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Sentenza

Sentenza n. 2013/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1042/2023, che riconosceva differenze per la retribuzione professionale docenti e il diritto alla carta docente per l’a.s. 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 1042/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 novembre 2023. Tale decisione aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, per il servizio prestato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive calcolate sui giorni effettivamente lavorati, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. Aveva inoltre riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2020/2021, per € 500,00, ordinando al Ministero di metterla a disposizione. La ricorrente ha dedotto la mancata ottemperanza; la sentenza era stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega e incarico di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti

    Il TAR, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accerta i presupposti per imporre all’amministrazione l’esecuzione della sentenza e dispone le misure attuative, compresa la nomina anticipata del commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    La ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati e, per l’effetto, condannato il Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex l. 724/1994

    La sentenza da eseguire aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti anche per il servizio svolto con contratti a tempo determinato, commisurandone le differenze ai giorni di lavoro effettivi e includendo interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo.

  • art. 114 c.p.a.

    Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di permanente inerzia il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato, con facoltà di delega, il quale darà avvio alle procedure contabili necessarie per l’ordinato adempimento.

    In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può predisporre la sostituzione mediante la nomina del commissario ad acta e indicare le attività necessarie all’adempimento.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva e risultano trascorsi i termini concessi per l’adempimento spontaneo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione completa ed esatta entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla decisione un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, attribuendogli il compito di avviare le attività amministrative o contabili necessarie a dare esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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