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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26130/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva che la condotta consistente nell'omessa esibizione della carta precettiva (carta di permanenza) non integrava il delitto previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011 ma la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.; denunciava quindi errata qualificazione giuridica del fatto e violazione dell'art. 81 c.p. (continuità/parametrizzazione della pena) nonché conseguente eccessivo aumento della pena che avrebbe ecceduto il massimo previsto per la corretta fattispecie. In alternativa chiedeva, per la riqualificazione, la declaratoria di prescrizione della contravvenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta di omessa esibizione della carta precettiva, qualificandola come contravvenzione ai sensi dell'art. 650 c.p., e ha confermato la pena irrogata (nessuna riduzione in quanto il giudice di primo grado non aveva effettivamente operato alcun aumento per la seconda violazione, unificata ai sensi dell'art. 81 c.p.). Ha inoltre ritenuto non intervenuta la prescrizione applicando la sospensione prevista dalla legge n.103/2017 (cd. legge Orlando) dalla data di deposito della motivazione di primo grado fino al dispositivo d'appello; il termine di prescrizione sarebbe dunque spirato il 26/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    La Corte ha ritenuto che la disposizione non debba essere applicata alla condotta consistente nell'omessa esibizione della carta precettiva; tale condotta non configura il delitto previsto al comma secondo di questo articolo.

  • art. 650 c.p.

    Interpretata come la norma applicabile alla mancata esibizione della carta precettiva: la condotta è una contravvenzione per inosservanza di un provvedimento dell'autorità, finalizzata a agevolare l'attività di polizia.

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione/unificazione delle condotte; la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha unificato le due violazioni ma, per errore, non ha operato alcun aumento per la seconda violazione; di conseguenza la riqualificazione non ha comportato modifica della pena inflitta.

  • art. 8 d.lgs. n. 159/2011 (ex art. 5 legge 1423/1956)

    Disciplina l'obbligo di portare/esibire la carta di permanenza (carta precettiva); la norma ha finalità di agevolare l'operato delle forze di polizia e la sua inosservanza è stata qualificata come contravvenzione ex art. 650 c.p.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di intervenire d'ufficio su questioni non devolute in appello purché rientranti nei limiti della ricostruzione storica operata dai giudici di merito; applicata per procedere alla riqualificazione giuridica nei limiti ricostruiti.

  • legge 23 giugno 2017 n.103, art. 1, comma 11, lett. b (legge Orlando)

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo di appello (per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi); la Corte l'ha ritenuta applicabile, escludendo la prescrizione.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Individua il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; tale termine è stato assunto come inizio della sospensione della prescrizione ai sensi della legge Orlando.

Massime di principio

  • La mancata esibizione della carta precettiva prevista per chi è sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno va qualificata, di norma, come contravvenzione ex art. 650 c.p. e non come delitto ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 159/2011.
  • La Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica d'ufficio anche se la questione non è stata devoluta in appello, purché la nuova questione rientri nei limiti della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito (art. 609 c.p.p., giurisprudenza consolidata).
  • La riqualificazione della fattispecie non comporta automaticamente una riduzione della pena quando il giudice di merito, nel calcolare la pena per più violazioni unificate, non ha effettivamente operato gli aumenti previsti (art. 81 c.p.); in tali casi la pena può rimanere confermata.
  • Nel valutare la prescrizione è necessario considerare la sospensione prevista dalla legge n.103/2017 (legge Orlando): il decorso della prescrizione può essere sospeso dal deposito della motivazione di primo grado fino al dispositivo d'appello, con possibile effetto di impedire la prescrizione anche per fatti altrimenti vicini al termine estintivo.
  • In caso di contestazione su qualificazione giuridica e dosimetria, verificare sempre il modo in cui il giudice di merito ha parametrato la pena (base di partenza, aumenti per continuazione, sconti per rito) poiché la correzione della qualificazione può non alterare il trattamento sanzionatorio se l'aumento non era stato concretamente applicato.

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