Sentenza del 12/12/2023 n. 34807 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008 derivanti da indagini sui conti correnti e depositi intestati al ricorrente e alla convivente B.B., ove l'Amministrazione ha ritenuto giustificati maggiori redditi in seguito a accrediti e prelievi non giustificati. L'Amministrazione ha ritenuto parte della movimentazione riferibile al contribuente anche tramite presunzione legale sui conti intestati alla convivente, ritenuta intestazione fittizia per assenza di redditi idonei; il ricorrente ha censurato la motivazione degli atti, l'utilizzo di conti cointestati o intestati a terzi, la rilevanza della presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 alla luce della pronuncia costituzionale n.228/2014, nonché ha chiesto la ritenuta prova liberatoria e la rideterminazione della pretesa tributaria alla luce di documenti prodotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo sul secondo motivo: ha ritenuto che la C.T.R. non si era conformata al principio stabilito dalla Corte costituzionale n.228/2014 (che ha limitato la presunzione dell'art. 32 DPR 600/1973 nella parte relativa ai termini "o compensi"), e pertanto ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte territoriale di secondo grado del Piemonte per riesame in conformità al detto principio di diritto. Per il resto i motivi di ricorso sono stati rigettati: la motivazione per relationem degli avvisi è stata ritenuta valida, la presunzione legale di cui all'art.32 è stata confermata come operativa salvo prova liberatoria, e non sono stati accolti i rilievi relativi alla contitolarità dei conti o alle deduzioni istruttorie che costituiscono riesame di merito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 12
Richiamate dal ricorrente per censurare la sufficienza della motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto valida la motivazione per relationem quando il p.v.c. è stato anteriormente reso noto al contribuente.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata in tema di dovere di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte ha ritenuto comunque assolto l'obbligo motivazionale dal richiamo al p.v.c. consegnato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
Presunzione legale (juris tantum) che consente all'Amministrazione di imputare ai contribuenti redditi in relazione ad accrediti e movimentazioni bancarie; opera anche sui conti cointestati o intestati a terzi, salvo prova analitica liberatoria da parte del contribuente sulla provenienza e destinazione degli accrediti/prelievi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
Norma richiamata nel ricorso; contestualizza gli obblighi e la procedura di accertamento bancario, e non è stata ritenuta violata dalla Corte nel caso concreto.
Codice Civile, art. 1298
Richiama la presunzione di trasferimento di proprietà per somme versate sui conti cointestati; la Corte ha tuttavia confermato che tale regola non impedisce l'operatività dell'art. 32 fiscale e che la mera contitolarità non esclude la presunzione fiscale senza prova analitica.
Codice Civile, art. 1854
Richiamato dal ricorrente in tema di rapporti personali relativi ai conti; la Corte non ha accolto l'eccezione come idonea a sovvertire la presunzione fiscale.
Codice Civile, art. 2697
Onere della prova: il contribuente deve fornire la prova liberatoria circa la provenienza/destinazione dei movimenti bancari per superare la presunzione; la Corte ha ribadito l'onere probatorio del contribuente.
Codice di Procedura Civile, art. 115
Regole sulla valutazione della prova; utilizzato come riferimento ma non ha portato a riforma della decisione di merito.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice e alla necessità di esaminare le istanze probatorie; la Corte ha ritenuto precluso in questa sede un nuovo esame di merito.
Codice di Procedura Civile, art. 348-ter
Richiamato in tema di limiti del giudizio di legittimità (diversa valutazione delle prove già conformi in grado d'appello), motivo per cui alcuni rilievi del contribuente sono stati dichiarati inammissibili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
la disposizione è illegittima "limitatamente alle parole \"o compensi\""
Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 32 DPR 600/1973 che presupponeva automaticamente che prelevamenti/accrediti costituissero compensi, censurando l'inversione dell'onere probatorio in quella parte; pronunciata come ius superveniens e applicabile retroattivamente, ha imposto ai giudici di riesaminare gli accertamenti che si siano fondati su tale presunzione estesa.
Massime di principio
- La presunzione legale dell'art. 32 DPR 600/1973 è juris tantum: l'Amministrazione può utilizzare le movimentazioni bancarie per presumerne la riconducibilità al contribuente, ma il contribuente può fornire prova analitica liberatoria indicando provenienza e destinazione di singoli movimenti.
- La mera contitolarità del conto con conviventi o terzi non esclude l'operatività della presunzione fiscale; tuttavia, elementi sintomatici (assenza di redditi del convivente, stretta relazione familiare, incoerenze dichiarative) rafforzano la possibilità di riferire i movimenti al contribuente.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.228/2014, non può automaticamente presupporsi che prelevamenti o accrediti costituiscano "compensi": ove l'accertamento si basi su tale automatismo, il giudice deve riesaminare la rilevanza della presunzione e l'inversione dell'onere probatorio.
- La motivazione per relationem degli atti tributari (rinvio al p.v.c. reso noto al contribuente) è ammissibile e non inficia il contraddittorio se il verbale è stato effettivamente portato a conoscenza del contribuente.
- In sede di giudizio di legittimità la Corte non riesamina il merito probatorio se la questione costituisce una 'doppia conforme' già decisa in sede di merito, salvo profili di violazione di legge o di applicazione di principio costituzionale sopravvenuto che richiedano rinvio per nuovo esame.
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