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Sentenza

Sentenza n. 3268/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza che ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Giustizia amministrativa202512084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'attribuzione di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3089/2025. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad attribuire il beneficio economico complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire chiarimenti o dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Rilevato l'inadempimento allegato dalla ricorrente e l'assenza di specifiche deduzioni dell'Amministrazione sull'esecuzione della sentenza, il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore, richiamando Cass. n. 13533/2001. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata respinta la richiesta di astreinte, poiché il ritardo non è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificarla ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Le spese del giudizio, pari a euro 650,00 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell'Amministrazione, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato oggetto di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta; la richiesta di astreinte è stata valutata ai sensi del comma 4, lettera e).

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l'esecuzione concreta del comando contenuto nel titolo giudiziale passato in giudicato; i presupposti del diritto già accertati dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati in tale sede.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo risultante dal giudicato, spetta all'amministrazione debitrice fornire chiarimenti e dimostrare l'avvenuta esecuzione; in mancanza, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo le regole sull'onere della prova nei rapporti obbligatori.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e senza compenso, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato.
  • La mera durata del ritardo nell'esecuzione del giudicato non comporta automaticamente l'applicazione dell'astreinte: è necessario che il ritardo presenti caratteristiche tali da giustificare la misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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