Sentenza del 25/03/2015 n. 5970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento TIA: il primo, notificato il 27 maggio 2005, relativo agli anni 2001-2004 e pari a Euro 9.949,91, e il secondo, notificato il 31 dicembre 2005, relativo all'anno 2005 e pari a Euro 732,09. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la tardività dichiarata del primo ricorso dopo la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione, l'applicazione della TIA a determinate superfici, l'assoggettamento a IVA, i poteri di firma del direttore generale del gestore e la legittimità delle tariffe comunali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, stabilendo che il verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione non interrompe né fa cessare la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare. Ha quindi cassato la decisione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso relativo agli anni 2001-2004 e ha rinviato la causa a una diversa sezione della CTR Toscana per l'esame nel merito. Ha inoltre accolto il settimo motivo, dichiarando non dovuta l'IVA sulla TIA relativa all'anno 2005, poiché, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la TIA aveva natura tributaria. La controversia relativa al 2005 è stata decisa direttamente nel merito, con compensazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, infondati o assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218/1997, artt. 6 e 12
Il termine per impugnare è sospeso per novanta giorni in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
Il semplice verbale di mancato accordo non equivale a una rinuncia definitiva all'istanza e non interrompe la sospensione del termine. Il contribuente conserva quindi il periodo di sospensione previsto dalla legge, salvo rinuncia espressa o proposizione del ricorso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 5
Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi generali illegittimi rilevanti ai fini della decisione.
La disposizione è stata richiamata dalla contribuente per chiedere la disapplicazione del regolamento comunale, ma la Corte ha deciso la questione principalmente applicando direttamente la disciplina statale sulla sospensione dei termini.
L. n. 212/2000, art. 10
La norma tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. La relativa censura è stata dichiarata assorbita dopo l'accoglimento del motivo principale sulla sospensione dei termini.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 49
La disposizione disciplina la tariffa di igiene ambientale e il relativo presupposto impositivo. Le contestazioni della società sull'applicazione della tariffa alle superfici produttive non sono state esaminate nel merito dalla Cassazione per l'inammissibilità del motivo o perché demandate al giudice del rinvio.
D.P.R. n. 633/1972, art. 1
La Corte ha escluso l'applicazione dell'IVA sulla TIA relativa al 2005, ritenendo che una prestazione collegata a un'obbligazione tributaria non possa essere nuovamente assoggettata a IVA quando la tariffa ha natura tributaria.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 238
La diversa natura della tariffa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 non è stata applicata retroattivamente alla TIA del 2005. Per il periodo precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, la TIA conserva natura tributaria.
D.P.R. n. 158/1999, art. 6, comma 2
La potestà tariffaria deve essere esercitata "nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4A dell'Allegato 1".
La contestazione relativa al superamento dei limiti tariffari è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza e per la necessità di verificare circostanze di fatto non adeguatamente documentate nel ricorso.
Codice civile, artt. 1387 e 1708
Il direttore generale del gestore può firmare gli avvisi di accertamento se le attribuzioni conferitegli comprendono, anche implicitamente, le attività necessarie alla determinazione, fatturazione e gestione della TIA. Non è indispensabile che il potere di firma dell'avviso sia oggetto di una delega separata ed espressa.
Massime di principio
- Quando viene presentata un'istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre ricorso resta sospeso per novanta giorni. Il verbale che constata il mancato accordo non fa venir meno automaticamente tale sospensione, a meno che vi sia una rinuncia definitiva o un atto equipollente previsto dalla legge.
- Un regolamento comunale non può ridurre o comprimere i termini processuali stabiliti dalla normativa statale in favore del contribuente.
- Per la TIA applicata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la tariffa ha natura tributaria; di conseguenza, non è dovuta l'IVA calcolata sulla stessa obbligazione tributaria.
- La validità della firma apposta dal direttore generale del gestore dipende dalle attribuzioni concretamente conferitegli. Se tali attribuzioni comprendono la gestione della TIA, la fatturazione e la definizione dell'accertamento con adesione, possono comprendere anche l'emissione degli avvisi di accertamento.
- Le contestazioni relative a superfici escluse, rifiuti speciali, limiti tariffari o delibere comunali devono essere formulate in modo puntuale e documentate già nei giudizi di merito; in Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti senza adeguata autosufficienza del ricorso.
- Se il giudice d'appello si limita a confermare la decisione di primo grado senza esaminare specifici motivi d'appello, il vizio deve essere denunciato come omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., non semplicemente come omessa o insufficiente motivazione.
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