Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2026

Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico i requisiti di comunicazione ambientale EMAS, sostituendo integralmente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. La riforma punta a rendere più chiara, coerente e comparabile la dichiarazione ambientale, rafforzando l’uso di indicatori di prestazione, le informazioni qualitative e la trasparenza verso il pubblico. È previsto un periodo transitorio fino al 9 gennaio 2020 per consentire l’adeguamento delle organizzazioni alle nuove regole.

Modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) sostituendolo integralmente con nuove regole sulla dichiarazione e comunicazione ambientale.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni registrate o in fase di registrazione al sistema EMAS istituito dal regolamento (CE) n. 1221/2009, con effetti sulle modalità di predisposizione, aggiornamento e convalida della dichiarazione ambientale. Riguarda in particolare le organizzazioni tenute alla dichiarazione ambientale annuale e alla sua convalida da parte di un verificatore ambientale accreditato o abilitato; restano rilevanti le esenzioni per le organizzazioni di piccole dimensioni ai sensi dell’articolo 7 del regolamento base. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; contiene inoltre un regime transitorio per convalide e trasmissioni effettuate tra la data di entrata in vigore e il 9 gennaio 2020.

Comunicazione ambientale EMAS

Il regolamento modifica il sistema EMAS intervenendo sull’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009, dedicato alla comunicazione ambientale. La finalità dichiarata è migliorare chiarezza, coerenza e qualità delle informazioni ambientali rese dalle organizzazioni registrate EMAS, alla luce dell’esperienza applicativa maturata.

Contesto e finalità della modifica

EMAS è concepito per promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante sistemi di gestione ambientale, valutazione delle prestazioni, informazione al pubblico, dialogo con le parti interessate e coinvolgimento attivo del personale. Il regolamento sostituisce integralmente l’allegato IV perché, secondo i considerando, le modifiche da apportare sono numerose e di natura tale da rendere opportuna una riscrittura completa del testo.

Ambito applicativo e soggetti coinvolti

Le nuove regole riguardano le organizzazioni che partecipano a EMAS o intendono ottenere la registrazione EMAS, con particolare incidenza sulla predisposizione e sull’aggiornamento annuale della dichiarazione ambientale. Restano richiamate le regole del regolamento base sulla convalida da parte del verificatore ambientale accreditato o abilitato, salvo l’esenzione per le piccole organizzazioni prevista dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Modifica dell’allegato IV e periodo transitorio

L’articolo 1 sostituisce l’allegato IV con un nuovo testo. L’articolo 2 introduce un regime transitorio: se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione aggiornata deve avvenire dopo l’entrata in vigore del regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, la dichiarazione può essere convalidata senza tenere conto della modifica, previo accordo con il verificatore ambientale e l’organismo competente. Analoga possibilità vale per la trasmissione di una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata all’organismo competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento base.

Struttura della dichiarazione ambientale

Il nuovo allegato IV richiede che la dichiarazione ambientale contenga almeno:

  • una sintesi di attività, prodotti e servizi, con indicazione della portata della registrazione EMAS e dei siti inclusi;
  • la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance del sistema di gestione ambientale;
  • la descrizione degli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, e della loro rilevanza;
  • obiettivi e traguardi ambientali;
  • azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni, raggiungere gli obiettivi e garantire la conformità normativa;
  • una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali;
  • un riferimento alle principali disposizioni giuridiche rilevanti e una dichiarazione di conformità giuridica;
  • la conferma degli obblighi di cui all’articolo 25, paragrafo 8, nonché il nome e il numero di accreditamento o abilitazione del verificatore con la data di convalida.

Le organizzazioni possono aggiungere informazioni supplementari su attività, prodotti, servizi o obblighi specifici. La dichiarazione può essere integrata in altri documenti aziendali, come relazioni di gestione, di sostenibilità o di responsabilità sociale d’impresa, ma in tal caso deve essere evidente la distinzione tra dati convalidati e non convalidati e deve risultare chiaro il processo di convalida EMAS.

Indicatori di prestazione ambientale

Il cuore della revisione è il rafforzamento del reporting per indicatori. Sia nella dichiarazione ambientale sia in quella aggiornata, le organizzazioni devono riferire sugli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti usando indicatori chiave e specifici. Se non esistono dati quantitativi, è ammesso l’uso di informazioni qualitative.

Gli indicatori devono essere accurati, comprensibili, comparabili nel tempo e, per quanto possibile, confrontabili con benchmark settoriali, nazionali o regionali e con obblighi regolamentari. Per ciascun indicatore va definito l’ambito di applicazione, inclusi limiti materiali, organizzativi e metodologia di calcolo.

Indicatori chiave: aree coperte e struttura A-B-R

Gli indicatori chiave riguardano sei aree ambientali fondamentali:

  • energia;
  • materiali;
  • acqua;
  • rifiuti;
  • uso del suolo in relazione alla biodiversità;
  • emissioni.

Per ciascun indicatore sono richiesti tre elementi: il dato A, che esprime il consumo o la produzione annua; il dato B, che rappresenta il valore di riferimento dell’attività; e il rapporto R = A/B. Il dato A è specificato in modo distinto per energia, materiali, acqua, rifiuti, uso del suolo e emissioni.

Per l’energia, ad esempio, devono essere indicati il consumo totale diretto di energia, il consumo totale di energia rinnovabile e, ove rilevante, la produzione totale di energia rinnovabile. Per i rifiuti, occorre distinguere il totale annuo dei rifiuti e quello dei rifiuti pericolosi. Per l’uso del suolo, vanno indicati uso totale, superficie impermeabilizzata e superfici orientate alla natura dentro e fuori sito. Per le emissioni, occorre indicare almeno gas serra ed emissioni atmosferiche, con riferimenti a CO2 equivalente e a inquinanti come SO2, NOx e PM.

Dato di riferimento B e comparabilità

Il valore B deve essere comprensibile, rappresentare al meglio l’attività complessiva annua dell’organizzazione, descrivere correttamente le prestazioni ambientali e costituire un riferimento comune di settore, ad esempio produzione fisica totale, numero di dipendenti, pernottamenti, abitanti serviti, tonnellate di rifiuti trattati o energia prodotta. Una volta definito, il dato B va mantenuto nelle dichiarazioni successive. Se cambia, la variazione deve essere spiegata e gli indicatori degli anni precedenti devono essere ricalcolati per garantire almeno tre anni di comparabilità.

Indicatori specifici e dati qualitativi

Oltre agli indicatori chiave, ogni anno ciascuna organizzazione deve riferire sui propri indicatori specifici relativi agli aspetti ambientali significativi e agli impatti connessi alle attività principali, purché misurabili e verificabili e non già coperti dagli indicatori chiave. Nella selezione di tali indicatori si devono tenere presenti, se disponibili, i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46 del regolamento base.

Quando non siano disponibili dati quantitativi, il nuovo allegato consente il ricorso a informazioni qualitative, così da evitare vuoti informativi per gli aspetti significativi non facilmente misurabili.

Responsabilità locale e dichiarazione ambientale complessiva

Le organizzazioni che aderiscono a EMAS possono predisporre una dichiarazione ambientale complessiva per più ubicazioni geografiche. Tuttavia, per preservare la logica della responsabilità locale, devono essere chiaramente identificati e riportati gli impatti ambientali significativi di ciascun sito.

Accessibilità pubblica e lingue

L’organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali possa accedere facilmente e gratuitamente alle informazioni delle sezioni B e C. La pubblicazione sul sito Internet è indicata come soluzione preferibile.

Le informazioni relative a un singolo sito o a una singola organizzazione devono essere rese disponibili in una o più lingue ufficiali dello Stato membro o del paese terzo in cui il sito è ubicato. Per le dichiarazioni complessive, ai fini della registrazione, è richiesto l’uso di una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’organizzazione è registrata oppure di lingue ufficiali dell’Unione concordate con l’organismo competente. Sono ammesse versioni in altre lingue, purché la traduzione sia coerente con la dichiarazione convalidata e sia espressamente qualificata come traduzione.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato IV EMAS

L’articolo 1 sostituisce l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 con un nuovo testo dedicato alla comunicazione ambientale.

Regime transitorio fino al 9 gennaio 2020

L’articolo 2 consente che, nelle convalide della dichiarazione ambientale o della dichiarazione aggiornata effettuate dopo l’entrata in vigore ma prima del 9 gennaio 2020, si possa convalidare o trasmettere la dichiarazione senza applicare la modifica introdotta dall’articolo 1, previo accordo rispettivamente con il verificatore ambientale e l’organismo competente.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto della dichiarazione ambientale

Il nuovo allegato IV stabilisce che la dichiarazione ambientale contenga almeno: sintesi delle attività, prodotti e servizi e della portata della registrazione EMAS; politica ambientale e struttura di governance; descrizione degli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti; obiettivi e traguardi; azioni per migliorare le prestazioni e assicurare la conformità normativa; sintesi dei dati di performance ambientale; riferimenti alle principali disposizioni giuridiche e dichiarazione di conformità; conferma degli obblighi dell’articolo 25, paragrafo 8, e dati del verificatore ambientale con data di convalida.

Aggiornamento annuale e integrazione in altri documenti

La dichiarazione ambientale aggiornata deve contenere almeno gli elementi delle lettere da e) a h). È possibile integrare informazioni supplementari e incorporare la dichiarazione in altri documenti aziendali, purché siano chiaramente distinte le informazioni convalidate da quelle non convalidate e sia esplicitato il processo di convalida EMAS.

Indicatori di prestazione ambientale

Il nuovo allegato IV impone l’uso di indicatori chiave e specifici per rendicontare gli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti. Gli indicatori chiave riguardano energia, materiali, acqua, rifiuti, uso del suolo in relazione alla biodiversità ed emissioni; sono richiesti i dati A (consumi/produzioni annui), B (valore di riferimento dell’attività) e R (rapporto A/B).

Possibile omissione motivata di indicatori chiave

Se uno o più indicatori chiave non sono pertinenti rispetto agli aspetti e impatti ambientali significativi dell’organizzazione, è consentito non riportarli, ma la dichiarazione deve fornire una spiegazione chiara e articolata di tale scelta.

Uso di dati qualitativi e comparabilità temporale

Se non sono disponibili dati quantitativi, le organizzazioni devono fornire informazioni qualitative. I dati devono consentire confronti anno su anno e coprire almeno tre anni, se disponibili; in caso di modifica del dato B, occorre ricalcolare gli anni precedenti per garantire la comparabilità per almeno tre anni.

Responsabilità locale e dichiarazione complessiva

Le organizzazioni possono redigere una dichiarazione ambientale complessiva per più siti, ma devono identificare chiaramente gli impatti ambientali significativi di ciascun sito, in coerenza con la finalità di responsabilità locale di EMAS.

Disponibilità pubblica e lingue

L’organizzazione deve dimostrare che le informazioni delle sezioni B e C siano facilmente e liberamente accessibili al pubblico, preferibilmente via sito Internet. Le informazioni devono essere pubblicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro o del paese terzo in cui è ubicato il sito; per dichiarazioni complessive valgono regole specifiche sulle lingue ufficiali dello Stato membro di registrazione o dell’Unione concordate con l’organismo competente. Sono ammesse traduzioni, purché coerenti con il testo convalidato e chiaramente qualificate come traduzione.

Come è indicizzato

Materieambientegestione ambientaleinformazioni ambientaliaudit ambientalesostenibilità aziendale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.