Sentenza del 15/02/2017 n. 238 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Atti di accertamento catastale - Decadenza dal potere accertativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la tardività della modifica della rendita catastale proposta mediante dichiarazione Docfa, sostenendo che il termine previsto dal D.M. n. 701 del 1994 fosse perentorio e che, decorso un anno dalla presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione non potesse più esercitare il proprio potere accertativo né notificare la rendita modificata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che i termini stabiliti dal D.M. n. 701 del 1994 hanno natura ordinatoria e non perentoria. Il termine di un anno dalla presentazione della dichiarazione Docfa riguarda la messa in atti della modifica della rendita proposta, ma non costituisce un termine decadenziale per la notifica al contribuente della rendita eventualmente modificata dall'Amministrazione. Pertanto, il decorso di tale termine, di per sé, non determina la decadenza dal potere accertativo né l'illegittimità dell'atto notificato successivamente.
Norme richiamate
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
I termini previsti dal D.M. 701 del 1994 sono ordinatori e non perentori.
Il termine annuale decorrente dalla presentazione della dichiarazione Docfa è riferito alla messa in atti della variazione della rendita proposta e non è qualificabile come termine di decadenza per la notifica al contribuente della rendita modificata.
Massime di principio
- Un termine previsto da una norma o da un regolamento produce decadenza solo se la disposizione lo qualifica espressamente come perentorio oppure se la sua natura decadenziale risulta inequivocabilmente dal sistema normativo.
- Nel procedimento catastale occorre distinguere tra il termine interno per la lavorazione o messa in atti della variazione Docfa e il termine per la comunicazione o notifica dell'atto al contribuente: il primo non implica automaticamente la decadenza dal potere accertativo.
- La semplice violazione di un termine ordinatorio non comporta, di regola, l'annullamento dell'atto, salvo che siano dimostrati specifici effetti lesivi, violazioni di altri termini decadenziali o il superamento dei limiti temporali previsti da norme diverse.
- Per valutare la tempestività di un accertamento catastale bisogna verificare la disciplina applicabile alla notifica e gli eventuali termini decadenziali autonomi, senza desumere la decadenza dal solo decorso dell'anno previsto per la messa in atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 feb 2017Sentenza del 15/02/2017 n. 117 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 15 feb 2017Sentenza del 15/02/2017 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 15 feb 2017Sentenza del 15/02/2017 n. 421 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 feb 2017Sentenza del 15/02/2017 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 15 feb 2017Sentenza del 15/02/2017 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 15 feb 2017Sentenza del 15/02/2017 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →