Sentenza del 15/06/2015 n. 1248 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP- IRES-DETRMINAZIONE QUOTA SOCIO RECEDUTO - Legittimità durata delle operazioni di verifica - Amministrazione e contribuente posizione di parità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che le operazioni di verifica fiscale si fossero protratte per oltre 30 giorni, in violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La contestazione riguardava il computo della durata della verifica e, più in generale, la posizione dell’Amministrazione e del contribuente, ritenute soggette a un rapporto di parità nell’attività procedimentale.
La decisione
La contestazione sulla durata della verifica è stata ritenuta infondata. L’art. 12 della legge n. 212/2000 non risulta violato quando il limite dei 30 giorni viene valutato considerando la somma dei giorni lavorativi di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, e non il semplice periodo di calendario compreso tra l’inizio e la conclusione delle operazioni. Non devono quindi essere conteggiati automaticamente i giorni trascorsi per attività svolte fuori dalla sede del contribuente. La verifica è stata pertanto considerata legittima sotto questo profilo.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente ha diritto che la permanenza dei verificatori presso la sede non superi trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi previsti dalla norma.
Il limite temporale riguarda i giorni lavorativi di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. Non coincide necessariamente con il numero di giorni di calendario intercorrenti tra l’avvio e la conclusione della verifica e non comprende automaticamente i giorni dedicati ad attività svolte al di fuori della sede.
Massime di principio
- Per verificare il rispetto del limite temporale previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 occorre conteggiare i giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, non tutti i giorni compresi nel periodo complessivo della verifica.
- Le attività istruttorie svolte presso uffici dell’Amministrazione finanziaria o in altri luoghi non si sommano automaticamente ai giorni di permanenza presso la sede del contribuente ai fini del limite dei 30 giorni.
- La mera durata complessiva del procedimento non determina, da sola, l’illegittimità della verifica: è necessario dimostrare il superamento effettivo del limite normativo secondo il criterio della presenza lavorativa presso la sede.
- Eventuali contestazioni sulla durata della verifica devono essere supportate da una ricostruzione puntuale delle giornate e degli orari di effettiva permanenza dei verificatori, distinguendo le attività svolte in sede da quelle svolte altrove.
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