tenendo conto dell’incertezza di misura estesa e del recupero; per gli additivi, il confronto riguarda livelli minimi e massimi autorizzati. La correzione per umidità è trattata come elemento fondamentale per l’espressione dei risultati.

Metodi di composizione dei mangimi

L’allegato III raccoglie i metodi per la determinazione di umidità, proteine gregge, urea, amminoacidi, triptofano, oli e grassi greggi, cellulosa grezza, zuccheri, lattosio, amido, ceneri grezze, ceneri insolubili in acido cloridrico, fosforo totale, cloro dei cloruri e oligoelementi.

Tra gli elementi di rilievo per il professionista:

  • la determinazione delle proteine gregge resta ancorata al metodo Kjeldahl come riferimento;
  • l’amido è determinato con metodo polarimetrico, salvo casi di interferenza;
  • il valore energetico del pollame si calcola con formula normata basata su proteine, grassi, amido e zuccheri;
  • il controllo degli oligoelementi è coordinato con metodi ICP o AAS e con attenzione alle interferenze da fosfati;
  • vengono fissati limiti di ripetibilità e riproducibilità per numerosi metodi.

Additivi autorizzati: vitamine e coccidiostatici

L’allegato IV aggiorna i metodi analitici per i controlli ufficiali di additivi autorizzati, con particolare attenzione a:

  • vitamina A e vitamina E, anche mediante RP-HPLC con rivelazione UV o fluorescenza;
  • alofuginone, robenidina, diclazuril, lasalocid sodico, amprolio e altri coccidiostatici/additivi.

Per ciascun metodo sono definiti principio, reattivi, preparazione dei campioni, taratura, criteri di identità, recupero, ripetibilità e limiti di quantificazione. In più casi il regolamento consente l’uso di norme EN come metodi alternativi o di conferma, purché equivalenti e convalidati.

Sostanze indesiderabili: diossine e PCB

L’allegato V costituisce la parte più estesa e complessa del regolamento. Esso disciplina il controllo ufficiale di PCDD/PCDF, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, distinguendo:

  • metodi di screening, finalizzati a selezionare i campioni sospetti;
  • metodi di conferma, idonei alla quantificazione inequivoca dei congeneri.

Il testo definisce i criteri di conformità ai livelli massimi, i valori di cut-off, i requisiti di laboratorio, l’accreditamento EN ISO/IEC 17025, i controlli in bianco, le regole sul recupero degli standard interni, la gestione dell’incertezza di misura estesa e le modalità di reporting (lowerbound, upperbound, mediumbound). Sono previsti criteri specifici per GC-HRMS, GC-MS/MS e metodi bioanalitici, nonché tassi massimi di falsi conformi e parametri di performance nel range del livello massimo.

Norme EN richiamate

Il regolamento elenca numerose norme EN come pertinenti ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Tra queste figurano norme su vitamine, aminoacidi, diossine, PCB, microrganismi, oligoelementi, fluoruri, arsenico, mercurio, selenio, tossine e altri parametri analitici. Il richiamo alle norme EN consente, in sostanza, di utilizzare metodi alternativi ufficialmente riconosciuti, a condizione di conformità alle prestazioni richieste.

Valore energetico del pollame

L’allegato VI sostituisce l’allegato VII del regolamento (CE) n. 152/2009 e conferma la formula per il calcolo dell’energia metabolizzabile corretta in azoto degli alimenti composti per pollame:

  • MJ/kg ME = 0,1551 × proteine gregge + 0,3431 × grassi greggi + 0,1669 × amido + 0,1301 × zuccheri totali espressi come saccarosio.

Se il valore controllato differisce da quello dichiarato, si applica una tolleranza di 0,4 MJ/kg di ME. Il risultato va arrotondato al primo decimale. Per le materie prime e per i mangimi composti per gatti e cani, il regolamento rinvia invece alla norma EN 16967.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica della disciplina generale del campionamento

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 152/2009 precisando che il campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per animali riguarda costituenti, OGM, additivi per mangimi e sostanze indesiderabili, ed è effettuato secondo l’allegato I, con esclusione del campionamento per il controllo della contaminazione microbiologica.

Sostituzione integrale degli allegati tecnici

Gli allegati I, II, III, IV, V e VII del regolamento (CE) n. 152/2009 sono sostituiti dal testo contenuto negli allegati I-VI del presente regolamento; l’allegato VIII è soppresso. La riscrittura riguarda in particolare i metodi di campionamento, di analisi della composizione, degli additivi autorizzati e delle sostanze indesiderabili.

Campionamento rappresentativo e vendite a distanza

L’allegato I definisce i principi del campionamento rappresentativo, i concetti di lotto, partita campionata, campione globale, ridotto e finale, e disciplina specificamente i campioni relativi a mangimi venduti tramite tecniche di comunicazione a distanza (articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2009). Per questi casi l’autorità può usare un’identità di copertura e deve informare tempestivamente l’operatore; sono previste regole speciali per la formazione e il sigillo dei campioni.

Numeri minimi di campioni elementari e dimensioni dei campioni

L’allegato I stabilisce requisiti quantitativi dettagliati per campioni elementari, campioni globali e campioni finali, distinguendo tra alimenti solidi, liquidi, in confezioni, minerali formellati, foraggi e lotti molto grandi. Per i controlli di sostanze distribuite in modo uniforme o non uniforme sono previste tabelle con numeri minimi di prelievi, soglie per lotti superiori a 500 tonnellate e regole speciali per silos, depositi, navi e grandi contenitori chiusi.

Preparazione dei campioni e regole analitiche generali

L’allegato II contiene regole generali per la preparazione dei campioni di laboratorio, la scelta dei reattivi e delle apparecchiature, l’estrazione, la purificazione, il numero di determinazioni, la correzione per il contenuto di umidità, l’incertezza di misura e il recupero. Sono introdotti criteri distinti per sostanze indesiderabili e additivi per mangimi, con obbligo di doppia determinazione nei casi ordinari e indicazioni su come esprimere i risultati.

Metodi di analisi della composizione dei mangimi

L’allegato III disciplina i metodi per umidità, proteine gregge, urea, amminoacidi, triptofano, oli e grassi greggi, cellulosa grezza, zuccheri, lattosio, amido, ceneri grezze, ceneri insolubili in acido cloridrico, fosforo totale, cloro dei cloruri e oligoelementi. Per alcuni parametri vengono ribaditi metodi di riferimento (ad esempio Kjeldahl per le proteine, polarimetria per l’amido) e limiti di ripetibilità/riproducibilità.

Metodi per additivi autorizzati nei mangimi

L’allegato IV aggiorna i metodi di determinazione di vitamine e coccidiostatici/autorizzati, tra cui vitamina A, vitamina E, alofuginone, robenidina, diclazuril, lasalocid sodico, amprolio e altri additivi. Per numerosi analiti sono previste alternative basate su norme EN o su tecniche HPLC/UV, HPLC a fluorescenza, LC-MS/MS, con limiti di quantificazione e criteri di identità e recupero specifici.

Metodi per sostanze indesiderabili: diossine e PCB

L’allegato V disciplina in modo esteso il controllo di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e non diossina-simili, distinguendo metodi di screening e metodi di conferma, criteri di conformità ai livelli massimi, soglie d’intervento, requisiti di laboratorio, limiti di quantificazione, recuperi, incertezza di misura e modalità di reporting (lowerbound, upperbound, mediumbound).

Norme EN pertinenti e utilizzo di metodi alternativi

Il regolamento richiama numerose norme EN come metodi alternativi o pertinenti ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, tra cui EN 17547, EN 15510, EN 15621, EN 17053, EN ISO 14183, EN 16162, EN 16158, EN 16279, EN 16206, EN 16277, EN 16278, EN 17374, EN 17194 e altre, aprendo all’uso di metodi equivalenti purché convalidati e con prestazioni adeguate.

Formula per il valore energetico del pollame

L’allegato VI sostituisce l’allegato VII del regolamento (CE) n. 152/2009 e fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame: ME (MJ/kg) = 0,1551 × proteine gregge + 0,3431 × grassi greggi + 0,1669 × amido + 0,1301 × zuccheri totali (espressi in saccarosio). È prevista una tolleranza di 0,4 MJ/kg di ME rispetto al valore dichiarato e il risultato va arrotondato al primo decimale.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremangimicontrolli ufficialimetodi di analisisalute animale

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