Sentenza n. 2463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera del CSM, nella parte in cui non aveva inserito la candidata nell’elenco dei magistrati trasferiti alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva impugnato la propria esclusione dalla procedura disciplinata dall’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006, dalla circolare CSM n. 13778/2014 e dal bando relativo all’interpello. L’esclusione era stata motivata dalla ritenuta inidoneità del quinto provvedimento giudiziario prodotto spontaneamente tra i cinque scelti dalla candidata: una pagina recante “brevi note” relative a un’udienza, allegata al verbale e non sottoscritta, rispetto alla quale il CSM aveva ravvisato anche incertezze sulla paternità e sull’effettivo deposito. In appello sono stati dedotti: erronea applicazione dell’Allegato 2 al bando, ritenuto riferibile soltanto ai provvedimenti acquisiti a campione e non a quelli scelti dalla candidata; violazione della lex specialis e dei principi di tassatività e proporzionalità delle cause di esclusione, poiché non sarebbe stata prevista una tipologia o una soglia dimensionale minima per i provvedimenti scelti; erronea valutazione della nota, ritenuta dalla candidata un atto autonomo, completo e significativo dell’esercizio delle funzioni requirenti; mancata attivazione del soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 per chiarire il deposito e la paternità dell’atto; difetto di motivazione dei verbali della Commissione e della delibera; nonché, in via argomentativa, sconfinamento del TAR dai limiti del sindacato giurisdizionale per avere integrato o riformulato la motivazione amministrativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisiva la motivazione sostanziale del CSM, secondo cui le “brevi note” non costituivano un atto idoneo a rappresentare, sia pure sinteticamente, un esercizio significativo delle funzioni requirenti, ma soltanto una mera sintesi delle conclusioni orali formulate in udienza. Ai fini della produzione dei cinque provvedimenti scelti dal candidato non è sufficiente che l’atto sia stato legittimamente formato nell’esercizio delle funzioni: esso deve possedere un’apprezzabile rilevanza intrinseca, almeno sul piano argomentativo, tale da consentire al CSM una valutazione effettiva delle attitudini professionali. La brevità dell’atto e la sua funzione meramente illustrativa impedivano tale valutazione autonoma. Il Collegio ha quindi ritenuto secondaria e non decisiva la questione della piena riferibilità dell’atto alla candidata. L’art. 77 della circolare, interpretato unitamente al bando, imponeva la produzione di cinque provvedimenti giudiziari scelti dal candidato e stabiliva che la mancata produzione dei provvedimenti o di documentazione equipollente comportasse l’inammissibilità della domanda. La sanzione era pertanto applicabile anche quando, pur essendo stato caricato un documento, esso non fosse sostanzialmente valutabile per l’insufficienza del contenuto professionale. Il soccorso istruttorio è stato escluso perché avrebbe consentito di integrare, dopo la scadenza, un elemento essenziale rimesso alla scelta e alla responsabilità della candidata, con pregiudizio della par condicio; non si trattava di una mera irregolarità formale chiaribile o regolarizzabile. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione della delibera e dei verbali, che esplicitavano le ragioni dell’esclusione. Le spese del grado sono state compensate, mentre il contributo unificato dell’appello è rimasto a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 12, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 160/2006
Disciplina generale della selezione e del conferimento delle funzioni di legittimità dei magistrati, richiamata quale base normativa della procedura.
art. 77, circolare CSM n. 13778/2014
«devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto»; «La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda»
La disposizione impone la produzione di cinque provvedimenti scelti dal candidato, oltre ai provvedimenti acquisiti a campione, e collega alla mancata produzione di documentazione idonea l’inammissibilità della domanda. Gli atti scelti devono essere sostanzialmente valutabili e significativi delle attitudini professionali.
circolare CSM n. 13778/2014, Titolo VII
Regola la procedura per il conferimento delle funzioni di legittimità e i criteri di valutazione delle attitudini e del merito dei magistrati.
Allegato 2 al bando
Individua le tipologie di provvedimenti più significativi in relazione alle funzioni svolte, nell’ambito della documentazione da sottoporre alla valutazione del CSM; il giudice lo considera espressivo, insieme alla disciplina generale della procedura, dell’esigenza che gli atti prodotti siano riferibili al candidato e idonei alla valutazione.
art. 6 l. n. 241/1990
Il soccorso istruttorio non è applicabile per integrare una produzione documentale essenziale omessa o sostanzialmente inidonea per responsabilità del candidato, quando ciò comporterebbe una restituzione in termini e una violazione della par condicio.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per il conferimento di funzioni giudiziarie, la produzione di documenti scelti dal candidato non è soddisfatta dal mero caricamento di un atto formalmente esistente: il documento deve avere un contenuto autonomo e un’apprezzabile rilevanza argomentativa, tali da consentire all’amministrazione una concreta valutazione delle attitudini professionali.
- Quando la lex specialis impone, a pena di inammissibilità, la produzione di un determinato numero di titoli o provvedimenti, la sanzione può operare anche se il candidato ha materialmente depositato un documento che, per il suo contenuto meramente illustrativo o riassuntivo, non è sostanzialmente valutabile come titolo richiesto.
- Il principio di autoresponsabilità del candidato impedisce di utilizzare il soccorso istruttorio per integrare o sostituire un documento essenziale che il candidato, pur potendo scegliere liberamente il contenuto, non abbia prodotto in forma idonea alla valutazione; tale integrazione determinerebbe una indebita rimessione in termini e una lesione della par condicio.
- Ai fini della valutazione delle attitudini professionali, non è sufficiente che un atto sia stato legittimamente formato nell’esercizio della funzione: deve anche esprimere un apporto professionale autonomo e apprezzabile, non coincidente con la mera rassegnazione o sintesi di conclusioni già formulate oralmente.
- La motivazione dell’atto di esclusione è sufficiente quando consente di comprendere che il documento prodotto non è stato ritenuto riconducibile, per contenuto e rilevanza, alla categoria degli atti valutabili e quando tale ragione risulta dalla delibera e dai verbali della commissione, anche se espressa sinteticamente.
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