Sentenza del 20/12/2016 n. 1699 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - redditometro - prova contraria - carattere astratto del nesso causale - art. 38, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo di aver fornito una prova contraria idonea a dimostrare che il reddito determinato in via presuntiva era superiore alla sua effettiva capacità contributiva. La questione centrale riguardava l'onere probatorio: non può essere imposto al contribuente di ricostruire e dimostrare la puntuale correlazione causale tra ciascuna spesa o indice di capacità contributiva e specifiche risorse non fiscalmente rilevanti, poiché ciò integrerebbe una probatio diabolica.
La decisione
La presunzione derivante dal redditometro, nella disciplina anteriore al D.L. n. 78/2010, è relativa e può essere superata dal contribuente. La prova contraria deve dimostrare che la capacità di spesa astrattamente desunta dagli indicatori è superiore alla realtà effettiva; non è invece necessaria la dimostrazione di un rapporto causale puntuale tra il tenore di vita presunto e le singole disponibilità economiche esenti o non imponibili. Il principio affermato è quindi favorevole al contribuente quanto alla riduzione dell'onere probatorio richiesto.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità contributiva
Nella formulazione anteriore al D.L. n. 78/2010, la norma fonda una presunzione relativa: gli indicatori del redditometro consentono all'Amministrazione di presumere un determinato reddito, ma il contribuente può fornire prova contraria.
D.L. n. 78/2010
Il decreto ha modificato la disciplina dell'accertamento sintetico, ma il principio richiamato riguarda la formulazione precedente alla riforma.
Cassazione n. 7339/2015
La prova contraria non richiede necessariamente la dimostrazione analitica dell'origine di ogni singola spesa o della correlazione causale puntuale con specifiche entrate; è sufficiente dimostrare, secondo una valutazione complessiva, che la capacità contributiva astrattamente desunta non corrisponde alla situazione reale.
Massime di principio
- Il redditometro non determina automaticamente un debito d'imposta: costituisce una presunzione relativa, che il contribuente può superare con elementi concreti e complessivamente valutabili.
- La prova contraria deve concentrarsi sulla dimostrazione che le risorse effettivamente disponibili o il tenore di vita reale erano inferiori a quelli presunti, senza dover ricostruire la destinazione di ogni singola somma.
- Non è legittimo pretendere una correlazione causale rigorosa tra ogni indicatore di spesa e una specifica provvista non imponibile, perché tale richiesta può tradursi in una prova eccessivamente gravosa o impossibile.
- In casi analoghi, è opportuno produrre documentazione su disponibilità patrimoniali pregresse, finanziamenti, donazioni, redditi esenti o soggetti a ritenuta, disinvestimenti e altre fonti lecite, valorizzandole nel loro insieme.
- La valutazione deve riguardare la potenzialità economica complessiva e la plausibilità della ricostruzione alternativa, non necessariamente la tracciabilità matematica di ogni singola spesa.
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