Direttiva 2000/50
Direttiva 2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il calcio-proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono alle condizioni fissate nell'allegato della direttiva. La misura si fonda sulla valutazione scientifica positiva del fascicolo e del rapporto di riesame, con riferimento agli impieghi esaminati. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º gennaio 2001, con una proroga al 1º gennaio 2002 per talune autorizzazioni temporanee e ulteriori adeguamenti per i prodotti contenenti più sostanze attive. L'iscrizione è temporanea e scade il 1º ottobre 2010.
Iscrizione della sostanza attiva calcio-proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, con condizioni di uso e termini di adeguamento per gli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono adeguare la normativa nazionale in materia di immissione in commercio e autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione. Riguarda la sostanza attiva calcio-proesadione e i prodotti fitosanitari che la contengono, inclusi quelli associati ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono previsti periodi transitori specifici per le autorizzazioni temporanee in corso di validità e per i prodotti contenenti più sostanze attive.
Direttiva 2000/50/CE: iscrizione del calcio-proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2000/50/CE della Commissione inserisce il calcio-proesadione tra le sostanze attive ammesse ai fini della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si fonda sulla valutazione del fascicolo presentato dal richiedente, sul rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e sul successivo riesame tecnico-scientifico svolto in sede di comitato fitosanitario permanente.
Contesto e finalità
La Commissione richiama i criteri dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE, secondo cui una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I solo se è ragionevole ritenere che il suo impiego e i residui non producano effetti nocivi per la salute umana o animale, per le acque sotterranee o conseguenze inaccettabili per l'ambiente. Nel caso del calcio-proesadione, le valutazioni condotte hanno condotto alla conclusione che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza soddisfano, in generale, le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, per gli impieghi esaminati nel rapporto di riesame.
Ambito applicativo
La direttiva riguarda gli Stati membri, chiamati ad adeguare le proprie disposizioni nazionali in materia di autorizzazione e controllo dei prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione. L'iscrizione riguarda la sostanza attiva e, di riflesso, i prodotti che la contengono, compresi quelli con più sostanze attive già ricomprese nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Obblighi e margini di discrezionalità per gli Stati membri
L'obbligo principale è di risultato: gli Stati membri devono consentire che i prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione siano valutati e, se del caso, autorizzati secondo la direttiva 91/414/CEE e i principi uniformi dell'allegato VI. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, imponendo tuttavia l'adozione delle misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il termine stabilito.
Termini di recepimento e periodi transitori
Il termine generale di recepimento è fissato al 1º gennaio 2001. Per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative a prodotti contenenti calcio-proesadione, il termine è prorogato al 1º gennaio 2002 per consentire il completamento dell'esame e della decisione applicando i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III.
Per i prodotti fitosanitari che contengono calcio-proesadione insieme ad un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I, la proroga si estende nella misura in cui la direttiva relativa a tale altra sostanza attiva preveda un periodo di attuazione più lungo.
Condizioni tecniche di iscrizione
L'allegato della direttiva precisa che la sostanza attiva deve avere una purezza minima di 890 g/kg e che sono autorizzabili solo impieghi come fitoregolatore. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente il 16 giugno 2000.
Trasparenza e accesso alla documentazione
Gli Stati membri devono tenere il rapporto di riesame, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli interessati per consultazione o su richiesta specifica. Questa previsione è funzionale alla corretta applicazione dei principi uniformi e delle valutazioni tecniche da parte delle autorità nazionali.
Durata dell'iscrizione
L'iscrizione del calcio-proesadione nell'allegato I non è illimitata: l'allegato stabilisce come data di scadenza il 1º ottobre 2010. Ciò conferma la natura temporalmente limitata dell'autorizzazione comunitaria e la possibilità di successivi aggiornamenti in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º ottobre 2000 ed è rivolta agli Stati membri. Le misure nazionali di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Iscrizione del calcio-proesadione nell'allegato I
L'articolo 1 dispone l'iscrizione della sostanza attiva calcio-proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo le condizioni tecniche e di utilizzo stabilite nell'allegato della direttiva 2000/50/CE.
Termine di recepimento generale
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 1º gennaio 2001, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Proroga per autorizzazioni temporanee
L'articolo 2, paragrafo 2, proroga al 1º gennaio 2002 il termine di adeguamento, limitatamente al processo di esame e decisione secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative a prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione.
Prodotti con più sostanze attive
L'articolo 2, paragrafo 3, prevede che per i prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione insieme a un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I, il termine di attuazione sia prorogato nella misura in cui la direttiva relativa all'iscrizione di tale altra sostanza attiva preveda un periodo più lungo.
Accesso al rapporto di riesame
L'articolo 2, paragrafo 4, obbliga gli Stati membri a tenere il rapporto di riesame, salvo le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli interessati per consultazione o su richiesta specifica.
Riferimento alla direttiva negli atti nazionali
L'articolo 2, paragrafo 5, richiede che le misure nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º ottobre 2000. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Condizioni dell'allegato
L'allegato fissa la purezza minima della sostanza attiva a 890 g/kg, limita le utilizzazioni autorizzabili alla funzione di fitoregolatore e dispone che, per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione finale adottata il 16 giugno 2000. L'iscrizione scade il 1º ottobre 2010.
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