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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21911/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione: (i) un costo ritenuto non sufficientemente documentato, relativo a una fattura emessa da Gabetti; (ii) un costo ritenuto di competenza di altro esercizio, relativo a una fattura emessa da Alberto Candiani; (iii) maggiori ricavi, desunti anche in via presuntiva sulla base dell’asserita antieconomicità della gestione e della presunta omissione di contabilizzazione di provvigioni. La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo non provate le contestazioni della società. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, nonché dell’art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato l’antieconomicità della gestione senza considerare che la società era in liquidazione per parte del 2006 e che non vi era un accordo da cui potessero derivare compensi; 2) omesso esame del fatto decisivo della messa in liquidazione della società, che avrebbe inciso sul normale risultato economico; 3) violazione della disciplina sanzionatoria, per mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole in tema di sanzioni per dichiarazione infedele; 4) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sull’accertamento, quanto alla fattura Gabetti, assumendo che il costo fosse deducibile; 5) violazione delle norme sulla competenza temporale dei costi e dell’art. 53 Cost., quanto alla fattura Candiani, sostenendo che la ripresa fosse eccessivamente penalizzante pur essendo il costo stato effettivamente sostenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi due motivi, affermando che l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e che, in caso di antieconomicità della gestione, l’Ufficio può procedere a rettifica induttiva lasciando al contribuente l’onere della prova contraria; ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione sulla lex mitior sanzionatoria non era stata tempestivamente dedotta nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché volto a ottenere una nuova valutazione di merito della fattura contestata. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, ribadendo che il recupero dei costi secondo il corretto criterio di competenza non comporta duplicazione d’imposta e che il contribuente deve utilizzare i rimedi ordinari se abbia già subito un doppio prelievo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che le censure che mirano a una rivalutazione del fatto non sono ammissibili in cassazione come violazioni di legge o come omesso esame quando il fatto sia stato già valutato dal giudice di merito.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 1, lett. d) e comma 2, lett. d bis)

    Consente l’accertamento induttivo anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, specie in presenza di antieconomicità della gestione.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma applicabile all’accertamento IVA, in coordinamento con il regime presuntivo dell’accertamento tributario.

  • art. 4 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato tra le disposizioni dedotte in ricorso in tema di imposizione regionale, senza autonoma affermazione decisoria specifica.

  • art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato tra le disposizioni dedotte in ricorso.

  • art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato tra le disposizioni dedotte in ricorso.

  • art. 24 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato tra le disposizioni dedotte in ricorso.

  • art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato tra le disposizioni dedotte in ricorso.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse purché gravi, precise e concordanti; il contribuente ha poi l’onere di offrire prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato quale base della prova presuntiva semplice utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta ritenuta attendibile la presunzione dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di provare il contrario.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi, ma non fonda un diverso esito della controversia.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La CTR ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito documentazione probante sufficiente a superare la contestazione relativa alla fattura Gabetti.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato in tema di competenza e deducibilità dei costi; la Corte conferma che il costo va imputato secondo il corretto criterio di competenza temporale.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento.

  • art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato nel motivo sulla sanzione, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile per tardività della questione.

  • art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Ha introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole, operante dal 1 gennaio 2016, ma la sua applicazione non è stata riconosciuta in giudizio per mancata tempestiva deduzione.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte indica che la questione sullo ius superveniens avrebbe dovuto essere proposta nella prima difesa utile, anche mediante memoria ex art. 32.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per la costituzione dell’Agenzia al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel quinto motivo, senza effetto decisorio autonomo nel testo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l’Amministrazione può fondare la rettifica anche su presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; una volta ritenuto attendibile il quadro presuntivo, il contribuente sopporta l’onere di fornire prova contraria.
  • L’antieconomicità della gestione può legittimare un accertamento induttivo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se le incongruenze tra costi, ricavi e modalità di esercizio rendano inattendibile il dato dichiarato.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.
  • Le questioni fondate su ius superveniens più favorevole devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio di merito; se sollevate per la prima volta in cassazione sono precluse.
  • La deducibilità di un costo richiede idonea documentazione e, quando la ripresa si fonda sul difetto di elementi giustificativi del documento fiscale, il ricorrente deve rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso riproducendo gli elementi necessari alla verifica della censura.
  • Il recupero dei costi al corretto esercizio di competenza non determina, di per sé, duplicazione di imposta; se il contribuente ritiene di aver subito un doppio prelievo, deve utilizzare i rimedi ordinamentali previsti per la correzione della dichiarazione e per il rimborso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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