Sentenza n. 724/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso adottato dal Comune di Amandola con nota prot. n. 0019422 del 16 dicembre 2025, comunicato il 17 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso al protocollo generale del Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, consigliere comunale di minoranza, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la nota comunale del 16 dicembre 2025, comunicata il 17 dicembre 2025, con cui gli era stato negato l'accesso al protocollo generale dell'ente, richiesto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000 e del regolamento consiliare. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per difetti della procura e delle sottoscrizioni digitali, nonché per inesistenza o tardività dell'impugnazione. Il TAR ha sollevato d'ufficio ulteriori profili di inammissibilità. In particolare, il ricorso era corredato da una procura su foglio separato nativo analogico, sottoscritta autograficamente dal ricorrente, priva dell'autenticazione del difensore e dell'attestazione tempestiva di conformità della copia informatica all'originale cartaceo. Il difensore aveva apposto la propria firma digitale, ma senza dichiarazioni idonee ad attestare l'autenticazione della firma della parte e l'accertamento della sua identità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, assorbendo ogni altra questione relativa al diniego di accesso e alla sua eventuale tardività. Ha ritenuto che la procura su foglio separato, materialmente congiunta al ricorso e priva di uno specifico riferimento al giudizio, fosse comunque speciale, poiché non emergeva in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio. Tuttavia, la procura era nulla perché mancava l'autenticazione del difensore della firma autografa del ricorrente: la sola firma digitale del difensore non è sufficiente, in assenza dell'attestazione che la sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza e previo accertamento dell'identità del sottoscrittore. Il TAR ha inoltre rilevato l'assenza di una valida e tempestiva attestazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo, non potendo valere quella apposta successivamente. Tali vizi impedivano di ritenere validamente instaurato il rapporto processuale e non erano sanabili. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Sancisce la nullità radicale del ricorso privo della sottoscrizione del difensore munito di procura speciale, con conseguente inammissibilità.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile.
art. 83 c.p.c.
La procura speciale si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce anche quando sia rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto; se conferita su supporto cartaceo, il difensore ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale.
La procura su foglio separato può essere valida e speciale, ma la procura cartacea richiede l'autenticazione della firma della parte e, nel deposito telematico, una valida attestazione di conformità della copia informatica all'originale.
art. 8, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato depositato telematicamente insieme all'atto, oppure quando è rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica depositata telematicamente insieme all'atto.
La collocazione su foglio separato non esclude il collegamento della procura al ricorso, purché siano rispettati i requisiti formali di autenticazione e deposito.
art. 2703 c.c.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
L'autenticazione deve attestare la presenza della parte e l'identificazione del sottoscrittore; la mera firma digitale del difensore, priva di tali dichiarazioni, non assolve la funzione autenticativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio profili di inammissibilità nuovi e di assegnare alle parti un termine per il contraddittorio scritto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la procura rilasciata su foglio separato e materialmente o informaticamente congiunta al ricorso può integrare una procura speciale anche se non indica espressamente il provvedimento impugnato o il giudizio, salvo che emerga in modo evidente la sua non riferibilità alla controversia.
- Quando la procura alle liti è rilasciata su supporto cartaceo, la firma autografa della parte deve essere autenticata dal difensore mediante un'attestazione idonea a documentare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e previo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
- La mera apposizione della firma digitale del difensore sulla copia informatica di una procura cartacea non sostituisce l'autenticazione della firma della parte se manca una specifica dichiarazione autenticativa.
- Nel deposito telematico della copia informatica di una procura nativa analogica è necessaria una valida attestazione di conformità all'originale cartaceo; un'attestazione formata successivamente alla procura e al deposito non sana il vizio originario.
- La nullità della procura derivante dalla mancanza di autenticazione della firma della parte e dalla carenza dell'attestazione di conformità impedisce una valida instaurazione del rapporto processuale e determina l'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito della domanda di accesso.
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