Cassazione Penale, Sentenza n. 13828/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (fatto accertato il 30/01/2017) riducendo la pena a 9 mesi. In cassazione il difensore deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) c.p.p. per aver affermato che in appello non erano state sollevate censure in ordine alla responsabilita, mentre la difesa aveva contestato la volontarietà dell'occultamento/distruzione dei documenti e richiamato l'eta avanzata e le condizioni di salute del prevenuto; 2) violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) per omessa risposta della Corte d'appello alla richiesta di applicazione della causa speciale di non punibilita ex art. 131-bis c.p. avanzata nel corso della discussione orale; 3) vizio di motivazione ex art. 606 co.1 lett. e) per non avere valutato l'eta e lo stato di salute del Dorcesi come elementi rilevanti ai fini della quantificazione/contestazione della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto di appello fosse generico e privo della specificita richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., cosicche le censure relative alla responsabilita e alla valutazione dell'eta e delle condizioni di salute non erano devolute in modo valido al giudice d'appello; pertanto i primi e terzi motivi di cassazione sono inammissibili. Il secondo motivo e' stato ritenuto inammissibile perche la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non era stata formulata nei motivi di appello nè nelle conclusioni, e non puo essere proposta per la prima volta in Cassazione (richiamo a art. 606 co.3 c.p.p. e giurisprudenza). Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale contestata quale causa di responsabilita per fatti tributari; la condanna del ricorrente e' stata pronunciata sulla base di tale disposizione
art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.
motivi di ricorso per cassazione
Rinvoca la normativa sulle censure ammissibili in cassazione; i motivi fondati su omissioni o vizi di diritto devono essere specifici; qui la Corte ha valutato che le censure dedotte riguardavano questioni non adeguatamente devolute e quindi inammissibili
art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.
Riguarda il vizio di motivazione come motivo di ricorso: la Corte ha esaminato se la motivazione della sentenza di merito fosse viziata, ma ha dichiarato inammissibile la censura per carenza di specificita dell'appello
art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
Impedisce di dedurre in Cassazione questioni non proponibili per la prima volta quando la norma era gia' vigente al tempo della sentenza impugnata; applicata per escludere la nuova deduzione circa l'art. 131-bis
art. 591 comma 1 lettera c) cod.proc.pen.
Indica i requisiti di formale specificita dell'atto di appello; la Corte ha richiamato l'onere di motivazione e di esposizione precisa dei fatti e delle ragioni di diritto in appello
art. 581 comma 1 lettera c) cod.proc.pen.
Ulteriore richiamo ai requisiti di ammissibilita dell'appello e alla necessita di enunciare ragioni di fatto e di diritto specifiche per poter deferire i punti criticati al giudice dell'impugnazione
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 (giurisprudenza)
Principio sulla specificita dei motivi di appello: identita di valutazione tra specificita estrinseca dei motivi d'appello e dei motivi di ricorso per cassazione; la declaratoria di inammissibilita puo essere rilevata d'ufficio in Cassazione
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte ha ricordato che l'eventuale applicazione non puo essere proposta per la prima volta in Cassazione se non era stata dedotta in appello
art. 129 cod.proc.pen.
Regola le cause estintive o di non punibilita; la Corte ha richiamato che l'inammissibilita dell'appello impedisce la valutazione in Cassazione di cause non dedotte nel giudizio di impugnazione
art. 616 cod.proc.pen.
Norma sulla condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 conv. nella l. n. 176 del 2020
Norma richiamata dal difensore nella istanza di discussione orale; la Corte ha ritenuto che la richiesta contenuta nell'istanza non sostituisce una deduzione nei motivi di appello o nelle conclusioni
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa nell'assunzione dell'impugnazione e al criterio per l'attribuzione della somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- I motivi di appello devono essere formulati con specificita: devono indicare chiaramente i capi e gli elementi di fatto e di diritto oggetto di censura, altrimenti l'appello e' inammissibile e le relative questioni non possono essere presentate in Cassazione
- La causa di non punibilita ex art. 131-bis cod. pen. deve essere espressamente proposta nei motivi di appello o almeno nelle conclusioni di appello; non e' possibile dedurla per la prima volta in sede di ricorso per cassazione se era applicabile al tempo della sentenza impugnata
- La declaratoria di inammissibilita per vizi 'genetici' dell'impugnazione puo essere rilevata d'ufficio in qualsiasi grado, ivi compresa la Cassazione, salvo i limiti previsti per i processi di rinvio
- Una istanza o richiesta incidentale (es. istanza per discussione orale) non puo’ sostituire la deduzione formale nei motivi di appello e quindi non e' idonea a far valere questioni decisive in sede di cassazione
- Se l'appello e' generico e privo di specificita, non solo si preclude la riforma della decisione di merito, ma si perde anche la possibilita di far valutare da Cassazione questioni di merito non gia' correttamente devolute
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