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direttiva

Direttiva 2000/48

Direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui dell’azossistrobina per taluni cereali e prodotti vegetali, sostituendo i valori previsti nella direttiva 90/642/CEE e integrando l’allegato della direttiva 86/362/CEE. La modifica si fonda su nuovi dati scientifici e sulla valutazione del rischio per i consumatori, con riferimento alla dose giornaliera accettabile fissata per la sostanza attiva. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2001 e applicarle dal 1º aprile 2001.

Modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE aggiornando i limiti massimi di residui di azossistrobina in cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai limiti massimi di residui di antiparassitari, in particolare dell’azossistrobina, sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, come disciplinati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. Vincola gli Stati membri quanto all’aggiornamento dei relativi allegati e alla trasposizione delle modifiche nel diritto interno; non introduce una disciplina generale di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ma interviene sui valori di residuo da applicare. Rilevante per gli operatori della filiera agroalimentare interessati alla commercializzazione e al controllo dei prodotti trattati con azossistrobina.

Modifica dei limiti massimi di residui di azossistrobina

La direttiva 2000/48/CE della Commissione interviene sul regime dei residui di antiparassitari per aggiornare i valori massimi applicabili all’azossistrobina nei cereali e in taluni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Essa modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, in un contesto di revisione tecnica fondato su nuovi dati scientifici e sulla valutazione del rischio per i consumatori.

Finalità e contesto normativo

La misura si colloca nel quadro della disciplina comunitaria sui prodotti fitosanitari e sui loro residui, con richiamo alla direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Nei considerando, la Commissione evidenzia che l’azossistrobina è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come nuova sostanza attiva da utilizzare unicamente come fungicida e che, in una precedente fase, la direttiva 1999/71/CE aveva già fissato quantità massime di residui provvisorie per tutti i prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

Base scientifica della revisione

La direttiva afferma che i limiti provvisori devono essere monitorati e adattati alla luce di nuovi dati. In particolare, sono stati esaminati nuovi dati relativi all’impiego dell’azossistrobina su riso, banane, pomodori e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile, ritenuti sufficienti per modificare i valori provvisori già fissati. La valutazione scientifica richiamata ha concluso che la dose giornaliera accettabile (DGA) per l’azossistrobina è pari a 0,1 mg/kg bw/giorno e che i residui massimi fissati dalla presente direttiva non determinano il superamento di tale soglia.

Tutela dei consumatori e valutazione del rischio

La Commissione richiama inoltre che, nel corso della valutazione, non sono stati rilevati effetti tossici acuti tali da giustificare la fissazione di una dose acuta di riferimento. La disciplina adottata è quindi presentata come coerente con la protezione della salute dei consumatori, anche in considerazione degli orientamenti OMS richiamati nei considerando. Viene altresì ricordato che la definizione delle tolleranze per importazioni ulteriori potrà essere riesaminata dalla Commissione quando saranno disponibili dati accettabili.

Interazione con le autorizzazioni nazionali

I considerando chiariscono il rapporto con le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a livello nazionale. Gli Stati membri, nel concedere autorizzazioni per prodotti contenenti azossistrobina, devono applicare i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e valutare i fascicoli conformi all’allegato III, inclusi i dati sulle quantità massime proposte di residui e sull’esposizione potenziale e reale. È inoltre richiamata la possibilità che gli Stati membri stabiliscano livelli massimi provvisori di residui a livello nazionale, in particolare quando una nuova utilizzazione autorizzata possa comportare livelli più elevati di residui.

Contenuto operativo delle disposizioni

L’articolo 1 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE inserendo le nuove tabelle sui limiti per l’azossistrobina. L’articolo 2 dispone la sostituzione dei valori contenuti nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE con quelli riportati nell’allegato della direttiva 2000/48/CE. Il testo dell’allegato è richiamato espressamente come fonte dei nuovi valori, che aggiornano i precedenti limiti provvisori.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 31 marzo 2001 e applicarle dal 1º aprile 2001. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Destinatari

Ai sensi dell’articolo 4, i destinatari della direttiva sono gli Stati membri, che sono tenuti a garantire il risultato perseguito mediante le misure interne di trasposizione e applicazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui per l’azossistrobina

L’articolo 1 aggiunge all’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le nuove disposizioni contenute nella tabella dell’allegato della direttiva. L’articolo 2 stabilisce che le quantità massime di residui indicate nell’allegato della presente direttiva sostituiscono quelle già elencate per l’azossistrobina nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE.

Base scientifica e giustificazione della modifica

I considerando richiamano l’iscrizione dell’azossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come nuova sostanza attiva fungicida e la successiva fissazione di residui massimi provvisori nella direttiva 1999/71/CE. La revisione è motivata da nuovi dati per riso, banane, pomodori e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile, ritenuti idonei a giustificare la modifica dei valori provvisori.

Tutela della salute dei consumatori

La Commissione richiama la valutazione tecnico-scientifica completata il 22 aprile 1998, che ha fissato per l’azossistrobina una dose giornaliera accettabile (DGA) di 0,1 mg/kg bw/giorno. La direttiva afferma che l’esposizione dei consumatori, secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS richiamati, non comporta il superamento della DGA e che non sono emersi effetti tossici acuti tali da imporre una dose acuta di riferimento.

Rapporto con le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari

Nei considerando si precisa che gli Stati membri, nell’autorizzare prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina, devono applicare i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e valutare i dati presentati ai sensi dell’allegato III. È richiamata la possibilità per gli Stati membri di stabilire livelli massimi provvisori di residui a livello nazionale in presenza di nuove utilizzazioni autorizzate, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Termine di trasposizione e applicazione

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 marzo 2001 e applicarle dal 1º aprile 2001; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva ai sensi dell’articolo 4.

Come è indicizzato

Materieagroalimentaresicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitari

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