Cassazione Penale, Sentenza n. 46855/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) contestando la ricostruzione della Corte territoriale circa il suo ruolo di "preposto" e "capocantiere" al momento del sinistro. Ha sostenuto di aver svolto esclusivamente mansioni di tecnico commerciale (diploma da ragioniere e inquadramento retributivo/contrattuale coerente), di non aver mai sottoscritto il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e di non aver ricevuto compensi aggiuntivi che attestassero la sua qualifica di capocantiere; dunque, secondo il ricorrente, mancava la posizione di garanzia necessaria per la responsabilità penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo riproducesse in sostanza le stesse doglianze già respinte in appello e non si confrontasse criticamente con la motivazione della Corte territoriale. In ogni caso la Corte ha confermato che la sentenza di merito ha fornito motivazione adeguata e logica: il P.O.S. indicava espressamente Orsi come preposto; numerosi testi hanno confermato la sua nomina; egli disponeva dei documenti del cantiere, aveva ammesso la responsabilità del cantiere, aveva ricevuto formazione tecnica, risultava nell'organigramma in ufficio tecnico, era referente diretto degli operai, forniva loro documentazione e direttive e manteneva rapporti con il committente. Per questi motivi la dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, senza esonero.
Norme richiamate
Codice penale, art. 589, commi 1 e 2
Articolo applicato per configurare il reato di omicidio colposo derivante da violazione delle norme di prevenzione; la condanna è stata fondata sulla colpa consistente in negligenza, imprudenza e imperizia e sulla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Codice penale, art. 61, n. 3
Richiamato come norma valutativa delle circostanze che incidono sul trattamento sanzionatorio; utilizzato in combinazione con l'art. 589 per la determinazione della pena.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), artt. 18, comma 1, lett. f) e 19
Le disposizioni sul Testo Unico sono state richiamate per individuare i doveri del datore di lavoro e del preposto in materia di sicurezza; la violazione di tali obblighi (mancanza di misure di protezione collettiva e individuale contro le cadute dall'alto) ha costituito il presupposto normativo della responsabilità colposa.
Norme richiamate nella sentenza (artt. 111, 115 e 148)
Articoli richiamati in relazione alla disciplina di sicurezza applicabile al cantiere e alle misure da adottare; nella motivazione sono stati utilizzati per dimostrare la mancata adozione di presidi di sicurezza e la responsabilità gestionale del preposto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Citata in relazione ai criteri per valutare l'eventuale esonero dal versamento della somma a titolo di ammenda; in questo caso è stato ritenuto che non sussistessero ragioni di esonero.
Massime di principio
- La qualifica formale (es. firma del P.O.S.) non è l'unico elemento decisivo: rileva la concreta esecuzione o l'esercizio di funzioni tipiche del preposto (direzione, controllo, riferimento per gli operai, possesso e gestione della documentazione di cantiere).
- In tema di responsabilità per reati colposi da infortunio sul lavoro, la Corte verifica il complesso degli elementi fattuali (nomine documentali, dichiarazioni dei testi, rapporti organizzativi, esercizio effettivo di poteri di direzione) per individuare la posizione di garanzia.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione della prova se la motivazione di merito è logica e congrua: il ricorso che propone una mera lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
- Per contestare con efficacia una decisione di merito in cassazione è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione della Corte territoriale, dimostrando errori di diritto o macroscopiche illogicità, non limitandosi ad affermazioni assertive.
- In situazioni simili, l'insieme di elementi quali nomina (anche indicata nel P.O.S.), possesso di documenti del cantiere, riscontro testimoniali sulla funzione di coordinamento, formazione specifica e rapporto diretto con i lavoratori e il committente costituiscono prova forte della figura di preposto e legittimano l'attribuzione di responsabilità per omissioni in materia di sicurezza.
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