Cassazione Civile, Sentenza n. 31459/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Polifroni chiedeva il rimborso dei contributi versati per gli anni 1992-1997, dichiarati inefficaci. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile d'ufficio l'art. 49 del Regolamento della Cassa (che prevedeva, in via transitoria, un termine di sei mesi per chiedere la restituzione dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo). In Cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi, che la decadenza non poteva essere rilevata d'ufficio trattandosi di diritto patrimoniale disponibile (richiamando l'art. 2969 c.c.), e che la Cassa aveva comunque riconosciuto l'esistenza del diritto con proprie comunicazioni (note prot. n. 625/2001 e del 16/05/2002) che avrebbero impedito la decadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la materia contributiva delle Casse professionali mantenga un'evidente rilevanza pubblicistica anche dopo la privatizzazione, per cui le disposizioni regolamentari delle Casse (come l'art. 49 del Regolamento) sono idonee a disciplinare termini e decadenze relativi alla rimborsabilità della contribuzione e possono essere applicate d'ufficio dal giudice. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 2969 c.c. nella misura invocata dal ricorrente, affermando che la disciplina della decadenza prevista dal regolamento non è assorbibile dalla norma civilistica richiamata. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
Art. 49 del Regolamento della Cassa (approvato nel 2003)
in via transitoria la richiesta di restituzione doveva avvenire nel termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento amministrativo definitivo dichiarativo dell'inefficacia del versamento
Il Regolamento può prevedere termini di decadenza per la restituzione dei contributi e la relativa previsione può essere applicata d'ufficio dal giudice in materia contributiva delle Casse professionali
Art. 2969 c.c.
La Corte ha ritenuto che la disciplina della decadenza dell'art. 2969 c.c., riferita ai diritti disponibili tra privati, non sia applicabile indistintamente alla materia contributiva previdenziale gestita dalle Casse; pertanto non impedisce l'applicazione d'ufficio delle regole regolamentari delle Casse
Art. 2966 c.c.
Richiamato nel ricorso in relazione alla prescrizione; la Corte non ha accolto la tesi che la questione dovesse essere risolta con riferimento alla prescrizione ordinaria anziché alla decadenza regolamentare
Artt. 112 e 113 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'operato della Corte d'appello; la Corte di legittimità ha confermato che il giudice può applicare d'ufficio regole rilevanti per la materia contributiva pubblicistica anche se le parti avevano discusso la questione prevalentemente sulla prescrizione
D.Lgs. 15 dicembre 1994, n. 509
Ha trasformato le Casse in enti privatizzati ma preservato la loro funzione pubblicistica; riconosce potere regolamentare alle Casse entro limiti fissati dalla legge e giustifica la legittimità delle norme regolamentari che disciplinano aspetti contributivi
L. 24 ottobre 1955, n. 990
Richiamata per la storia normativa della Cassa; la Corte ne usa la citazione per ricostruire l'evoluzione dell'ente e della sua funzione pubblicistica
Art. 38 Cost.
Evidenzia la funzione pubblica della previdenza: la realizzazione del fine pubblico impone che la regolamentazione delle Casse sia conforme ai parametri di legge, giustificando controllo e rilievo pubblico della materia contributiva
Corte Cost. n. 67/2018 e giurisprudenza Cassazione (es. n. 24202/2009, n. 3461/2019)
Giurisprudenza richiamata per sostenere che la delegificazione ha lasciato spazio all'autonomia regolamentare delle Casse, pur entro limiti di conformazione alla legge e al carattere pubblicistico della funzione previdenziale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma citata in dispositivo per questioni contributive processuali (contributo unificato); applicata per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- Le regole regolamentari interne alle Casse professionali, anche dopo la loro privatizzazione, possono disciplinare termini e decadenze in materia contributiva e tali regole possono essere applicate d'ufficio dal giudice quando la materia ha carattere pubblicistico.
- La disciplina civilistica della decadenza prevista dall'art. 2969 c.c. non è automaticamente estensibile alle controversie contributive gestite dalle Casse; prima di invocarla occorre valutare la natura pubblicistica della materia e il potere regolamentare dell'ente.
- In controversie di rimborso contributivo è cruciale verificare termini regolamentari specifici (dies a quo e durata) previsti dal regolamento dell'ente: il mancato rispetto di tali termini può comportare l'inammissibilità della domanda.
- Le comunicazioni o presunti riconoscimenti dell'ente possono, in ipotesi, incidere sul decorso di termini o sulla decadenza, ma occorre che il riconoscimento sia sufficientemente chiaro e ingeneri un affidamento giuridicamente rilevante; non sempre le mere note interne bastano a impedire l'applicazione di un termine regolamentare.
- Quando si agisce contro una Cassa professionale per questioni contributive, oltre alla strategia sostanziale è essenziale curare la tempestività rispetto ai termini regolamentari e documentare eventuali atti amministrativi definitivi che determinino il decorso dei termini.
- In caso di conflitto apparente fra prescrizione (art. 2966 c.c.) e decadenza regolamentare, il giudice valuterà la rilevanza pubblicistica della materia e la fonte normativa prevalente (legge delegante e regolamento) per decidere quale disciplina applicare.
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