Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 186/2026 - Roma, Sezione 4T

per accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) delle intimate amministrazioni per non aver attivato la previdenza complementare per i lavoratori/pensionati dei Vigili del fuoco; nonché per condannare le anzidette amministrazioni: (i) ad avviare negoziazioni e concertazioni con le organizzazioni sindacali preposte al fine di istituire la suddetta previdenza complementare (con la previsione dei relativi fondi necessari alla sua concretizzazione), eventualmente nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; (ii) al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202210576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata attivazione della previdenza complementare per il personale, in servizio e in quiescenza, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle amministrazioni per non avere attivato la previdenza complementare per i lavoratori e pensionati dei Vigili del Fuoco. Hanno inoltre domandato la condanna delle amministrazioni ad avviare negoziazioni e concertazioni con le organizzazioni sindacali competenti, predisponendo le risorse necessarie all'istituzione della previdenza complementare, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti. Le amministrazioni resistenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e ne avevano chiesto, comunque, il rigetto nel merito. Prima dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., ritenendo rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a. e rilevando la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti. Non sono state esaminate le questioni di ammissibilità né il merito delle domande di accertamento, condanna e risarcimento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, quando perfezionata secondo le forme previste, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina le formalità della rinuncia al ricorso, ritenute rispettate dal giudice nel caso concreto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando siano rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a. e la parte resistente non vi si opponga.
  • In caso di estinzione per rinuncia, il giudice non deve esaminare le eccezioni processuali né le questioni di merito dedotte dalle parti.
  • Le spese possono essere compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti, anche quando il giudizio si estingua per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.