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Sentenza

Sentenza del 12/12/2023 n. 341 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione e cartella di pagamento relative all'imposta di registro per atto di aumento di capitale mediante conferimento di immobili (atto registrato 30.06.2015). Il ricorrente sosteneva che il valore imponibile del conferimento fosse pari a Euro 74.500,00 (su cui era stata versata imposta pari a Euro 6.705,00) perché la differenza rispetto al valore di perizia era stata compensata con lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società conferitaria e contabilizzati come lavori su beni di terzi (rimanenze per Euro 805.000,00), nonché per l'assunzione di oneri/passività da parte della società. L'Agenzia contestava la riconducibilità di tali oneri al conferimento, quantificando un valore imponibile molto superiore (valore immobile Euro 880.000, detrazione forfetaria art.50, imponibile Euro 873.802,51) e un'imposta dovuta aggiuntiva di Euro 71.937,23. In particolare l'Ufficio ha rilevato che il mutuo e l'ipoteca non erano strumentali ai lavori e che la tempistica e la causale del mutuo non giustificavano l'accoglimento della compensazione invocata dal contribuente.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado che aveva invece accolto il contribuente. I giudici d'appello hanno ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato l'esistenza di un accollo esterno di passività da parte della società conferitaria né la inerenza delle passività/operazioni (mutuo, ipoteca, lavori) all'oggetto del conferimento. È stata evidenziata la discrepanza temporale e causale tra i lavori (2002-2006) e il mutuo (stipulato 2012) e la dichiarata finalità del mutuo (miglioramento della struttura finanziaria), nonché il fatto che l'ipoteca era correlata a un finanziamento personale del conferente. Perciò è stato escluso il diritto alla deduzione invocata e, in conseguenza, confermata la maggiore pretesa erariale; il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese di lite (Euro 1.500,00 per primo grado e Euro 2.000,00 per appello) e il contributo unificato prenotato a debito.

Norme richiamate

  • Art. 50 D.P.R. 131/1986 (TUR)

    la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfettariamente nella misura del due per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'un per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire un miliardo

    La norma ammette la deduzione dal valore lordo del bene delle passività e oneri accollati, ma solo se effettivamente assunti dalla società conferitaria; la deduzione richiede che l'accollamento sia esterno (debito diretto della società verso terzi) e che le passività siano inerenti all'oggetto del conferimento. Detrazioni forfetarie previste dalla norma devono essere calcolate secondo le percentuali indicate.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22325 del 15/07/2022

    Principio richiamato secondo cui è ammessa la deduzione del mutuo solo se si tratta di accollo esterno e se la passività è inerente all'immobile conferito; va esclusa la deduzione quando l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento personale del conferente o quando le passività non risultano assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al proprio oggetto sociale.

Massime di principio

  • Per ridurre la base imponibile di un conferimento immobiliare occorre dimostrare che le passività sono state effettivamente assunte dalla società conferitaria (accollo esterno) e che tali passività sono intrinsecamente connesse all'immobile conferito (inerenza).
  • Una ipoteca iscritta dal conferente a garanzia di un finanziamento personale non legittima la deduzione dal valore del conferimento in capo alla società, salvo prova che la società abbia assunto il debito verso la banca.
  • La semplice contabilizzazione di lavori nel bilancio della società conferitaria non è sufficiente: deve emergere chiaramente il nesso diretto tra i lavori, la porzione immobiliare conferita e l'accordo di compensazione del corrispettivo.
  • La temporaneità e la causale degli atti (es. data e finalità del mutuo) sono elementi decisivi: se il mutuo è stato stipulato molto tempo dopo i lavori o per altra finalità, la deducibilità è compromessa.
  • L'onere della prova spetta al contribuente che invoca la deduzione: occorrono documenazione contrattuale, perizie, rendicontazione dei lavori riferita espressamente alla porzione conferita e ogni elemento che dimostri l'effettivo accollo da parte della società.

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