Sentenza n. 8417/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento: - della Determinazione della Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, con la quale è stata stabilita la somma da restituire in applicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6.7.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Piemonte del 24.11.2022, ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale n. 47 S4, in data 24.11.2022; - delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici: n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; - del Decreto del Ministro della salute del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.9.2022, Serie Generale n. 216; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute del 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici –Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19.2.2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; con riserva di richiedere la ripetizione dell'indebito ed il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente, in separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di quantificazione della somma dovuta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la determinazione della Regione Piemonte di quantificazione dell’importo da restituire, la comunicazione di avvio del procedimento, gli atti delle aziende sanitarie regionali di individuazione del fatturato e gli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa; la violazione dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e dell’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. 98/2011; la lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della proprietà e della libertà di iniziativa economica; l’irragionevolezza, l’illogicità, la sproporzione e l’ingiustizia manifesta della disciplina; l’illegittimità costituzionale e unionale delle norme istitutive del ripiano; l’incompatibilità del meccanismo con il principio di neutralità dell’IVA e con la direttiva 2006/112/CE; nonché l’erroneità dei calcoli e dell’identificazione della spesa relativa all’acquisto dei dispositivi medici. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’esecutività degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha rilevato che l’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali relative a tali obblighi. La cessazione della materia del contendere è subordinata, tuttavia, alla comunicazione al TAR dell’atto regionale di accertamento dell’avvenuto versamento. Poiché la ricorrente aveva prodotto soltanto un’attestazione bancaria del pagamento e non il provvedimento della Regione Piemonte attestante l’avvenuto versamento della quota ridotta, non ricorrevano i presupposti per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha quindi desunto dal pagamento e dal comportamento processuale della ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata da normativa e circostanze sopravvenute rispetto all’instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La disposizione consente di definire gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25% degli importi dovuti e prevede la cessazione della materia del contendere solo dopo l’accertamento regionale dell’avvenuto versamento, comunicato al TAR.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano e dei provvedimenti regionali oggetto del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Il pagamento effettuato dalla ricorrente, pur in assenza dell’atto regionale formale necessario per la cessazione della materia del contendere, costituisce comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l’improcedibilità del ricorso.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Invocato dalla ricorrente quale parametro della disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; il giudice non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell’obbligazione estingua integralmente il debito e precluda ulteriori azioni giudiziarie, l’esecuzione del pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso originario.
- Se la normativa sopravvenuta subordina la dichiarazione formale di cessazione della materia del contendere all’adozione e comunicazione di un atto amministrativo di accertamento, la sola attestazione bancaria del pagamento non è sufficiente per tale declaratoria.
- In assenza dell’atto amministrativo formalmente richiesto per la cessazione della materia del contendere, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento e il comportamento processuale della parte costituiscano fatti univoci ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
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