Corte di giustizia, Ordinanza C-144/21
Ordinanza del presidente della Corte del 17 settembre 2021. — Parlamento europeo contro Commissione europea. — Intervento – Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Istanza presentata da un’agenzia dell’Unione europea – Legittimazione ad intervenire in una controversia tra istituzioni dell’Unione – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione. — Causa C-144/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente della Corte ammette l’ECHA a intervenire nel ricorso di annullamento proposto dal Parlamento contro una decisione della Commissione sull’autorizzazione parziale di alcuni usi del triossido di cromo. La Corte chiarisce che l’esclusione dall’intervento nelle cause tra istituzioni non vale per gli organi e organismi dell’Unione, i quali possono intervenire se hanno un interesse diretto e attuale alla controversia. Tale interesse sussiste quando l’atto impugnato è stato adottato in una procedura in cui l’organismo ha svolto un ruolo previsto dal diritto dell’Unione, come avvenuto per i pareri dei comitati dell’ECHA nel procedimento REACH.
Intervento di un’agenzia dell’Unione in un ricorso di annullamento tra istituzioni: portata dell’articolo 40 dello Statuto e nozione di interesse alla soluzione della controversia
La questione giuridica
Se, in una causa di annullamento tra istituzioni dell’Unione, un’agenzia dell’Unione come l’ECHA possa essere ammessa a intervenire ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, e in particolare se la sua partecipazione alla procedura amministrativa sfociata nell’atto impugnato integri un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia.
Principio di diritto
Gli organi e gli organismi dell’Unione, a differenza delle persone fisiche e giuridiche, possono intervenire anche nelle controversie tra istituzioni dell’Unione se dimostrano un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia; tale requisito va apprezzato in modo coerente con la loro specificità e si considera soddisfatto, in particolare, quando l’atto impugnato è stato adottato al termine di una procedura nella quale l’organo o l’organismo ha partecipato secondo il diritto dell’Unione, ad esempio mediante l’adozione di pareri o valutazioni presi in considerazione dall’istituzione autrice dell’atto. Nel caso di specie, poiché i comitati dell’ECHA avevano formulato i pareri previsti dall’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento REACH sulla domanda di autorizzazione, l’ECHA è stata ammessa a intervenire a sostegno della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 132, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Intervento dell’ECHA in un ricorso di annullamento tra istituzioni dell’Unione
L’ordinanza riguarda una domanda di intervento proposta dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in una causa di annullamento ex articolo 263 TFUE promossa dal Parlamento europeo contro la Commissione. L’oggetto del ricorso principale è la decisione di esecuzione C(2020) 8797, del 18 dicembre 2020, relativa alla parziale autorizzazione di determinati usi del triossido di cromo nell’ambito del regolamento REACH.
Parti e contesto procedurale
Il ricorso principale è stato proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione europea. L’ECHA ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, invocando l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte e l’articolo 130 del regolamento di procedura. Il Parlamento si è opposto, sostenendo in via principale che l’ECHA non potesse intervenire in una controversia tra istituzioni dell’Unione e, in subordine, che comunque mancasse un interesse alla soluzione della controversia.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che disciplina l’intervento;
- gli articoli 130, 131, paragrafo 3, 132, paragrafo 1, e 137 del regolamento di procedura;
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare l’articolo 64, paragrafo 4, relativo ai pareri dei comitati dell’ECHA, e l’articolo 60, paragrafi 4 e 7, richiamato nel contenzioso principale.
Ragionamento della Corte sull’articolo 40 dello Statuto
La Corte osserva che l’articolo 40, primo comma, dello Statuto riconosce agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione il diritto di intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Il secondo comma estende tale diritto agli organi e organismi dell’Unione, nonché ad altre persone che dimostrino un interesse alla soluzione della controversia; la seconda frase dello stesso comma esclude invece l’intervento di persone fisiche e giuridiche in talune controversie istituzionali, ma non si applica agli organi e organismi dell’Unione.
Nozione di interesse alla soluzione della controversia
La Corte ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui l’interesse deve essere diretto e attuale e va valutato in relazione all’oggetto della controversia, cioè alla decisione finale richiesta nel dispositivo. In linea di principio, tale interesse esiste quando la soluzione della causa può incidere sulla posizione giuridica del soggetto che chiede di intervenire.
Tuttavia, per gli organi e organismi dell’Unione, la Corte precisa che la valutazione deve tenere conto della loro specificità: essi non intervengono per difendere interessi privati o associativi, ma possono avere interesse a sostenere il proprio ruolo istituzionale quando l’atto impugnato è stato adottato al termine di una procedura nella quale hanno partecipato secondo il diritto dell’Unione.
Applicazione al caso dell’ECHA
Nel caso concreto, è pacifico che, nella procedura di adozione della decisione impugnata, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno emesso, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento REACH, pareri sulla domanda di autorizzazione per i determinati usi del triossido di cromo. Tali pareri sono stati presi in considerazione dalla Commissione.
La Corte ritiene quindi che l’ECHA abbia dimostrato un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, poiché l’impugnazione del Parlamento rimette indirettamente in discussione la procedura e le valutazioni espresse dai comitati dell’Agenzia e potrebbe incidere sul modo in cui essi esamineranno in futuro domande analoghe.
Dispositivo
Il Presidente della Corte accoglie l’istanza e autorizza l’ECHA a intervenire nella causa a sostegno della Commissione. Conseguentemente, dispone la comunicazione all’ECHA di tutti gli atti processuali, le assegna un termine per depositare una memoria di intervento e riserva le spese relative all’intervento.
Principio affermato
La pronuncia afferma che un’agenzia dell’Unione può intervenire in una controversia tra istituzioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte quando l’atto impugnato è stato adottato al termine di una procedura nella quale tale agenzia, o i suoi organi interni, hanno partecipato conformemente al diritto dell’Unione mediante pareri o valutazioni presi in considerazione dall’istituzione autrice dell’atto; in tal caso, l’interesse alla soluzione della controversia è sufficientemente diretto e attuale.
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