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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/397

Regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga transitoria nel quadro EMIR per evitare che la riorganizzazione dei contratti derivati OTC conseguente al recesso del Regno Unito dall'Unione generi immediatamente nuovi obblighi di scambio di garanzie reali. In particolare, consente per un periodo limitato di continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio già in essere quando i contratti sono novati esclusivamente per sostituire una controparte britannica con una dell'UE. La misura mira a preservare il funzionamento ordinato del mercato e la parità di condizioni tra controparti dell'Unione, con applicazione subordinata all'effettiva uscita del Regno Unito in assenza di accordo di recesso o proroga.

Regolamento delegato che modifica le disposizioni transitorie del regolamento delegato (UE) 2016/2251 per consentire, in relazione alla Brexit, la continuazione temporanea delle procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale rientranti nell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), con particolare riguardo ai contratti stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Riguarda inoltre i contratti novati esclusivamente per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. L'applicazione è collegata alla cessazione dell'applicabilità del diritto dell'Unione al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE e non opera se, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stata prorogata la scadenza biennale.

Regolamento delegato (UE) 2019/397: proroga transitoria per i derivati OTC in relazione alla Brexit

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/2251, che disciplina le tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale nell'ambito dell'EMIR. La finalità è evitare che il recesso del Regno Unito dall'Unione determini effetti immediati e potenzialmente distorsivi sull'obbligo di scambio di garanzie reali in occasione della novazione dei contratti.

Contesto e ratio dell'intervento

I considerando evidenziano che l'uscita del Regno Unito era suscettibile di incidere su contratti OTC con controparti stabilite nel Regno Unito, situazione non prevista originariamente dalla disciplina EMIR. La Commissione osserva che le parti dei contratti potrebbero essere costrette a novare i contratti sostituendo la controparte britannica con una controparte di uno Stato membro, ma che ciò potrebbe essere ostacolato dall'insorgere immediato degli obblighi di marginazione. L'intervento mira quindi a consentire una migrazione ordinata dei rapporti senza imporre subito lo scambio di garanzie reali sui contratti novati.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le controparti indicate dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia i soggetti già obbligati alle tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati a livello centrale. Il nuovo articolo 35 si applica ai contratti stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del regolamento delegato 2016/2251, nonché ai contratti novati dopo la cessazione di applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito, se la novazione è finalizzata esclusivamente alla sostituzione di una controparte stabilita nel Regno Unito con una stabilita in uno Stato membro.

Regola transitoria sulle procedure di gestione del rischio

La regola centrale è che le controparti possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio già in essere alla data di applicazione del presente regolamento. Per i contratti interessati, ciò evita che la novazione determinata dalla Brexit imponga immediatamente l'adeguamento ai nuovi obblighi di garanzia reale. La deroga è però temporalmente limitata e opera soltanto entro una specifica finestra, individuata in rapporto alle date di applicazione degli articoli 36, 37 e 38 del regolamento delegato 2016/2251 e al termine di 12 mesi successivo alla cessazione dell'applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito.

Entrata in vigore, applicazione ed esclusioni

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica, tuttavia, se entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito oppure se sia stata prorogata la scadenza del periodo di due anni prevista dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Portata pratica per gli operatori

Per gli intermediari e gli altri soggetti coinvolti in operazioni OTC cross-border con controparti britanniche, il regolamento offre un margine temporale per ristrutturare o novare i contratti senza attivare immediatamente gli obblighi di scambio di garanzie reali. In concreto, la misura riduce il rischio di blocchi operativi e di disallineamenti regolamentari nella fase di transizione post-Brexit, favorendo la continuità dei rapporti contrattuali e la stabilità del mercato.

Disposizioni principali

Modifica dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251

L'articolo 35 è sostituito per disciplinare le disposizioni transitorie applicabili alle controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. È previsto che tali controparti possano continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del regolamento stesso.

Regime transitorio per la novazione legata alla sostituzione di controparti britanniche

Le controparti possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti OTC non compensati che siano stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione previste dagli articoli 36, 37 e 38 del regolamento delegato 2016/2251 o, se anteriore, prima del 14 marzo 2019, purché la novazione sia effettuata esclusivamente per sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

Finestra temporale per la novazione senza obbligo immediato di garanzia

La deroga si applica alle novazioni effettuate tra il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e al suo interno, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, e la data più lontana tra: (i) le pertinenti date di applicazione di cui agli articoli 36, 37 e 38 del regolamento delegato 2016/2251; oppure (ii) 12 mesi dopo il giorno successivo alla cessazione dell'applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito.

Entrata in vigore e condizione di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, ma non si applica se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE oppure se è stata decisa una proroga del periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Come è indicizzato

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