Direttiva 2000/47
Direttiva 2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce una disciplina transitoria per la Finlandia in materia di importazioni di birra, sia da altri Stati membri sia da paesi terzi. Da un lato consente alla Finlandia di mantenere un limite minimo di 6 litri per le importazioni da paesi non membri fino al 31 dicembre 2005; dall’altro impone un incremento progressivo dei limiti per le importazioni intracomunitarie di birra. La misura mira ad attenuare gli effetti della deroga al principio del mercato interno e a favorire un allineamento graduale alla disciplina comune sulle accise.
Modifica temporanea delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE per autorizzare la Finlandia ad applicare limiti quantitativi specifici alle importazioni di birra da paesi terzi e ad aumentare progressivamente i limiti per gli acquisti intracomunitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto soggetti tenuti al recepimento, ma il contenuto sostanziale riguarda specificamente la Finlandia. Incide sulle importazioni di birra: da un lato quelle provenienti da altri Stati membri, per le quali viene previsto un aumento progressivo del limite quantitativo; dall’altro quelle provenienti da paesi non Stati membri, per le quali si autorizza un limite minimo derogatorio. Riguarda quindi il regime delle franchigie e dei limiti quantitativi per beni soggetti ad accisa nel traffico internazionale di viaggiatori, con efficacia temporanea fino al 31 dicembre 2005 per la deroga sulle importazioni da paesi terzi e fino ai termini indicati per l’adeguamento dei limiti intracomunitari.
Direttiva 2000/47/CE: limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia
La direttiva interviene in modo mirato e temporaneo sul regime delle importazioni di birra in Finlandia, modificando le direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE. Il legislatore europeo richiama l’esigenza di limitare gli effetti della deroga al mercato interno e di accompagnare la Finlandia in un allineamento graduale alla disciplina comunitaria sulle accise e sulle franchigie per i viaggiatori.
Obiettivi e ratio della disciplina
La misura risponde a esigenze di equilibrio tra il principio della libera circolazione dei beni acquistati per uso personale e la possibilità, già prevista dall’articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, di mantenere per la Finlandia talune restrizioni quantitative temporanee. I considerando evidenziano anche profili di politica sugli alcolici, salute pubblica, ordine pubblico e tutela delle attività commerciali al dettaglio nelle zone di frontiera.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente la Finlandia, pur richiedendo il recepimento da parte di tutti gli Stati membri. L’oggetto sostanziale è limitato alle importazioni di birra:
- provenienti da altri Stati membri, per le quali si prevede un aumento progressivo del limite quantitativo;
- provenienti da paesi non Stati membri, per le quali è autorizzata una deroga con limite minimo specifico.
La direttiva si inserisce nel quadro delle franchigie applicabili ai beni soggetti ad accisa nel traffico internazionale di viaggiatori, con riferimento alle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE.
Deroga per le importazioni di birra da paesi terzi
L’articolo 1 introduce nell’articolo 5 della direttiva 69/169/CEE un nuovo paragrafo 9. La Finlandia è autorizzata, in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi non Stati membri. La deroga ha carattere temporaneo e opera fino al 31 dicembre 2005.
La motivazione addotta è duplice: evitare che le importazioni da paesi terzi risultino più vantaggiose di quelle intracomunitarie e tenere conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà dei commercianti al dettaglio nelle regioni frontaliere e della perdita di entrate connessa all’aumento delle importazioni private di birra.
Aumento progressivo dei limiti per le importazioni intracomunitarie
L’articolo 2 modifica l’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/12/CEE. La Finlandia deve portare il limite quantitativo per le importazioni di birra a:
- almeno 24 litri dalla data di entrata in vigore della normativa finlandese di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva 69/169/CEE;
- almeno 32 litri dal 1o gennaio 2001;
- almeno 64 litri dal 1o gennaio 2003.
La disposizione realizza un incremento graduale finalizzato ad avvicinare progressivamente la normativa finlandese alle regole ordinarie del mercato interno e ad assicurare la cessazione delle franchigie intracomunitarie per la birra entro il 31 dicembre 2003, come richiamato nei considerando.
Recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 1o novembre 2000 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi devono inoltre informare immediatamente la Commissione.
Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità tecniche di tale riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate in materia.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 ne individua i destinatari negli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori e i consulenti fiscali, la direttiva rileva come disciplina transitoria e derogatoria nel settore delle accise e delle franchigie sui beni soggetti a imposta. Il punto centrale è la distinzione tra importazioni da paesi terzi e importazioni intracomunitarie, con limiti quantitativi diversi e con una scansione temporale precisa che richiede verifica della normativa nazionale finlandese di attuazione e delle date di efficacia dei vari scaglioni di limite.
Disposizioni principali
Deroga finlandese per le importazioni di birra da paesi terzi
L’articolo 1 inserisce nell’articolo 5 della direttiva 69/169/CEE un nuovo paragrafo 9: in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è autorizzata ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi non Stati membri fino al 31 dicembre 2005.
Aumento progressivo del limite per le importazioni di birra da altri Stati membri
L’articolo 2 modifica l’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/12/CEE prevedendo che la Finlandia aumenti il limite quantitativo per le importazioni di birra ad almeno 24 litri dall’entrata in vigore della normativa finlandese di attuazione dell’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva 69/169/CEE, ad almeno 32 litri dal 1o gennaio 2001 e ad almeno 64 litri dal 1o gennaio 2003.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1o novembre 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 25 lug 2000Direttiva 2000/48
- direttiva · 26 lug 2000Direttiva 2000/51
- direttiva · 26 lug 2000Direttiva 2000/50
- direttiva · 26 lug 2000Direttiva 2000/49
- direttiva · 6 lug 2000Direttiva 2000/45
- direttiva · 30 giu 2000Direttiva 2000/44
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →