Cassazione Civile, Sentenza n. 8029/2020 del 22/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione statale)
La controversia
Una donna, unita civilmente con un’altra, aveva partorito in Italia un minore concepito in Spagna mediante procreazione medicalmente assistita eterologa; la partner aveva prestato il consenso alla procedura, senza apportare materiale biologico. L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di ricevere la dichiarazione volta a riconoscere il minore come figlio di entrambe. Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 17 luglio 2018, aveva dichiarato illegittimo il rifiuto e disposto la rettificazione dell’atto di nascita, indicando entrambe le donne come madri. La Corte d’appello di Firenze, con decreto depositato il 19 aprile 2019, aveva respinto il reclamo del Pubblico Ministero e ammesso l’intervento in appello del Ministero dell’Interno e della Prefettura. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale, perché la Corte d’appello avrebbe creato una forma di filiazione non prevista dalla legge, invadendo la discrezionalità del legislatore; 2) violazione del D.P.R. n. 396/2000, art. 30, dell’art. 269 c.c. e degli artt. 4, 5, 8 e 12 della L. n. 40/2004, sostenendo che la maternità è attribuita a chi partorisce e che la filiazione non può fondarsi sul solo consenso intenzionale; 3) ulteriore violazione della L. n. 40/2004, per avere la Corte d’appello ammesso l’accesso delle coppie omosessuali alla procreazione medicalmente assistita e ricavato da essa un rapporto di filiazione non biologico, in contrasto con i requisiti legali e con la disciplina delle unioni civili. I ricorrenti contestavano inoltre che il mancato riconoscimento della seconda genitorialità pregiudicasse l’interesse del minore o determinasse una discriminazione.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo: l’asserita invasione della sfera legislativa non configura eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice ricostruisce la regola applicabile attraverso un’interpretazione, anche sistematica e costituzionalmente orientata; un eventuale errore in tale attività è un error in iudicando. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Ha ritenuto che la fattispecie, riguardando un minore cittadino italiano nato in Italia da madre italiana e una partner anch’essa italiana, fosse regolata dall’ordinamento italiano; il concepimento in Spagna non rendeva applicabile la legge straniera, anche alla luce dell’art. 33 della L. n. 218/1995. La disciplina della L. n. 40/2004 non consente a una coppia omosessuale di accedere alla procreazione medicalmente assistita e non permette, fuori dai casi previsti dalla legge, di instaurare mediante il solo consenso un rapporto di filiazione privo di legame biologico. Gli artt. 8 e 9 della legge non esprimono un principio generale di genitorialità intenzionale: vanno letti nel contesto della disciplina che subordina l’accesso alle tecniche a requisiti soggettivi e oggettivi e che resta ancorata, salvo specifiche ipotesi legali, al rapporto biologico. Il mancato riconoscimento della partner intenzionale non preclude al minore lo status filiationis nei confronti della madre biologica né l’inserimento nel nucleo familiare. La Cassazione ha quindi cassato il decreto d’appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di rettificazione. Le spese di tutti e tre i gradi sono state integralmente compensate per la natura e la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, in applicazione del principio enunciato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con il rigetto della domanda.
La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L. n. 218/1995, art. 33
ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33, lo stato di figlio è infatti determinato dalla legge nazionale di quest’ultimo, o, se più favorevole, da quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita, restando pertanto inifluenti il luogo e le modalità del concepimento.
Lo stato di figlio è regolato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita; luogo e modalità del concepimento non determinano la legge applicabile.
L. n. 40/2004, art. 4, comma 3
Può quindi concludersi che il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con la L. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3 e con l’esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.
La disposizione, come applicata dalla Corte nel quadro della disciplina della procreazione medicalmente assistita, impedisce il riconoscimento della filiazione nei confronti della partner priva di legame biologico quando la nascita deriva da tecniche cui la coppia omosessuale non poteva accedere secondo la legge.
L. n. 40/2004, art. 5
Il secondo principio, rimasto invece invariato, trova a sua volta espressione nell’art. 5, il quale consente l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita soltanto alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, nell’art. 6, il quale subordina l’utilizzazione delle predette tecniche al consenso informato di entrambi i richiedenti, e nell’art. 10, il quale riserva la realizzazione degli interventi in questione alle strutture pubbliche o a strutture private autorizzate.
L’accesso alle tecniche è riservato alle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi; il consenso non elimina i requisiti soggettivi prescritti.
L. n. 40/2004, art. 8
La perdurante operatività, emergente dalle predette considerazioni, delle linee guida sottese alla disciplina dettata dalla L. n. 40 del 2004, confermando da un lato la piena vigenza del divieto di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, salvi i casi d’infertilità patologica o di malattie genetiche trasmissibili, dall’altro l’esclusione della possibilità di avvalersi delle predette tecniche per la realizzazione di forme di genitorialità svincolate dal rapporto biologico tra il nascituro ed i richiedenti, si pone in radicale contrasto con l’interpretazione sistematica prospettata dal decreto impugnato, secondo cui sarebbero proprio le norme in esame a consentire, anche al di fuori dei predetti casi, l’instaurazione di un rapporto genitoriale tra il nato ed il coniuge o il convivente del genitore che non abbia fornito alcun apporto biologico alla procreazione, e ciò in ossequio alla preminenza dell’interesse del minore al mantenimento di uno status filiationis corrispondente al progetto genitoriale concretizzatosi nella prestazione del consenso alla procreazione medicalmente assistita.
L’art. 8 non può essere interpretato come base generale per attribuire lo status di figlio al partner privo di legame biologico che abbia soltanto consentito al progetto procreativo; la disposizione va letta entro le condizioni e i limiti complessivi della legge.
L. n. 40/2004, art. 9
Non può condividersi, in particolare, il tentativo di astrarre il disposto dell’art. 9, dal contesto in cui è collocato, per desumere dal divieto di anonimato per la madre biologica e dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il proprio consenso un principio generale in virtù del quale, ai fini dell’instaurazione del relativo rapporto, può considerarsi sufficiente il mero dato volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione o comunque dall’adesione ad un comune progetto genitoriale.
I divieti e le preclusioni dell’art. 9, previsti nel contesto della disciplina della procreazione medicalmente assistita, non fondano un principio generale per cui il solo consenso o progetto genitoriale costituisce rapporto di filiazione.
L. n. 40/2004, art. 12
L’osservanza di tali principi è presidiata dall’art. 12, il quale eleva al rango d’illeciti amministrativi le relative violazioni, prevedendo sanzioni pecuniarie a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, utilizzi a finii procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente (comma 1) o applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie prive dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 5 (comma 2) o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità prescritte (comma 4) o presso strutture diverse da quelle autorizzate (comma 5), ma escludendo la punibilità dell’uomo o della donna ai quali siano state applicate le tecniche in esame (comma 8).
La legge sanziona amministrativamente le violazioni dei requisiti e delle modalità di accesso alle tecniche, senza punire la persona cui le tecniche siano state applicate; tale esclusione di punibilità non trasforma tuttavia la violazione in una fonte di status filiationis.
c.c., art. 269, comma 3
In tal senso depongono chiaramente l’art. 269, comma 3, il quale identifica la madre con la donna che ha partorito colui che si pretende essere figlio, l’art. 231, in virtù del quale il marito si presume padre del figlio concepito o nato in costanza di matrimonio, l’art. 243-bis, che richiede l’esercizio di un’apposita azione per dimostrare l’insussistenza del rapporto di filiazione, l’art. 250, che attribuisce la legittimazione a riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio alla madre o al padre, l’art. 263, che consente l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l’art. 269, che consente di ottenere giudizialmente la dichiarazione di paternità o maternità nei casi in cui è ammesso il riconoscimento.
La maternità è identificata, ai sensi della disposizione, con la donna che ha partorito; la Corte la considera espressione dell’ancoraggio della disciplina della filiazione al dato biologico.
D.P.R. n. 396/2000, art. 42
L’esclusione dell’ammissibilità del riconoscimento consente poi di ritenere legittimo il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla ricezione della dichiarazione di riconoscimento del minore come figlio naturale delle due donne, o comunque come figlio naturale della donna che si è limitata a prestare il proprio consenso alla fecondazione eterologa, trovando tale provvedimento giustificazione nel disposto del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 42, che, subordinando il riconoscimento alla dimostrazione dell’insussistenza di motivi ostativi legalmente previsti, consente di escluderne l’operatività nella ipotesi in cui, come nella specie, la costituzione del rapporto di filiazione trovi ostacolo nella disciplina legale della procreazione medicalmente assistita.
L’ufficiale di stato civile può rifiutare il riconoscimento quando sussiste un motivo ostativo previsto dalla legge, incluso l’ostacolo derivante dalla disciplina della procreazione medicalmente assistita.
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore non ricorre quando il giudice individua la regola del caso attraverso l’interpretazione delle norme esistenti, anche coordinandole sistematicamente e orientandole alla Costituzione; l’eventuale erroneità della ricostruzione integra un error in iudicando, non uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione.
- Nella disciplina della procreazione medicalmente assistita, il consenso al progetto procreativo non costituisce, da solo, un titolo generale per instaurare un rapporto di filiazione in assenza di legame biologico, al di fuori delle ipotesi specificamente consentite dalla legge.
- Le disposizioni che attribuiscono effetti allo status dei nati mediante procreazione medicalmente assistita devono essere interpretate nel contesto dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge; l’esclusione della punibilità dei soggetti ai quali le tecniche sono applicate non equivale al riconoscimento di uno status di filiazione non previsto.
- Quando il minore, i genitori e la nascita sono riferibili all’ordinamento italiano, il luogo estero del concepimento non basta a rendere applicabile la legge straniera: lo stato di figlio è regolato secondo i criteri dell’art. 33 della L. n. 218/1995.
- La disciplina interna della filiazione resta ancorata al rapporto biologico, salva una diversa previsione legislativa; un’estensione giudiziale episodica della genitorialità intenzionale non può sostituire le modifiche sistematiche che sarebbero necessarie per introdurre un diverso titolo costitutivo dello status.
- Il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere una dichiarazione di riconoscimento è legittimo quando la costituzione del rapporto di filiazione incontra un ostacolo previsto dalla disciplina legale della procreazione medicalmente assistita.
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