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Sentenza

Sentenza del 12/12/2023 n. 346 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2013 con rettifica del reddito della società e dei soci per presunte rimanenze finali errate: i ricorrenti sostenevano che la società aveva iscritto in rimanenza quattro unità immobiliari che in realtà appartenevano al socio aaaaa, configurando un errore di fatto che avrebbe permesso l'emendabilità della dichiarazione e l'assorbimento della ripresa fiscale operata dall'Ufficio.

La decisione

La CTP di Pordenone aveva respinto i ricorsi ritenendo che l'irregolarità non fosse dimostrabile come errore in buona fede. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'appello e condannando gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 3.000). I giudici hanno ritenuto inverosimile che per oltre trent'anni il socio-legale rappresentante non si fosse accorto di avere immobili di sua esclusiva proprietà iscritti nei conti della società e hanno osservato inoltre che, anche in caso di ammissibilità dell'emendazione, la rettifica dovrebbe prevedere la completa ricalcolazione di redditi, costi e ammortamenti, nonché il reddito personale del socio.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 53

    Principio di capacità contributiva giustifica il diritto del contribuente a non versare imposte indebitamente; usato per sostenere l'emendabilità della dichiarazione per corretta imposizione fiscale.

  • Art. 10

    Riferimento al principio che i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati a collaborazione e buona fede; giustifica che sia conforme a buona fede non percepire somme non dovute.

  • DPR 602/1973, art. 38

    Norma richiamata nel contesto dei limiti della emendabilità della dichiarazione in relazione alla riscossione; la Corte segnala che l'emendabilità non è limitata unicamente alle disposizioni di riscossione.

  • DPR 322/1998, art. 2

    Regolamento per la presentazione della dichiarazione; citato per chiarire che l'emendabilità può operare anche al di fuori dei soli limiti regolamentari.

  • DL 193/2016, art. 5

    Norma intervenuta a rettificare limiti temporali precedentemente indicati dalla giurisprudenza circa la possibilità di emendare la dichiarazione; conferma che il contribuente può chiedere rimborso entro 48 mesi e opporsi in sede contenziosa.

  • Cassazione, decis. varie (es. n. 15063/...; n. 18765/2015; n. 13378/2016)

    citazioni giurisprudenziali richiamate in sentenza

    La giurisprudenza di legittimità si è orientata verso l'emendabilità della dichiarazione per errori di fatto (dichiarazione come esternazione di scienza/judizio modificabile con nuovi elementi). Alcune pronunce ponevano limiti temporali poi mitigati dal legislatore.

  • Cassazione (es. n. 18757/2014; n. 21784/2017; ord. n. 18405/2021)

    citazioni giurisprudenziali richiamate in sentenza

    Per le manifestazioni di volontà (opzioni fiscali) la rettifica è ammessa solo per violenza o errore della volontà; l'errore deve essere essenziale e rilevante e non concernere i meri motivi della scelta.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è emendabile per errori di fatto (dichiarazione come atto di scienza) e il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla pretesa fiscale; tuttavia l'emendabilità richiede prova dell'errore e della buona fede.
  • Le manifestazioni di volontà o le opzioni fiscali nella dichiarazione sono rettificabili solo in presenza di vizio della volontà (errore essenziale o violenza), non per semplici ripensamenti o motivazioni soggettive.
  • Il contribuente ha l'onere di dimostrare la circostanza dell'errore e la sua non volontarietà; fatti pluriennali o documentabili nelle scritture contabili che contraddicono la tesi dell'errore rendono difficoltosa l'accoglimento dell'emendazione.
  • Anche se l'emendazione è ammessa, la rettifica dovrà essere completa: non basta assorbire 'tout court' la ripresa fiscale, ma occorre ricalcolare tutti gli elementi collegati (minori redditi della società, costi, ammortamenti indebitamente dedotti e il conseguente reddito personale del socio).
  • Nelle situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente e con precisione la titolarità degli elementi patrimoniali, la ragione dell'errore, la buona fede e fornire un ricalcolo completo degli effetti fiscali per ottenere l'accoglimento dell'emendazione.

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