Sentenza n. 6110/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione della determinazione dirigenziale del 12/03/2024 n. rep. CO/591/2024, del Comune di Roma di demolizione d'ufficio delle opere abusive eseguite su suoli dello stato e di altri enti pubblici ed avente ad oggetto l’immobile sito via San Candido n. 81, nonché della relativa comunicazione di demolizione del 29/03/2024 n. rep. CO/2024/0045281 del Comune di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di demolizione d’ufficio di un manufatto abusivo, con spese a carico della destinataria, e relativa comunicazione delle operazioni di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale aveva disposto, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21 l.r. n. 15/2000, la demolizione d’ufficio di un edificio abusivo realizzato su un’area ritenuta pubblica e destinata a infrastrutture viarie, nonché la comunicazione della data delle operazioni. Con un unico motivo ha contestato la carenza dei presupposti dell’intervento, sostenendo di essere proprietaria dell’area in forza del possesso indisturbato protrattosi per quasi cinquant’anni e negando quindi la natura pubblica del suolo. La stessa questione era già stata dedotta contro il precedente ordine di demolizione del 2003, la cui efficacia era stata inizialmente sospesa in sede cautelare, ma il relativo giudizio era poi stato dichiarato estinto per perenzione nel 2014. La ricorrente ha dichiarato di conservare interesse alla decisione, in particolare ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto a sostenere le spese di demolizione, materia oggetto anche di un giudizio pendente davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La censura riguardava in realtà la legittimità dell’ordine di demolizione presupposto del 2003, e non vizi propri della successiva demolizione d’ufficio. Poiché il precedente giudizio contro l’ordine di demolizione si era estinto per perenzione, tale ordine era divenuto pienamente e definitivamente inoppugnabile. Non era quindi più possibile contestare, impugnando l’atto successivo, la qualificazione dell’opera come abusiva o la natura pubblica dell’area, trattandosi di questioni ormai consolidate. Il ricorso contro la demolizione d’ufficio è stato pertanto ritenuto inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Roma Capitale, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; la disposizione è stata applicata perché le censure dedotte riguardavano un atto presupposto ormai definitivo e non vizi propri dell’atto successivo impugnato.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal dispositivo quale base processuale della declaratoria di inammissibilità.
art. 35 d.P.R. n. 380/2001
Indicato quale fondamento del potere comunale di procedere alla demolizione d’ufficio delle opere abusive realizzate su suoli pubblici.
art. 21 l.r. n. 15/2000
Richiamato unitamente all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 quale base normativa della demolizione d’ufficio.
art. 56 c.p.a.
Applicato nella fase cautelare monocratica, con rigetto della domanda urgente anche in considerazione dell’avvio delle operazioni di demolizione.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Richiamato per i termini della costituzione e della memoria dell’amministrazione nella fase cautelare collegiale.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per i termini di deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza di merito.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione, ovvero l’estinzione per perenzione del giudizio promosso contro di esso, rende l’ordine definitivo e preclude la contestazione della sua legittimità mediante l’impugnazione del successivo provvedimento di demolizione d’ufficio.
- Quando il provvedimento successivo costituisce mera esecuzione di un ordine di demolizione ormai inoppugnabile, le censure relative alla natura abusiva dell’opera, alla qualificazione dell’area e agli altri presupposti giuridico-fattuali dell’ordine originario devono essere rivolte contro quest’ultimo e non possono essere riproposte contro l’atto esecutivo.
- L’impugnazione di un atto successivo è ammissibile soltanto per vizi propri di tale atto; non può essere utilizzata per eludere il consolidamento dell’atto presupposto non più impugnabile.
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