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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/325

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/325 della Commissione, del 7 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e per determinate origini, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati secondo i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori sono fissati per specifiche origini/paesi terzi indicati mediante i codici della nomenclatura dei paesi (ad es. EG, IL, MA, TN, TR, CL, CN, US, ZA e ZZ per "altre origini"). Il regolamento opera nell'ambito della disciplina UE sul prezzo di entrata degli ortofrutticoli e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/325 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera sulla base di dati variabili.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 come cornice normativa della misura. Il considerando evidenzia che i valori forfettari sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, in coerenza con i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Ambito oggettivo

La disciplina riguarda specifici prodotti ortofrutticoli individuati nell'allegato tramite codici della nomenclatura combinata: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i valori forfettari corrispondenti a determinate origini, identificate tramite codici paese terzo come EG, IL, MA, SN, TN, TR, JO, CL, CN, US, ZA e ZZ.

Contenuto operativo dell'allegato

I valori sono espressi in EUR/100 kg e rappresentano il parametro da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata per le importazioni interessate. Il codice ZZ è precisato come riferito a "altre origini". L'allegato costituisce quindi la parte sostanziale del regolamento, poiché contiene i valori applicabili per ciascuna combinazione prodotto/origine.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento serve a fissare i valori forfettari all'importazione che concorrono alla determinazione del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli.

Criterio di determinazione dei valori forfettari

Il considerando richiama che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I valori sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Contenuto dell'allegato

L'allegato contiene i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i prodotti individuati dai codici NC elencati, associati a specifici codici di paese terzo e, ove previsto, al codice ZZ per "altre origini". I valori costituiscono il parametro operativo da utilizzare per il prezzo di entrata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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