Sentenza n. 11601/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-/R);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato da possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica collegati alla posizione del coniuge
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse fatto un rinvio generico a documentazione riservata senza indicare gli elementi ostativi né allegarli al provvedimento. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione delle proprie condizioni di vita, dell'integrazione socio-economica e dell'assenza di precedenti penali. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero ha depositato una relazione riservata, visionata dal difensore della ricorrente con le cautele disposte dal giudice. Dalla relazione è emerso che il coniuge convivente era stato condannato per falsità materiale e guida senza patente, risultava noto per la rigorosa osservanza dei precetti di un movimento estremista islamico e frequentava soggetti riconducibili al radicalismo islamico. La ricorrente ha anche documentato la presentazione di un'istanza di riabilitazione da parte del coniuge.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che l'art. 6 della legge n. 91/1992, invocato dalla ricorrente, riguarda l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 e non la concessione per residenza disciplinata dall'art. 9, comma 1, lett. f). Quest'ultima è espressione di un potere ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per la domanda, mentre la concessione richiede una valutazione complessiva dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'idoneità dell'interessato a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il giudice amministrativo può svolgere soltanto un controllo estrinseco, verificando il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione. Nel caso concreto, gli elementi risultanti dalla relazione riservata sono stati ritenuti sufficienti a fondare, secondo una prognosi preventiva e probabilistica, il rischio per la sicurezza della Repubblica. Il rapporto coniugale con una persona contigua ad ambienti del radicalismo islamico può essere valutato ai fini del giudizio prognostico, anche senza attribuire alla richiedente la responsabilità degli eventuali fatti del coniuge. La riservatezza delle informazioni di sicurezza consente una motivazione attenuata e sintetica, quando una disclosure più ampia possa compromettere fonti, indagini o attività di intelligence; il diritto di difesa è stato ritenuto salvaguardato dall'ostensione giudiziale della relazione con modalità riservate. L'interesse alla sicurezza nazionale è stato considerato prevalente rispetto all'interesse individuale alla naturalizzazione e non è stata ritenuta necessaria una maggiore esternazione dei dettagli investigativi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale: la residenza decennale è presupposto per presentare la domanda, ma non fonda un diritto alla concessione della cittadinanza.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La disposizione riguarda la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 e non è direttamente applicabile alla concessione della cittadinanza per residenza.
art. 5 l. 91/1992
Disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, distinto dalla concessione per residenza esaminata nel giudizio.
art. 52 Cost.
Esprime la rilevanza costituzionale dell'interesse alla sicurezza dello Stato, ritenuto prevalente rispetto all'interesse dello straniero alla naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è espressione di un potere ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente, nonché la sua affidabilità e l'idoneità a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale; il giudice amministrativo esercita su tale valutazione un controllo estrinseco, limitato a istruttoria, veridicità dei fatti e logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su esigenze di sicurezza nazionale, le informazioni provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza possono essere mantenute riservate e il provvedimento può recare una motivazione attenuata o formulata per relationem, se la divulgazione integrale comprometterebbe fonti, indagini o attività di intelligence.
- Ai fini del diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza, l'Amministrazione può valutare anche i rapporti familiari o coniugali del richiedente con soggetti contigui, simpatizzanti o in contatto con ambienti radicali o responsabili di attività gravemente lesive della sicurezza della Repubblica, sulla base di una prognosi probabilistica secondo il criterio del più probabile che non.
- Il diniego di cittadinanza per esigenze di sicurezza nazionale non richiede la prova di un illecito commesso dal richiedente né un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente una valutazione preventiva sorretta da elementi attendibili e da un grado di verosimiglianza idoneo a evidenziare un possibile pericolo per la sicurezza della Repubblica.
- L'ostensione in giudizio della documentazione riservata, disposta dal giudice con modalità idonee a proteggerne la segretezza, può soddisfare le esigenze di difesa del ricorrente anche quando il contenuto della documentazione non sia integralmente esplicitato nel provvedimento amministrativo.
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