Cassazione Penale, Sentenza n. 15917/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva rideterminato la fattispecie da estorsione tentata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), deducendo travisamento degli elementi costitutivi del fatto e vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Ferraresi e Rabita hanno impugnato per vizio di valutazione della prova dichiarativa e per omessa considerazione di elementi a discarico; inoltre si sono sollevate questioni formali circa la regolarità delle procure a firma dei difensori per i ricorsi in Cassazione (art. 581 c.p.p. e novità introdotte dall'art. 33 del D.L. 10/10/2022, n.150).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Il ricorso del Procuratore generale è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di appello, conformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha motivatamente ritenuto che gli imputati agissero nella convinzione non irragionevole di poter resistere/azione in giudizio (c.d. "ragion fattasi"), elementi che giustificano la qualificazione meno grave. I ricorsi di Ferraresi e Rabita sono stati dichiarati inammissibili: per Rabita per mancanza della procura speciale (art. 581, comma 1-quater) relativa al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato assente; per Ferraresi perché le censure chiedevano un nuovo apprezzamento del merito e della valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi degli imputati, gli effetti della sentenza di appello si cristallizzano alla data del 26/09/2023 (incidenza sui termini di prescrizione). Le parti private ricorrenti sono condannate alle spese e ad una sanzione alla Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000 per ciascun imputato ricorrente.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata in relazione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, qualificazione che la Corte di appello ha ritenuto applicabile in luogo dell'estorsione per la sussistenza di una convinzione non irragionevole degli agenti circa la legittimità della pretesa
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento normativo dei motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte richiama l'onere di specificità del ricorso, non consentendo censure promiscue e indifferenziate
art. 581, comma 1 e comma 1-quater c.p.p.
Prevede i requisiti formali dell'atto di impugnazione e, dalla novella del 2022 (comma 1-quater), l'obbligo, nelle impugnazioni proposte in assenza, di allegare mandato specifico post sentenza con dichiarazione/elevazione di domicilio: in mancanza il ricorso è inammissibile
art. 591 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 581 per i requisiti di specificità e formalità delle censure in Cassazione
art. 100 c.p.c.
Richiamato per affermare che l'interesse a "proporre" la domanda e quello a "contraddire" sono sullo stesso piano: pertanto anche chi resiste in giudizio può invocare la tutela giurisdizionale e la sua convinzione (se non irragionevole) può escludere la configurabilità dell'estorsione
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna della parte privata che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende
D.L. 10/10/2022, n.150 (art. 33) - novellazione art. 581 c.p.p.
Norma che ha introdotto l'obbligo del mandato speciale post sentenza per le impugnazioni proposte in assenza, con effetto di inammissibilità in caso di omissione; la Corte la applica estensivamente alle impugnazioni per cassazione
Giurisprudenza: Sez. U., n. 29541/2020 (Filardo)
Decisione di riferimento che distingue tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base all'elemento psicologico: il discrimen è la non irragionevole convinzione dell'agente circa la legittimità della pretesa
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione e "ragion fattasi" si fonda principalmente sull'elemento psicologico: se l'agente è mosso da una convinzione non irragionevole della propria ragione, la condotta può essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come estorsione
- La mera violenza o minaccia non determina automaticamente l'estorsione; occorre valutare se la pretesa fosse oggettivamente manifestamente infondata o soggettivamente priva di qualsiasi apprezzabile convincimento di diritto
- In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: non è consentito dedurre promiscuamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità senza indicare puntualmente le parti della motivazione cui si riferiscono
- Le valutazioni di merito e di valutazione della prova svolte dai giudici del fatto non sono rivedibili in sede di legittimità salvo profili di illogicità manifesta o violazione di legge; chiedere un nuovo apprezzamento del merito è causa di inammissibilità
- Per i ricorsi proposti in assenza dell'imputato dopo la sentenza è obbligatorio allegare il mandato speciale rilasciato dopo la sentenza (novellato 2022): la sua omissione comporta inammissibilità
- L'inammissibilità del ricorso dell'imputato determina la cristallizzazione degli effetti della sentenza di merito alla data di emissione, con conseguenze sul computo dei termini di prescrizione
- La parte privata che propone ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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