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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/329

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la 6-fitasi, prodotta da Komagataella pastoris DSM 25375, come additivo per mangimi in varie specie aviarie e suine. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che non ha rilevato effetti nocivi per animali, consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’allegato disciplina composizione, metodo analitico, dosaggi minimi per specie, prescrizioni di sicurezza e termine finale dell’autorizzazione.

Autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a specifiche specie aviarie e suine, con condizioni d’impiego e requisiti di etichettatura.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o impiegano la 6-fitasi come additivo zootecnico nei mangimi per polli da ingrasso e da riproduzione, tutte le specie aviarie da ingrasso e da riproduzione ad eccezione dei tacchini da ingrasso e da riproduzione, tutte le specie aviarie destinate alla riproduzione, tacchini da ingrasso e da riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori. L’autorizzazione è valida nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Il testo contiene condizioni specifiche di impiego, limiti di tenore minimo per specie e prescrizioni di sicurezza ed etichettatura. Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 29 marzo 2026.

Autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi per specie aviarie e suine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione autorizza la 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a determinate specie aviarie e suine, nell’ambito della disciplina sugli additivi per l’alimentazione animale di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. L’adozione si fonda sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro e sul parere favorevole dell’EFSA del 17 giugno 2015, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte.

Presupposti della valutazione e base normativa

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e i relativi motivi e procedure. In particolare, la domanda riguardava la 6-fitasi da classificare nella categoria degli "additivi zootecnici". L’EFSA ha ritenuto che l’additivo possa migliorare la digeribilità del fosforo, la ritenzione del fosforo o la mineralizzazione delle ossa nelle galline ovaiole, nei polli da ingrasso, in tutte le categorie di suini e nei tacchini da ingrasso; tali conclusioni sono state ritenute estensibili alle galline ovaiole e ai tacchini destinati alla riproduzione, alle altre specie avicole minori e ad altre specie aviarie fino all’età della riproduzione e destinate alla riproduzione, nonché alle specie suine minori. L’Autorità ha inoltre escluso la necessità di specifiche prescrizioni per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Ambito soggettivo e specie interessate

L’autorizzazione copre i mangimi destinati a:

  • polli da ingrasso e da riproduzione;
  • tutte le specie aviarie da ingrasso e da riproduzione, ad eccezione dei tacchini da ingrasso e da riproduzione;
  • tutte le specie aviarie destinate alla riproduzione;
  • tacchini da ingrasso e da riproduzione;
  • suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori.

Il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri e, per espressa indicazione, è rilevante ai fini del SEE.

Identificazione dell’additivo e caratteristiche tecniche

Nell’allegato l’additivo è identificato con il numero 4a23. Il titolare dell’autorizzazione è Lohmann Animal Nutrition GmbH. La sostanza attiva è la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris DSM 25375, presentata in forma liquida e solida, con attività minima di 40 000 U/g.

Il metodo analitico previsto distingue tra:

  • quantificazione dell’attività nell’additivo per mangimi, mediante metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su fitato, secondo VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.1;
  • quantificazione nelle premiscele e nei mangimi minerali, mediante metodo colorimetrico analogo, secondo VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.3;
  • quantificazione nei mangimi, mediante metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su fitato, secondo EN ISO 30024.

Livelli di impiego autorizzati

L’allegato stabilisce i tenori minimi di attività per kg di alimento completo con umidità del 12%:

  • 250 U/kg per polli da ingrasso e da riproduzione e per tutte le specie aviarie da ingrasso e da riproduzione, salvo i tacchini;
  • 125 U/kg per tutte le specie aviarie destinate alla riproduzione;
  • 500 U/kg per tacchini da ingrasso e da riproduzione;
  • 250 U/kg per suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori.

Ai fini dell’interpretazione, 1 U corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

Prescrizioni accessorie, sicurezza e etichettatura

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento a caldo. Inoltre, per ragioni di sicurezza, durante la manipolazione devono essere impiegati dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento

Il periodo di autorizzazione termina il 29 marzo 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

La 6-fitasi è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni stabilite nell’allegato (articolo 1).

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e la valutazione positiva dell’EFSA, che ha concluso per l’assenza di effetti nocivi e per l’idoneità dell’additivo a migliorare la digeribilità/ritenzione del fosforo o la mineralizzazione ossea in varie specie.

Specie destinatarie e livelli d’impiego

L’allegato fissa i livelli minimi di attività espressi in U/kg di alimento completo (al 12% di umidità): 250 U/kg per i polli da ingrasso e da riproduzione e per tutte le specie aviarie da ingrasso e da riproduzione ad eccezione dei tacchini; 125 U/kg per tutte le specie aviarie destinate alla riproduzione; 500 U/kg per i tacchini da ingrasso e da riproduzione; 250 U/kg per suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori.

Composizione, identificazione e metodo analitico

L’additivo è identificato con il numero 4a23 ed è composto da un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris DSM 25375, in forma liquida o solida, con un’attività minima di 40 000 U/g. L’allegato indica metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica su fitato per la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi minerali, e rinvia anche alla norma EN ISO 30024 per i mangimi.

Condizioni d’uso e sicurezza

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento a caldo. Per motivi di sicurezza, durante la manipolazione devono essere utilizzati dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 29 marzo 2026, come indicato nell’allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

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