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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6924/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 08/11/2021 del Tribunale di Patti che aveva confermato la condanna per minaccia. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione sostenendo che la frase attribuita integrava una "sfida" condizionata e non una minaccia concreta (ricostruzione di merito); (2) estinzione del reato per prescrizione maturata il 05/08/2021 (con riferimento al fatto commesso il 05/02/2014 e con conteggio delle eventuali sospensioni processuali)

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché consisteva in una rilettura di merito non consentita e non conteneva critiche specifiche secondo l'art. 581 c.p.p. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: il reato si era prescritto (la Corte ha calcolato la prescrizione maturata il 02/09/2021, risultante dal termine del 05/08/2021 aumentato dei 28 giorni di sospensione disposti nel giudizio di primo grado). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione. Sul piano civile il ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili in cassazione, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione specifica dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che il primo motivo non soddisfacesse la funzione di critica argomentata richiesta da tale norma e quindi lo ha dichiarato inammissibile

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con unico motivo; la Corte ha accolto tale doglianza e pronunciato l'annullamento senza rinvio per prescrizione

Massime di principio

  • La prescrizione può essere dedotta in cassazione anche come unico motivo e la Corte verificherà il suo maturare: se già intervenuta prima della sentenza impugnata, la condanna va annullata senza rinvio per gli effetti penali
  • Nelle impugnative per vizio di motivazione è necessario formulare censure specifiche e argomentate ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; censure che si riducano a una semplice rivalutazione di merito sono dichiarate inammissibili
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione vanno considerati eventuali periodi di sospensione disposti nel corso del processo; errori nel computo possono costituire motivo ricevibile in cassazione
  • L'annullamento per prescrizione riguarda gli effetti penali; le pretese civili resistenti possono avere un trattamento separato: la cassazione può comunque dichiarare inammissibile il ricorso quanto agli effetti civili e decidere sulle spese di giudizio in favore delle parti civili
  • Quando si impugna una sentenza per motivi attinenti alla qualificazione del fatto (es. natura condizionata di una frase), bisogna evitare di chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti: la cassazione è sede di legittimità, non di merito

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