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Sentenza

Sentenza del 12/12/2023 n. 34779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificò un avviso di accertamento alla società statunitense Lambo Time LLC per il recupero a tassazione di utili extrabilancio relativi al 2006 e rettificò il reddito del socio unico A.A.. A.A. ottenne l'annullamento dell'avviso alla società e impugnò la rettifica davanti alla CTP di Roma, che accolse il ricorso ritenendo risolta la controversia per il socio. L'Amministrazione fece appello; la CTR Lazio confermò la sentenza di primo grado ritenendo, tra l'altro, che l'atto di appello non fosse specifico ai sensi dell'art.53 D.Lgs. 546/1992 e che l'Ufficio avesse in pratica acquiescito (ai fini IRES) riconoscendo la presentazione della dichiarazione da parte della società, circostanza che avrebbe reso indimostrato il conseguimento di maggiori utili da parte di A.A.. L'Agenzia proponeva cassazione con tre motivi: (i) errata dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità; (ii) omissione di esame di argomenti rilevanti da parte della CTR e motivazione apparente; (iii) mancato riconoscimento della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio per la ristrettezza della compagine (A.A. unico socio) e conseguente posizione probatoria a carico del socio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'atto di appello dell'Agenzia contenesse, considerato nel suo complesso, una sufficiente specificazione delle doglianze e che la CTR aveva errato dichiarandone l'inammissibilità. Quanto agli altri motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché, sebbene la CTR avesse comunque esaminato il merito, l'Amministrazione, risultando soccombente in appello, non ha né interesse né onere a contestare in cassazione la motivazione di merito svolta dai giudici d'appello a titolo meramente ex abundanti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione perché decida conformemente ai principi indicati, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1

    Il requisito di specificità dell'appello va interpretato restrittivamente ma funzionalmente: non è necessario un dettaglio formale estremo se l'atto, letto nel suo complesso, contiene una chiara indicazione delle questioni e delle doglianze; la specificità può risultare implicitamente dalle premesse e dalle conclusioni.

  • Codice di procedura civile, art. 342

    Il mezzo di impugnazione deve contenere la parte volitiva e una parte argomentativa che indichi sommariamente le ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione; la cassazione ha richiamato l'interpretazione data a questi articoli dopo le modifiche normative (D.L. n.83/2012 conv. l.134/2012).

  • Codice di procedura civile, art. 434

    Richiamato nel contesto delle modifiche procedurali: l'appello deve individuare chiaramente i punti contestati e fornire argomentazioni di contrapposizione alle ragioni del primo giudice.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    Norma richiamata in relazione alla presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati; la questione è stata sollevata ma non decisa dalla Cassazione, che si è limitata a motivare su profili processuali.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiama il principio sulla ripartizione dell'onere della prova; l'Amministrazione sosteneva che, in presenza di ristrettezza della compagine sociale, fosse il socio a dover provare la non distribuzione degli utili, ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Fondamento normativo invocato per denunziare violazioni in tema di motivazione e applicazione delle norme di rito; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla specificità dell'appello.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 132, n. 4

    Richiamati dall'Agenzia come parametri di correttezza della motivazione; la Corte ha però ritenuto inammissibili i rilievi sul merito perché l'Amministrazione, soccombente in appello, non aveva interesse a contestarli in cassazione.

Massime di principio

  • Il requisito di specificità dell'impugnazione (art.53 D.Lgs. 546/1992) va valutato nel suo complesso e funzionalmente: un atto di appello sintetico è ammissibile se, preso nel suo insieme, mostra chiaramente la volontà e le ragioni di contestare la decisione di primo grado.
  • Un giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'appello per carenza di specificità se l'atto, letto nella sua globalità, contiene comunque elementi che individuano i punti controversi; un'eccessiva formalità a danno dell'effettività del diritto di difesa è da evitare.
  • Se la CTR, pur dichiarando l'appello inammissibile, esamina e decide il merito (opinione ad abundantiam), la parte che ha perso in appello può perdere interesse a impugnare in Cassazione la motivazione di merito; ciò può rendere inammissibili i relativi motivi di cassazione.
  • In casi di società con compagine ristretta (socio unico o dominus), l'Amministrazione può fondare le proprie pretese sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, con conseguente spostamento dell'onere probatorio verso il socio; tuttavia la valutazione di tali presunzioni richiede esame probatorio di merito e non è risolta da questioni procedurali.
  • Nelle controversie tributarie è buona prassi, per il ricorrente (sia Ufficio che contribuente), indicare chiaramente e sinteticamente i punti di fatto e di diritto che si contestano, corredandoli di argomentazione anche sommaria, per evitare rischi di inammissibilità pur preservando la funzione revisoria dell'appello.

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