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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/330

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/330 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2017-2019

Normativa europea32016R0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle sezioni SPG per le quali l’Unione sospende le preferenze tariffarie verso determinati paesi beneficiari. La decisione è adottata in applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 e si fonda su un riesame triennale delle statistiche commerciali del periodo 2012-2014. L’allegato individua, per ciascun paese interessato, le sezioni di prodotto escluse dal beneficio tariffario per il triennio 2017-2019.

Sospensione delle preferenze tariffarie SPG per specifiche sezioni di prodotto nei confronti di alcuni paesi beneficiari, per il periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2019.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti appartenenti alle sezioni SPG indicate nell’allegato, originari di alcuni paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione: India, Indonesia, Kenya e Ucraina. Riguarda la sospensione delle preferenze tariffarie previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 per le sezioni elencate, sulla base delle soglie e della procedura di riesame triennale di cui all’articolo 8 del medesimo regolamento. Si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Non incide sui paesi che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non beneficiano più delle preferenze tariffarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, i cui volumi di importazione non sono presi in considerazione nel riesame.

Sospensione delle preferenze tariffarie SPG per alcune sezioni di prodotto e alcuni paesi beneficiari

Il regolamento attua il meccanismo di revisione periodica previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). La Commissione, sulla base delle statistiche commerciali 2012-2014 e del parere del comitato delle preferenze generalizzate, aggiorna l’elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono sospese nei confronti di specifici paesi beneficiari.

Presupposto normativo della sospensione

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze del regime generale SPG sono sospese per i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario quando, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell’Unione supera le soglie fissate nell’allegato VI del regolamento SPG. Il regolamento di esecuzione dà seguito a tale meccanismo mediante la revisione dell’elenco delle sezioni già soggette a sospensione.

Metodo di riesame e periodo di riferimento

La Commissione effettua il riesame ogni tre anni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012. L’elenco adottato con il presente regolamento si fonda sulle statistiche del commercio relative agli anni civili 2012-2014, disponibili al 1° settembre 2015. Sono prese in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari SPG elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile a quella data; non sono invece considerate le importazioni provenienti da paesi che dal 1° gennaio 2017 cessano di beneficiare delle preferenze tariffarie in base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Paesi e sezioni SPG interessati

L’allegato individua le sezioni per le quali la sospensione opera nei confronti dei seguenti paesi:

  • India: S-5 prodotti minerali; S-6a prodotti chimici organici e inorganici; S-11a prodotti tessili; S-14 perle e metalli preziosi; S-15a ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio; S-15b metalli comuni e relative lavorazioni; S-17b autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale.
  • Indonesia: S-1a animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci; S-3 oli animali o vegetali, grassi e cere.
  • Kenya: S-2a piante vive e prodotti della floricoltura.
  • Ucraina: S-17a veicoli e materiale per strade ferrate e simili; S-3 oli animali o vegetali, grassi e cere.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, con conseguente efficacia triennale dell’elenco aggiornato delle sospensioni.

Effetti negli ordinamenti nazionali

Trattandosi di regolamento dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Base giuridica e criterio di sospensione

La sospensione delle preferenze tariffarie opera ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 quando, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell’Unione dei prodotti di una certa sezione SPG originari di un paese beneficiario supera le soglie dell’allegato VI del regolamento SPG.

Riesame triennale dell’elenco delle sezioni sospese

In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione procede a un riesame triennale dell’elenco delle sezioni SPG soggette a sospensione o ripristino. Il presente aggiornamento si basa sulle statistiche di commercio relative agli anni civili 2012-2014, disponibili al 1° settembre 2015.

Paesi e sezioni interessati

L’allegato elenca le sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono sospese nei confronti di India, Indonesia, Kenya e Ucraina. Per l’India la sospensione riguarda le sezioni S-5, S-6a, S-11a, S-14, S-15a, S-15b e S-17b; per l’Indonesia le sezioni S-1a e S-3; per il Kenya la sezione S-2a; per l’Ucraina le sezioni S-17a e S-3.

Periodo di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Effetti giuridici

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalipreferenze tariffariesviluppo commercialerelazioni economiche esterne

Testo integrale

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