Sentenza del 21/06/2017 n. 3759 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 - Divieto legale di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - natura meramente ristoratrice del risarcimento del danno - sussiste - Imponibilità ex art. 6, comma 2 del DPR 917/1986 - esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'imponibilità fiscale del risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 917/1986. La somma non rappresenta una perdita di reddito né sostituisce emolumenti imponibili, ma mira a compensare il danno derivante dall'abuso dei contratti a termine e dall'impossibilità di ottenerne la conversione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale del risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Poiché la legge vieta la conversione dei contratti in un rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, la somma ha funzione esclusivamente risarcitoria e ristoratrice del danno subito, senza costituire reddito sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Norme richiamate
Art. 36 del D.lgs. n. 165/2001
Divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego.
Il divieto legale di conversione comporta che la tutela riconoscibile al lavoratore sia di natura risarcitoria, non restitutoria o retributiva.
Art. 6, comma 2, del DPR n. 917/1986 (TUIR)
Sono esclusi dalla base imponibile i risarcimenti destinati a reintegrare una perdita patrimoniale o a compensare un danno non sostitutivo di reddito.
Il risarcimento non è imponibile quando ha funzione meramente compensativa di un danno e non sostituisce redditi perduti o componenti della retribuzione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la reiterazione illegittima di contratti a termine non comporta automaticamente la conversione in un rapporto a tempo indeterminato, ma può dare diritto a un risarcimento.
- La qualificazione fiscale della somma dipende dalla sua funzione concreta: se compensa un danno non riconducibile a reddito perduto, non è imponibile.
- Un risarcimento è invece potenzialmente imponibile quando sostituisce redditi, retribuzioni o altri emolumenti che sarebbero stati soggetti a tassazione.
- Per stabilire il trattamento fiscale occorre esaminare il titolo giudiziale e la causale della somma, verificando se il giudice l'abbia qualificata come risarcitoria pura oppure come sostitutiva di reddito.
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