Sentenza n. 186/2026 - Roma, Sezione 4T
per accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) delle intimate amministrazioni per non aver attivato la previdenza complementare per i lavoratori/pensionati dei Vigili del fuoco; nonché per condannare le anzidette amministrazioni: (i) ad avviare negoziazioni e concertazioni con le organizzazioni sindacali preposte al fine di istituire la suddetta previdenza complementare (con la previsione dei relativi fondi necessari alla sua concretizzazione), eventualmente nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; (ii) al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata attivazione della previdenza complementare per il personale, in servizio e in quiescenza, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle amministrazioni per non avere attivato la previdenza complementare per i lavoratori e pensionati dei Vigili del Fuoco. Hanno inoltre domandato la condanna delle amministrazioni ad avviare negoziazioni e concertazioni con le organizzazioni sindacali competenti, predisponendo le risorse necessarie all'istituzione della previdenza complementare, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti. Le amministrazioni resistenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e ne avevano chiesto, comunque, il rigetto nel merito. Prima dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., ritenendo rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a. e rilevando la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti. Non sono state esaminate le questioni di ammissibilità né il merito delle domande di accertamento, condanna e risarcimento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando perfezionata secondo le forme previste, determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina le formalità della rinuncia al ricorso, ritenute rispettate dal giudice nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando siano rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a. e la parte resistente non vi si opponga.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice non deve esaminare le eccezioni processuali né le questioni di merito dedotte dalle parti.
- Le spese possono essere compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti, anche quando il giudizio si estingua per rinuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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