Regolamento (UE) 2016/331
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/331 della Commissione, dell'8 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione nell'ambito della disciplina dell'OCM dei prodotti agricoli e delle regole applicative per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e per determinate origini dei paesi terzi. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC elencati e alle origini/paesi terzi indicati. Rileva per la determinazione del "prezzo di entrata" ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/331 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata per specifici ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e della disciplina applicativa prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che fissa i criteri per stabilire i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando precisano che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto produce effetti immediati dalla pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato. I valori sono differenziati in funzione del prodotto e del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori applicabili ai diversi codici NC e alle rispettive origini, tra cui ad esempio:
- 0702 00 00: IL 165,2; MA 100,4; SN 174,9; TN 112,1; TR 99,9; ZZ 130,5.
- 0707 00 05: JO 194,1; MA 84,5; TR 161,4; ZZ 146,7.
- 0709 93 10: MA 69,9; TR 158,8; ZZ 114,4.
- 0805 10 20: EG 43,5; IL 76,9; MA 50,8; TN 54,3; TR 64,9; ZZ 58,1.
- 0805 50 10: MA 91,2; TR 96,3; ZZ 93,8.
- 0808 10 80: CL 93,0; CN 66,5; US 151,9; ZZ 103,8.
- 0808 30 90: AR 106,4; CL 157,2; CN 112,4; TR 58,3; ZA 104,0; ZZ 107,7.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l'atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione previsti dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono in base al codice NC del prodotto e al paese terzo di origine.
Ambito tecnico dei prodotti interessati
L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli classificati sotto i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per specifiche origini (ad esempio IL, MA, SN, TN, TR, JO, EG, CL, CN, US, AR, ZA e ZZ). Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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