Sentenza del 12/12/2023 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Contributo unificato tributario - Sanzioni - Non è possibile impugnare l'atto di irrogazione della sanzione notificata per il tardivo pagamento del contributo unificato tributario ricorrendo a vizi dell'invito al pagamento non impugnato e consolidato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione (Prog. 2021/x pari a €225,00) per pagamento tardivo del contributo unificato tributario (CUT). Il ricorrente sosteneva che il pagamento richiesto (€158,50 o €150,00 indicati nel provvedimento) era stato effettuato più di venti giorni prima dell'irrogazione della sanzione; eccepiva la sospensione feriale del termine di pagamento, l'inesistenza della notifica presso il domicilio eletto (richiamando l'art. 137 c.p.c.), e violazioni dello Statuto del Contribuente (art. 2, comma 2; art. 6; art. 7; art. 10). Chiedeva l'annullamento dell'atto sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in €350,00. Il giudice ha ritenuto che l'invito al pagamento del CUT era un atto impugnabile e doveva essere contestato entro 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n.546/1992; non essendo stato impugnato, l'invito si è consolidato e reso definitivo. Di conseguenza non è possibile contestare l'atto di irrogazione della sanzione sollevando vizi dell'invito non previamente impugnato. La notifica dell'atto sanzionatorio è stata ritenuta corretta ai sensi dell'art. 248 DPR 115/2002. È stato inoltre affermato che la sospensione feriale dei termini non si applica al termine di pagamento del CUT e che le presunte violazioni dello Statuto del Contribuente sono infondate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992 art. 21
Termine tassativo di 60 giorni per impugnare l'invito al pagamento; l'invito è atto impugnabile e la mancata impugnazione lo rende definitivo.
DPR n. 115/2002 art. 248
Disciplina della notifica degli atti relativi al contributo unificato; la notifica dell'atto di irrogazione della sanzione è stata ritenuta corretta secondo questa norma.
DPR n. 115/2002 art. 16, comma 1-bis
Base normativa richiamata per l'irrogazione della sanzione per il ritardato pagamento del CUT; legittima l'applicazione della sanzione nel caso di ritardo accertato.
DPR n. 131/1986 art. 71
Norma richiamata dall'Ufficio in combinato con il DPR 115/2002 per la determinazione e applicazione delle somme dovute e delle sanzioni; utilizzata a supporto della legittimità dell'atto sanzionatorio.
DPR n. 115/2002 art. 14, comma 3
Stabilisce l'obbligo di pagare il CUT in base al valore della lite determinato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.546/1992; richiamata per la determinazione dell'importo dovuto.
D.lgs. n. 546/1992 art. 12
Norma per la determinazione del valore della lite, rilevante ai fini del calcolo del CUT.
Circolare Ministero Economia e Finanze n. 1/2011
Richiamata dall'Ufficio quale chiarimento interpretativo sulla modalità di applicazione delle norme in materia di contributo unificato e sanzioni.
Statuto del Contribuente (art. 2, art. 6, art. 7, art. 10)
Eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine a presunte violazioni; il giudice ha ritenuto tali eccezioni infondate perché l'invito non impugnato si è consolidato e la notifica dell'atto sanzionatorio è stata regolare e motivata.
Cass. n. 16288/2021 (10/06/2021)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'invito al pagamento del contributo unificato è atto impugnabile e che la mancata impugnazione ne comporta la definitività.
Massime di principio
- L'invito al pagamento del contributo unificato è un atto impositivo impugnabile: deve essere contestato nei termini previsti (60 giorni dall'art. 21 D.lgs. 546/1992) altrimenti si consolida e diventa definitivo.
- Non è possibile, in sede di impugnazione di un atto sanzionatorio successivo, sollevare vizi riguardanti un precedente invito al pagamento che non sia stato tempestivamente impugnato: i vizi dell'atto consolidato non possono essere fatti valere retroattivamente per annullare sanzioni legittimamente notificate.
- La sospensione feriale dei termini non si applica al termine di pagamento del CUT: il contribuyente deve considerare che termini specifici per il pagamento del contributo unificato possono non essere soggetti a sospensione estiva.
- Le contestazioni sulla correttezza della notifica devono essere mosse tempestivamente e, se la notifica degli atti relativi al CUT è stata effettuata secondo le modalità previste (es. art. 248 DPR 115/2002), tali eccezioni difficilmente prevarranno.
- Per evitare la perdita del diritto di difesa su questioni relative all'esistenza o quantificazione della pretesa tributaria, è prudente impugnare l'invito al pagamento nei termini oppure proporre i rimedi previsti prima che l'atto si consolidi.
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