Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2000/49

Direttiva 2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Normativa europea32000L0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/49/CE della Commissione iscrive il metsulfuron-metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare, modificare o revocare i prodotti fitosanitari che lo contengono secondo le condizioni fissate a livello UE. L’iscrizione è subordinata a specifiche condizioni tecniche, in particolare sulla purezza della sostanza, sugli impieghi consentiti e sulla tutela delle acque sotterranee e degli organismi acquatici. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2001, con termini più ampi per l’adeguamento delle autorizzazioni in determinati casi.

Iscrizione del metsulfuron-metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con fissazione delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda la trasposizione delle misure necessarie e la gestione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile come sostanza attiva. Rileva per i prodotti fitosanitari autorizzati o da autorizzare a livello nazionale, sia nei casi in cui contengano esclusivamente metsulfuron-metile sia nei casi di prodotti con più sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono escluse le informazioni riservate del rapporto di riesame ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che possono però essere consultate nelle forme previste.

Direttiva 2000/49/CE: iscrizione del metsulfuron-metile nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2000/49/CE della Commissione inserisce il metsulfuron-metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari. La decisione segue la valutazione tecnico-scientifica del dossier, il riesame da parte degli Stati membri e della Commissione e il parere del comitato scientifico per le piante, che ha ritenuto l’uso della sostanza accettabile purché siano considerate le criticità relative alla lisciviazione nelle acque sotterranee e alla protezione dell’ambiente acquatico.

Finalità e base normativa

L’atto si colloca nell’ambito del programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive già presenti sul mercato ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il presupposto dell’iscrizione è che, sulla base delle valutazioni effettuate, si possa ragionevolmente ritenere che la sostanza non produca effetti nocivi sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o sull’ambiente in modo inaccettabile.

Ambito di applicazione

La direttiva interessa gli Stati membri nella parte in cui devono adeguare le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile. Riguarda sia i prodotti che contengono solo tale sostanza attiva sia quelli che la contengono insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il rapporto di riesame deve essere reso consultabile agli interessati, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva madre.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di trasporre la direttiva entro il 31 dicembre 2001 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Entro lo stesso termine, essi devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile, conformemente alla direttiva 91/414/CEE.

Sono tuttavia previsti termini differenziati per l’adeguamento delle autorizzazioni:

  • per i prodotti contenenti esclusivamente metsulfuron-metile, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva;
  • per i prodotti contenenti metsulfuron-metile insieme ad un’altra sostanza attiva inclusa nell’allegato I, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva relativa all’iscrizione nell’allegato I dell’ultima di tali sostanze.

La direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001 e gli Stati membri sono i destinatari dell’atto.

Condizioni sostanziali dell’iscrizione

L’allegato alla direttiva contiene le condizioni tecniche dell’iscrizione del metsulfuron-metile:

  • purezza minima della sostanza attiva pari a 960 g/kg;
  • autorizzazione limitata ai soli impieghi come erbicida;
  • obbligo, per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, di tenere conto del rapporto di riesame finale, in particolare delle appendici I e II nella versione adottata il 16 giugno 2000 dal comitato fitosanitario permanente.

Profili di rischio e precauzioni ambientali

La direttiva segnala espressamente che gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione delle acque sotterranee;
  • alle conseguenze per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione dei prodotti dovranno includere, ove necessario, misure di limitazione dei rischi, in funzione della valutazione nazionale svolta secondo i principi uniformi dell’allegato VI.

Durata dell’iscrizione

L’iscrizione del metsulfuron-metile non è indefinita: l’allegato stabilisce una data di scadenza al 30 giugno 2011. Ciò conferma la natura temporanea dell’inclusione nell’allegato I e la necessità di eventuale riesame alla scadenza.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agrochimico, la direttiva è rilevante perché condiziona la regolarità delle autorizzazioni nazionali e l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile. Gli operatori devono considerare che l’abilitazione del prodotto dipende non solo dall’iscrizione della sostanza attiva, ma anche dal rispetto delle condizioni tecniche dell’allegato e dall’adeguamento delle autorizzazioni secondo i tempi stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Disposizioni principali

Iscrizione del metsulfuron-metile nell’allegato I

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della sostanza attiva metsulfuron-metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo le condizioni indicate nell’allegato della direttiva.

Recepimento e adeguamento delle autorizzazioni nazionali

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di modificare o revocare, ove occorra, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile. Il paragrafo 2 prevede termini più lunghi: quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva per i prodotti contenenti esclusivamente metsulfuron-metile e quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva di iscrizione dell’ultima sostanza attiva per i prodotti contenenti più sostanze attive iscritte.

Accesso al rapporto di riesame

L’articolo 2, paragrafo 3, richiede che gli Stati membri tengano il rapporto di riesame, salvo le informazioni riservate ex articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o su richiesta specifica.

Richiamo espresso nell’atto di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 4, prevede che le misure nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001. L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Condizioni tecniche dell’iscrizione

L’allegato fissa la purezza minima della sostanza attiva a 960 g/kg, ammette solo usi come erbicida e impone di tener conto del rapporto di riesame finale, in particolare delle appendici I e II, per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee e agli organismi acquatici, includendo nelle autorizzazioni, se necessario, misure di limitazione dei rischi.

Durata dell’iscrizione

L’allegato stabilisce che la data di scadenza dell’iscrizione è il 30 giugno 2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaretutela dell'ambienteprotezione delle acque

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.