Sentenza del 06/03/2017 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Immobili acquistati nell'ambito di una procedura di concordato preventivo - Valore della compravendita determinato da c.t.u. e sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria - Congruità del valore per essere stato autorizzato dal giudice - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la congruità del valore di compravendita di un immobile acquistato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. Il valore era stato determinato mediante consulenza tecnica d'ufficio ed era stato approvato o comunque autorizzato dall'autorità giudiziaria. La decisione ha chiarito che, trattandosi di una compravendita di natura negoziale, non è direttamente applicabile l'art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; tuttavia, il valore non poteva essere ritenuto incongruo, considerata la sua determinazione tecnica e il controllo giudiziario sull'operazione.
La decisione
La contestazione sulla congruità del valore della compravendita è stata respinta. Il valore determinato dalla consulenza tecnica d'ufficio e utilizzato nell'atto, essendo stato sottoposto all'autorizzazione del giudice nell'ambito della procedura concorsuale, è stato ritenuto congruo. La sentenza ha quindi riconosciuto rilevanza al controllo giudiziario e alla valutazione tecnica, pur escludendo l'applicazione automatica dell'art. 44 del d.P.R. n. 131/1986.
Norme richiamate
Art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma non è direttamente applicabile alle compravendite immobiliari di natura negoziale effettuate nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. Ciò non impedisce, però, di riconoscere la congruità del valore quando esso sia stato determinato da una consulenza tecnica d'ufficio e sottoposto al controllo o all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Nelle vendite immobiliari effettuate nell'ambito di una procedura concorsuale, il valore approvato dal giudice non è automaticamente intangibile, ma costituisce un elemento particolarmente forte a favore della sua congruità.
- La stima elaborata da un consulente tecnico d'ufficio e recepita nell'ambito della procedura giudiziaria può rendere non sufficiente una contestazione generica dell'Amministrazione finanziaria sul valore dichiarato.
- Il controllo giudiziario e le modalità trasparenti della vendita possono giustificare l'affidamento sul prezzo risultante dall'operazione, anche quando non trovi applicazione una specifica disciplina agevolativa o presuntiva.
- Per contestare efficacemente il valore di un immobile venduto in una procedura concorsuale occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino l'erroneità della stima tecnica o l'inadeguatezza del procedimento seguito.
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