Sentenza n. 457/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 1189/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 aprile 2025, notificata a parte resistente in data 24 aprile 2025, munita del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce in data 29 ottobre 2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell’Istruzione e del Marito (MIM) al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la violazione degli artt. 112 ss. c.p.a. Il giudicato civile aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese. Sebbene la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero con formula esecutiva, l’amministrazione non aveva inizialmente provveduto all’esecuzione. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha tuttavia pagato integralmente la somma dovuta, determinando il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso di ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha richiamato il principio per cui tale pronuncia presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla decisione di merito. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa azionata elimina l’utilità della pronuncia di merito e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, qualificata nel dispositivo come improcedibilità del ricorso.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione del giudicato; la censura è stata dedotta dalla ricorrente, ma il giudizio si è definito per il sopravvenuto integrale adempimento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato oggetto di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento integrale e sopravvenuto dell’amministrazione rispetto alla pretesa risultante dal giudicato determina il venir meno dell’utilità della decisione e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, formalmente resa mediante improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività sopravvenuta soddisfi la pretesa in modo pieno e irretrattabile, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia richiesta dal ricorrente.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa alla controversia mediante la precedente mancata esecuzione del giudicato.
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