Sentenza n. 9342/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria locale Viterbo numero 1375 del 13 agosto 2024, che dispone l’aggiudicazione in favore di Steritalia S.p.a. della procedura aperta telematica, avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di sterilizzazione con fornitura in service dello strumentario chirurgico e attività connesse, per la durata di cinque anni (60 mesi), occorrente alla ASL di Viterbo, per un importo pari ad € 8.115.759,30 IVA esclusa (22%), oltre eventuali opzioni, modifiche e rinnovo di ulteriori 24 mesi” – CIG 99207806A4”, comunicata via pec in data 19 settembre 2024 (doc. 1); - del verbale n. 5 del 26 gennaio 2024 nella parte in cui la Commissione ha provveduto alla riassegnazione dei punteggi, in seguito all’esclusione di altro operatore economico; - nonché, per quanto occorrer possa, dei verbali n. 1 del 1.09.2023, n. 2 del 10.2023, n. 3 del 7.12.2023, n. 4 del 11.12.2023 e n. 5 del 26.01.2024 (docc. da 2 a 6), nelle parti di cui in esposizione; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto. nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra la ASL Viterbo e l’impresa controinteressata e subentro del RTI Adapta nello stesso. e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\12\2024: Nonche’ per l’annullamento (con il presente ricorso per motivi aggiunti al ricorso introduttivo e all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.) - del diniego parziale di accesso agli atti contenuto nota dell’ASL Viterbo prot. n. 91172 del 19.11.2024, avente ad oggetto “Integrazione Documentale Accesso agli Atti – Trasmissione Relazione Tecnica oscurata del 25/09/2024 (…)” (doc. 7 depositato dalla Stazione Appaltante il 25 novembre 2024); - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; Con conseguente ordine di esibizione - a carico della ASL Viterbo, delle parti dell’offerta tecnica e dei giustificativi di Steritalia immotivatamente e illegittimamente oscurate, previo accertamento del diritto di accesso in capo al RTI Adapta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 13\2\2026: per l’annullamento, - della medesima deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria locale Viterbo numero 1375 del 13.08.2024 e di tutti gli atti presupposti, onnessi e consequenziali già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, per i nuovi ed ulteriori motivi di illegittimità emersi a seguito dell’esame della documentazione di offerta tecnica e dei giustificativi di Steritalia S.p.a., ostesi in esecuzione della predetta sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a Steritalia della procedura aperta per il servizio quinquennale di sterilizzazione, nonché gli atti di gara, il diniego parziale di accesso e gli atti successivi conosciuti mediante accesso
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Con il ricorso introduttivo ha dedotto: violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e del principio di invarianza, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che, dopo l’esclusione di un concorrente per mancata indicazione dei costi della manodopera, la stazione appaltante avrebbe dovuto limitarsi allo scorrimento della graduatoria, senza ricalcolare i punteggi economici. Ha inoltre contestato la verifica dell’offerta dell’aggiudicataria ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 7 e 8 del capitolato. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato il diniego parziale di accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi di Steritalia. A seguito dell’ostensione documentale ottenuta in esecuzione della riforma della precedente sentenza sull’accesso, con i secondi motivi aggiunti ha dedotto: mancata indicazione dell’elenco organico delle apparecchiature; omessa previsione di un’autoclave per il servizio veterinario; assenza di un progetto di adeguamento e del layout della centrale di sterilizzazione; discordanza tra le 23 unità e le 852 ore settimanali indicate nell’offerta tecnica e le 18 unità, pari a 720 ore settimanali, valorizzate nei giustificativi; inattendibilità e sottostima della voce relativa agli investimenti per strumentario e attrezzature, anche alla luce di una successiva cessione di beni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura sul principio di invarianza, osservando che tale principio opera, dopo l’aggiudicazione definitiva, nei casi in cui l’ammissione o l’esclusione di concorrenti modifichi la platea rilevante per il calcolo della media e della soglia di anomalia; poiché nel caso concreto l’esclusione e la rielaborazione dei punteggi erano intervenute prima dell’aggiudicazione, il principio non era applicabile. Ha respinto la censura sull’elenco delle apparecchiature perché la lex specialis non imponeva un elenco tabellare dettagliato e l’offerta descriveva le apparecchiature nelle diverse fasi del processo. Ha ribadito che le valutazioni della commissione nell’offerta economicamente più vantaggiosa sono sindacabili soltanto per manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza, illogicità, parzialità o travisamento, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle tecniche della commissione. Ha escluso la necessità di una specifica indicazione dell’autoclave veterinaria, poiché l’obbligo di fornirla discendeva direttamente dall’art. 8 del capitolato e dall’accettazione della lex specialis. Ha ritenuto non necessaria la presentazione del progetto di adeguamento della centrale, poiché gli artt. 9 e 16 del capitolato lo prevedevano come eventuale; la stazione appaltante aveva comunque verificato la congruità della quota investimenti. Ha respinto la censura sui costi del personale, distinguendo il personale direttamente impiegato nella commessa dai servizi esterni e rilevando che le unità relative alla logistica esterna erano state indicate nell’offerta tecnica ma i relativi costi erano ricompresi nelle spese generali, trattandosi di attività subappaltabile. Ha infine ritenuto non dimostrata l’incongruità della quota investimenti: la stazione appaltante aveva valutato la quota di oltre il 31% dell’offerta, tenendo conto anche delle economie di scala, e Steritalia non doveva necessariamente riacquistare l’intera dotazione oggetto della successiva cessione, dovendo fornire strumentario corrispondente per tipologia, qualità e quantità a quello di proprietà dell’ASL. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016
Mancata indicazione dei costi della manodopera
La mancata indicazione dei costi della manodopera da parte di un concorrente ha giustificato la sua esclusione; l’obbligo di indicazione e la verifica di congruità riguardano i costi del personale direttamente impiegato nella commessa.
art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016
Il principio opera, dopo l’aggiudicazione definitiva, quando l’ammissione o l’esclusione di concorrenti modifica la platea rilevante per il calcolo della media delle offerte e della soglia di anomalia; non impedisce la rielaborazione prima dell’aggiudicazione.
art. 97 d.lgs. 50/2016
Verifica dell’anomalia dell’offerta
La congruità dell’offerta può essere verificata considerando la struttura complessiva dei costi, comprese le spese generali e la quota investimenti; nel caso concreto la verifica non è stata ritenuta manifestamente illogica.
art. 8 del capitolato speciale
Per il Servizio Veterinario ... dovrà essere previsto ... n. 1 autoclave per la sterilizzazione in loco, fornita in comodato d’uso gratuito
L’obbligo di fornire l’autoclave veterinaria discende direttamente dal capitolato e dalla partecipazione alla gara, senza necessità di una sua specifica ripetizione nell’offerta.
art. 9 del capitolato speciale
eventuale possibilità di adeguamento di riqualifica ambientale e tecnica della Centrale di sterilizzazione
Il capitolato configurava l’adeguamento e la riqualifica della centrale come eventuali, non imponendo necessariamente la presentazione di un progetto.
art. 16 del capitolato speciale
L’offerta tecnica dovrà, inoltre, contenere l’eventuale progetto relativo all’adeguamento di riqualifica ambientale e tecnica
La presentazione del progetto di adeguamento era richiesta soltanto nell’ipotesi in cui l’operatore avesse scelto di proporre tale intervento.
Massime di principio
- Il principio di invarianza previsto dall’art. 95, comma 15, del d.lgs. 50/2016 opera, dopo l’aggiudicazione definitiva, quando l’ammissione o l’esclusione di concorrenti modifica la platea delle offerte rilevante per il calcolo della media e della soglia di anomalia; prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante può rielaborare i punteggi conseguentemente all’esclusione di un concorrente.
- Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della commissione e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza, illogicità, parzialità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Quando la lex specialis impone una prestazione o una fornitura direttamente mediante il capitolato, la sua mancata ripetizione testuale nell’offerta non determina, di per sé, l’inadempimento dell’operatore, se la partecipazione alla gara comporta l’accettazione degli atti di gara e dell’obbligo ivi previsto.
- Se la lex specialis qualifica come eventuale la presentazione di un progetto o l’esecuzione di un intervento di adeguamento, la stazione appaltante non può esigere tale elemento come obbligatorio ai fini della validità dell’offerta, salva la valutazione della soluzione effettivamente proposta.
- Ai fini dell’indicazione e della verifica dei costi della manodopera, occorre distinguere i costi del personale direttamente impiegato stabilmente nella commessa da quelli relativi a personale di supporto o a servizi esterni, i quali possono essere ricompresi nelle spese generali quando l’attività sia esternalizzata o subappaltata e la relativa voce risulti complessivamente capiente.
- La verifica di congruità dell’offerta deve considerare l’equilibrio economico complessivo della proposta; la contestazione della sottostima di una singola voce non è sufficiente se non dimostra concretamente l’inidoneità dell’importo complessivo a sostenere gli obblighi contrattuali.
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