Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/06/2017 n. 3759 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 - Divieto legale di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - natura meramente ristoratrice del risarcimento del danno - sussiste - Imponibilità ex art. 6, comma 2 del DPR 917/1986 - esclusa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'imponibilità fiscale del risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 917/1986. La somma non rappresenta una perdita di reddito né sostituisce emolumenti imponibili, ma mira a compensare il danno derivante dall'abuso dei contratti a termine e dall'impossibilità di ottenerne la conversione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale del risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Poiché la legge vieta la conversione dei contratti in un rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, la somma ha funzione esclusivamente risarcitoria e ristoratrice del danno subito, senza costituire reddito sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.lgs. n. 165/2001

    Divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego.

    Il divieto legale di conversione comporta che la tutela riconoscibile al lavoratore sia di natura risarcitoria, non restitutoria o retributiva.

  • Art. 6, comma 2, del DPR n. 917/1986 (TUIR)

    Sono esclusi dalla base imponibile i risarcimenti destinati a reintegrare una perdita patrimoniale o a compensare un danno non sostitutivo di reddito.

    Il risarcimento non è imponibile quando ha funzione meramente compensativa di un danno e non sostituisce redditi perduti o componenti della retribuzione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la reiterazione illegittima di contratti a termine non comporta automaticamente la conversione in un rapporto a tempo indeterminato, ma può dare diritto a un risarcimento.
  • La qualificazione fiscale della somma dipende dalla sua funzione concreta: se compensa un danno non riconducibile a reddito perduto, non è imponibile.
  • Un risarcimento è invece potenzialmente imponibile quando sostituisce redditi, retribuzioni o altri emolumenti che sarebbero stati soggetti a tassazione.
  • Per stabilire il trattamento fiscale occorre esaminare il titolo giudiziale e la causale della somma, verificando se il giudice l'abbia qualificata come risarcitoria pura oppure come sostitutiva di reddito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.