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Ordinanza

Ordinanza n. 11364/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202104830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonché, in via derivata, il bando e il decreto ministeriale nella parte relativa al limite di età

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, deducendone l’illegittimità derivata dalle medesime censure già proposte contro la clausola del bando che richiedeva ai candidati di non aver compiuto il trentesimo anno di età, nonché contro il decreto ministeriale che prevedeva lo stesso limite. In un separato giudizio aveva ottenuto una misura cautelare che gli aveva consentito di superare le prove preselettive, ma il ricorso era stato respinto in primo grado. La relativa sentenza era stata appellata e il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità del limite di età con il diritto unionale. Poiché il ricorrente non aveva partecipato alle prove successive alla preselezione, la graduatoria finale non riportava il suo nominativo. Dopo avere rappresentato che il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 gennaio 2026, aveva annullato il bando riconoscendo il carattere discriminatorio del limite di età, il ricorrente ha confermato il proprio interesse alla decisione nel merito, anche ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., chiedendo l’annullamento della graduatoria per illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato d’ufficio che l’eventuale annullamento della graduatoria non potrebbe consentire al ricorrente di ottenere una collocazione utile, poiché egli non ha svolto le prove successive a quella preselettiva. Il collegio ha quindi chiesto al ricorrente di chiarire, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., se residui esclusivamente un interesse risarcitorio, considerato che l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. potrebbe risultare non utile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe già riconosciuto l’illegittimità della sua esclusione. Qualora il ricorrente ritenga invece persistente l’interesse all’annullamento della graduatoria, dovrà indicare gli specifici effetti conformativi perseguiti. È stato assegnato un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di una memoria; la prosecuzione del giudizio è stata fissata all’udienza pubblica del 19 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    È richiamato con riguardo all’interesse alla declaratoria dell’illegittimità dell’atto impugnato quando non sia più utile l’annullamento; il TAR ne mette in dubbio l’utilità concreta nel caso esaminato, alla luce della precedente pronuncia del giudice d’appello.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente impugna una graduatoria concorsuale ma non ha partecipato alle prove necessarie per poter essere collocato utilmente, l’eventuale annullamento della graduatoria non produce, di per sé, un’utilità conformativa o satisfattiva idonea a dimostrare la permanenza dell’interesse all’annullamento.
  • Se l’illegittimità dell’esclusione del candidato è già stata riconosciuta in altro giudizio, il ricorrente che chieda una decisione ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. deve dimostrare quale utilità ulteriore e concreta deriverebbe dall’accertamento dell’illegittimità dell’atto successivo.
  • Quando l’interesse all’annullamento appare venuto meno, il ricorrente deve chiarire se residui un interesse risarcitorio e, in caso affermativo, precisare il rapporto tra tale interesse e l’accertamento richiesto nel giudizio amministrativo.
  • La permanenza dell’interesse all’annullamento di un atto concorsuale non può essere affermata in astratto: il ricorrente deve indicare gli specifici effetti conformativi che intende ottenere dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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