Cassazione Penale, Ordinanza n. 33319/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendo le censure non consentite, già precluse o manifestamente infondate. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Corte di appello in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento limitato alla recidiva. La Corte territoriale aveva rideterminato la pena per ciascuno dei due imputati, condannati per il delitto, commesso in concorso, di tentato furto in abitazione: un anno di reclusione ed euro 260 di multa per il primo, al quale era stata riconosciuta la recidiva specifica, e un anno e due mesi di reclusione ed euro 300 di multa per il secondo, al quale era stata riconosciuta la recidiva reiterata. I difensori avevano proposto ricorsi con motivi identici, lamentando l'omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, l'omessa esclusione della recidiva e l'indeterminatezza o genericità della motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto che la censura sulle attenuanti generiche esulasse dal giudizio di rinvio, poiché il relativo motivo era già stato dichiarato manifestamente infondato in precedenza; ha inoltre giudicato aspecifica la critica relativa alla recidiva, limitata ad affermarne la facoltatività. La doglianza sulla dosimetria della pena è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte di appello aveva esaminato la personalità degli imputati in relazione ai precedenti penali, fissato la pena base in prossimità del minimo edittale e motivato l'aumento per la recidiva richiamando la maggiore pericolosità desunta dal nuovo delitto. Secondo la Corte di cassazione, tale motivazione era sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità, anche perché la pena era stata determinata al di sotto della media edittale.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nel reato contestato.
art. 56 c.p.
Richiamato quale fondamento della forma tentata del delitto contestato.
art. 624-bis c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice del furto in abitazione contestato.
art. 133 c.p.
I criteri di gravità del reato e capacità a delinquere guidano la discrezionale graduazione della pena; per una pena prossima al minimo o inferiore alla media edittale non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio delimitato a uno specifico punto dalla sentenza di annullamento, non possono essere nuovamente esaminate questioni estranee all'ambito rescissorio, quando sui relativi motivi si sia già formato un giudicato interno o la Corte di cassazione li abbia già definitivamente valutati.
- Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla recidiva è inammissibile per aspecificità quando si limiti ad affermarne la natura facoltativa senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni concrete dell'applicazione della circostanza.
- La determinazione della pena e degli aumenti o diminuzioni per le circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La motivazione è sufficiente quando richiama i criteri dell'art. 133 c.p., la gravità del reato o la capacità a delinquere, anche mediante formule sintetiche come "pena congrua" o "congruo aumento".
- Quando la pena è applicata in misura prossima al minimo o comunque al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sulla scelta quantitativa, purché il giudice abbia indicato elementi coerenti con i criteri legali di commisurazione.
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