Cassazione Penale, Sentenza n. 14270/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo chiaramente leggibile nella relata la data del 15/10/2021. Di conseguenza l'appello del 14/12/2021 è stato considerato tardivo (oltre il termine di 45 giorni). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per ricettazione (2 anni e 600 euro di multa). La ricorrente contestava la data di notifica dell'atto contumaciale (relata di notifica), sostenendo che dalla relata non fosse evincibile la data del 15/10/2021 per non intelligibilità della scrittura dell'ufficiale giudiziario; deduceva perciò violazione di legge (artt. 591 e 585 c.p.p.) e vizio di motivazione, chiedendo la riammissione dell'appello ritenuto tempestivo essendo stato presentato il 14/12/2021.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La norma è invocata dalla ricorrente in rapporto alla validità della notifica e ai termini per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto comunque che la relata fosse leggibile e che il termine per proporre appello fosse decorso.
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente quanto a presunte violazioni procedurali imputabili alla notifica; la Corte non ha ritenuto sussistente vizio nella relata e quindi non ha rilevato la violazione dedotta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina le modalità di motivazione in cassazione; la Corte ha trattato con motivazione sintetica (nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.) i motivi congiuntamente esposti.
Massime di principio
- La data indicata nella relata di notifica ha valore decisivo per il computo dei termini: se la data è leggibile e valida, il termine per impugnare decorre da quella data.
- Il ricorrente che contesti la data o la validità della notifica deve fornire prova adeguata dell'illeggibilità o dell'irregolarità della relata; mere affermazioni non sono sufficienti.
- La strumentazione cautelativa (ottenere copia conforme della relata, attestazioni dell'ufficiale giudiziario o istanze immediate di accertamento) è consigliabile per chi intenda impugnare per tardività presunta della notifica.
- Se l'appello è presentato oltre il termine previsto dalla legge, le corti possono dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende.
- In fase di impugnazione in Cassazione, i motivi vanno illustrati nei limiti della motivazione breve consentita, ma l'onere probatorio circa fatti rilevanti (es. data di notifica) resta squilibrato a favore della parte che afferma l'anomalia; è quindi opportuno tempestivamente raccogliere e documentare prove contrarie.
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