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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/324

Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per chiarire l'elenco UE degli additivi alimentari e le rispettive condizioni d'uso. In particolare, inserisce espressamente gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia nella tabella delle categorie di alimenti e riformula la categoria degli additivi consentiti in tutte le categorie di alimenti, precisando che non si applica a tali alimenti salvo specifica indicazione. L'intervento è di natura chiarificatrice e non richiede il parere dell'EFSA, poiché non è ritenuto idoneo a incidere sulla salute umana.

Modifica e rettifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, con chiarimenti sull'uso di determinati additivi nelle categorie di alimenti e nei prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano additivi alimentari nell'Unione europea, con particolare riguardo alle categorie di alimenti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Incide in modo specifico sugli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, inclusi gli alimenti a fini medici speciali per tali categorie, e sulle condizioni di impiego di alcuni additivi autorizzati in tutte le categorie di alimenti, salvo indicazione specifica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica e rettifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari

Il regolamento interviene sull'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego. La Commissione precisa che la modifica serve a correggere e chiarire il passaggio al nuovo sistema di classificazione degli alimenti, con particolare attenzione agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e agli additivi consentiti in tutte le categorie di alimenti.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e si fonda sull'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nei considerando viene ricordato che l'elenco UE degli additivi alimentari è stato costruito a partire dagli additivi già autorizzati nelle precedenti direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, previa verifica della loro conformità agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008. La Commissione evidenzia inoltre che l'aggiornamento ha natura chiarificatrice e non comporta effetti sulla salute umana, per cui non è necessario acquisire il parere dell'EFSA.

Ambito della modifica: categorie di alimenti e alimenti infantili

La prima modifica riguarda la parte A, tabella 1, dell'allegato II: dopo la voce 12 relativa alla pasta secca, viene inserita la nuova voce 13 per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013, inclusi gli alimenti a fini medici speciali per tali soggetti. In tal modo viene espressamente ricompresa nell'elenco una categoria di prodotti che, per difficoltà di trasferimento nel nuovo sistema, non era stata correttamente inclusa in precedenza.

Categoria 0: additivi consentiti in tutte le categorie di alimenti

Il regolamento sostituisce il titolo della categoria 0 dell'allegato II, parte E, chiarendo che gli additivi sono consentiti in tutte le categorie di alimenti, ma non negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica. Si tratta di una precisazione di portata generale che evita interpretazioni estensive incompatibili con la disciplina speciale applicabile ai prodotti destinati ai più piccoli.

Condizioni specifiche di utilizzo dei singoli additivi

Le voci della categoria 0 sono riscritte per precisare l'impiego di specifici additivi. In particolare:

  • E 290 (anidride carbonica), E 938 (argon), E 939 (elio), E 941 (azoto), E 942 (protossido di azoto), E 948 (ossigeno) ed E 949 (idrogeno) sono consentiti negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, con indicazione quantum satis;
  • E 338-452 (acido fosforico, fosfati, di- tri- e polifosfati) sono ammessi nella misura di 10 000, solo negli alimenti in polvere essiccata, cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele, con esclusione degli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A;
  • E 459 (beta-ciclodestrina) è consentito quantum satis solo negli alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, con esclusione degli alimenti della tabella 1;
  • E 551-553 (biossido di silicio e silicati) sono ammessi nella misura di 10 000 solo negli alimenti in polvere essiccata, mentre la stessa categoria è consentita quantum satis solo negli alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, sempre con esclusione degli alimenti della tabella 1.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L'articolo 1 dispone che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento, al fine di aggiornare e rettificare l'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro uso.

Inserimento degli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Nella parte A, tabella 1, dell'allegato II viene aggiunta la voce 13, relativa agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013, compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia.

Riformulazione della categoria 0 degli additivi consentiti in tutte le categorie

Il titolo della categoria alimentare 0 è sostituito con una formula che esclude gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica. La modifica chiarisce che la regola generale di ammissibilità non opera automaticamente per tali prodotti.

Condizioni specifiche per singoli additivi

Le voci della categoria 0 sono sostituite per precisare le condizioni di impiego di alcuni additivi: E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ed E 949 sono consentiti negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia; E 338-452, E 551-553 ed E 459 restano ammessi solo in specifiche forme di alimento, con limiti quali quantum satis o 10 000, e con esclusione degli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A.

Motivazione e parere scientifico

Nei considerando si afferma che la modifica serve a chiarire il trasferimento e gli usi degli additivi nel nuovo sistema di classificazione, a riflettere tutti gli usi consentiti dagli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008 e a precisare che, trattandosi di chiarimenti su additivi già autorizzati, non è necessario il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarietichettatura e composizione degli alimentialimentazione infantile

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