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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26580/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena detentiva di 1 anno e 8 mesi, inflitta con sentenza del GUP del 19/05/2022 (divenuta irrevocabile il 21/03/2023), con il lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme transitorie dell'art. 95 del d.lgs. n.150/2022 e delle disposizioni della legge n.689/1981 (artt. 56-bis, 59, 63). La difesa ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Parma per vizio della motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato adeguatamente elementi favorevoli (tra cui una precedente concessione di misura alternativa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e la disponibilità di attività lavorativa), e non avrebbe tenuto conto dei principi della riforma normativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione costituisca un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico. Il Tribunale di Parma aveva motivato il rigetto evidenziando la gravità del fatto (tentato furto in abitazione in concorso trasmodato in tentata rapina impropria, con lancio di pietre contro la vittima) e la sussistenza di una precedente condanna per reati in materia di stupefacenti, non compatibile con l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Tali considerazioni sono state ritenute congrue e logiche dalla Corte. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n.150 del 2022

    norme transitorie che hanno esteso/disciplinato le modalità di applicazione di misure alternative per pene detentive brevi; nel caso hanno costituito la base normativa per la richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità

  • legge n.689 del 1981

    artt. 56-bis, 59, 63; riferimento anche all'art. 53 per sanzioni sostitutive

    disciplinano le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve (lavoro di pubblica utilità e altre misure); nel caso il giudice dell'esecuzione ha valutato che le condizioni previste da tali norme per la sostituzione non ricorrevano, in considerazione della gravità del reato e del quadro personale del condannato

  • codice di procedura penale

    prevede la condanna alle spese processuali in cassazione per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • giurisprudenza di legittimità

    Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019 (Rv. 276716 - 01)

    principio secondo cui l'accertamento sulla sussistenza delle condizioni per sanzioni sostitutive è accertamento di fatto e non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogico; principio applicato dalla Corte nel rigettare il ricorso

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza delle condizioni per applicare sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) è, in gran parte, un accertamento di fatto esercitato dal giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se non per motivazione manifestamente illogica.
  • La gravità del fatto costituente condanna e l'esistenza di precedenti o di altre condanne incombenti aumentano il 'profilo criminale' del condannato e sono criteri rilevanti che possono giustificare il rifiuto di misure alternative alla detenzione.
  • La mera esistenza di elementi favorevoli (es. disponibilità di lavoro, concessione di altre misure alternative) non obbliga il giudice a sostituire la pena: il giudice deve operare una valutazione complessiva e discrezionale, documentando le ragioni del rigetto.
  • Per impugnare con successo un rigetto in Cassazione, il ricorrente deve dimostrare vizi di diritto ovvero una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; una diversa lettura degli stessi fatti non è sufficiente.
  • Le norme transitorie e i principi della riforma (d.lgs. n.150/2022) non eliminano la necessità di una valutazione di proporzionalità e di pericolosità sociale nel concedere sanzioni sostitutive: la riforma va interpretata nel quadro della discrezionalità già riconosciuta al giudice dell'esecuzione.

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