Cassazione Civile, Sentenza n. 8028/2020 del 22/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coniuge)
La controversia
Un coniuge aveva chiesto alla Corte d’appello di Roma di dichiarare efficace nell’ordinamento italiano la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio del 26 novembre 2015, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 3 novembre 2016, che aveva dichiarato nullo il matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione di giudizio dell’uomo circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali. L’altro coniuge si era opposto, sostenendo che la convivenza matrimoniale protrattasi per circa tre anni, accompagnata anche dal tentativo di avere figli, ostasse alla delibazione per contrasto con l’ordine pubblico. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 18 maggio 2018, aveva rigettato la domanda, ritenendo provato un stabile consorzio familiare e affettivo. In cassazione il richiedente ha articolato cinque motivi. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 101, 112, 166, 167 e 168-bis c.p.c., contestando che l’eccezione di convivenza fosse stata proposta tardivamente: l’udienza originaria era fissata all’11 dicembre 2017 e la convenuta si era costituita il 30 novembre 2017, oltre il termine di costituzione del 21 novembre, mentre il rinvio dell’udienza al 21 dicembre, disposto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., non avrebbe differito quel termine. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato l’omesso esame della tardività, eccepita fin dalla prima udienza. Gli altri motivi censuravano, tra l’altro, l’efficacia sanante attribuita alla convivenza e all’affectio coniugalis, deducendo la durata inferiore a tre anni e l’inganno asseritamente subito, nonché la condanna alle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito gli altri. Ha ribadito che l’eccezione fondata sulla convivenza coniugale ultratriennale è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, da proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta, con specifica allegazione dei fatti e indicazione dei mezzi di prova. Ha quindi verificato direttamente gli atti, trattandosi di error in procedendo, e ha accertato che la convenuta si era costituita il 30 novembre 2017, dopo la scadenza del termine del 21 novembre 2017, calcolato rispetto all’udienza originariamente fissata per l’11 dicembre 2017. Il rinvio dell’udienza al 21 dicembre, ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., non differiva il termine di costituzione: la disciplina speciale prevista per l’ipotesi del quinto comma è eccezionale e non applicabile analogicamente. La Corte d’appello aveva dunque esaminato nel merito un’eccezione tardiva. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
Poichè nell’atto introduttivo del giudizio l’udienza di comparizione era stata fissata per l’11 dicembre 2017, la costituzione, ai sensi della predetta disposizione, sarebbe dovuta avvenire entro il 21 novembre 2017, mentre ha avuto effettivamente luogo il 30 novembre 2017, con la conseguenza che la convenuta avrebbe dovuto considerarsi ormai decaduta dalla facoltà di proporre l’eccezione in esame.
Il termine per la costituzione del convenuto si calcola rispetto all’udienza originariamente fissata; la costituzione successiva comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio.
art. 167 c.p.c.
In applicazione del predetto principio, la costituzione della convenuta dinanzi alla Corte d’appello doveva ritenersi disciplinata dall’art. 167 c.p.c., il quale, imponendo al convenuto, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta, oltre alle domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, comporta l’assoggettamento delle stesse al medesimo termine stabilito per la costituzione dallo art. 166 c.p.c..
Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio devono essere proposte nella comparsa di risposta entro il termine previsto per la costituzione, a pena di decadenza.
art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.
Tale rinvio, disposto ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4, non ha infatti comportato anche il differimento del termine per la costituzione della convenuta, non operando in tal caso la disciplina particolare dettata dall’art. 166 c.p.c., per l’ipotesi di cui dell’art. 168-bis, comma 5, avente carattere eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione in via analogica.
Il rinvio dell’udienza disposto perché il giudice designato non tiene udienza non differisce il termine di costituzione; la disciplina speciale riferita all’ipotesi del quinto comma non si estende per analogia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La natura processuale della questione sollevata dal ricorrente esclude peraltro la deducibilità della stessa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di un error in procedendo, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, e può quindi procedere alla verifica della violazione lamentata attraverso l’esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dall’esistenza e dalla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La violazione processuale relativa alla tardiva proposizione di un’eccezione non si denuncia come omesso esame di un fatto ai sensi del n. 5; quale error in procedendo, consente alla Cassazione di verificare direttamente gli atti processuali.
art. 7 Cost.
Tale disposizione, richiamata dall’art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale, deve infatti considerarsi tuttora applicabile nella materia in esame, nonostante l’abrogazione disposta dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (e della sostituzione della relativa disciplina con quella dettata dallo art. 67 della medesima legge, nonchè delle modifiche successivamente introdotte dall’art. 30 del D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150: n.d.r.), in quanto, ai sensi dell’art. 7 Cost., le norme pattizie possono essere modificate, in mancanza di accordo tra le Parti contraenti,, soltanto con norme costituzionali, e resistono quindi alle modificazioni normative introdotte con legge formale ordinaria.
Nel ragionamento della Corte, la disciplina pattizia applicabile al riconoscimento delle sentenze canoniche, richiamata dal Protocollo addizionale, permane nonostante le successive modifiche di legge ordinaria, in assenza di un accordo tra le parti contraenti o di una modifica costituzionale.
art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984
Tale disposizione, richiamata dall’art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale, deve infatti considerarsi tuttora applicabile nella materia in esame, nonostante l’abrogazione disposta dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (e della sostituzione della relativa disciplina con quella dettata dallo art. 67 della medesima legge, nonchè delle modifiche successivamente introdotte dall’art. 30 del D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150: n.d.r.), in quanto, ai sensi dell’art. 7 Cost., le norme pattizie possono essere modificate, in mancanza di accordo tra le Parti contraenti,, soltanto con norme costituzionali, e resistono quindi alle modificazioni normative introdotte con legge formale ordinaria.
Il Protocollo addizionale richiama la disciplina processuale dell’art. 796 c.p.c., ritenuta tuttora applicabile alle domande unilaterali di riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale.
art. 796 c.p.c.
In proposito, occorre innanzitutto richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell’efficacia delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio, secondo cui, a seguito delle modifiche al Concordato con la Santa Sede introdotte dall’Accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratificato unitamente al Protocollo addizionale con L. 25 marzo 1985, n. 121, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina del procedimento camerale, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 796 c.p.c.
La domanda proposta da un solo coniuge per il riconoscimento dell’efficacia della sentenza canonica di nullità matrimoniale è trattata secondo il rito ordinario di cognizione, non secondo il procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, l’eccezione fondata sulla convivenza triennale dei coniugi è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio; deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta, allegando in modo specifico i fatti e i comportamenti successivi al matrimonio e indicando i mezzi di prova, anche presuntivi.
- Quando la prima udienza è rinviata ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., il rinvio non differisce il termine per la costituzione del convenuto: il termine va calcolato con riferimento alla data originariamente fissata. La disciplina prevista per l’ipotesi del quinto comma, in quanto eccezionale, non è applicabile analogicamente.
- La denuncia di un error in procedendo non è riconducibile all’omesso esame di un fatto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; in tale ipotesi la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la violazione dedotta.
- La domanda proposta da un solo coniuge per il riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale è assoggettata al giudizio ordinario di cognizione previsto dall’art. 796 c.p.c.; la relativa disciplina pattizia, secondo la decisione, resiste alle modifiche introdotte con legge ordinaria in assenza di un accordo tra le parti contraenti.
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